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Home > Documenti > La legge fondamentale (Grundgesetz) tedesca - Seconda Parte - Prima parte del testoArt. 87-a. (I) II Bund predispone delle Forze armate per la difesa. La loro forza numerica ed i lineamenti fondamentali della loro organizzazione devono risultare dal bilancio. (II) Al di fuori della difesa, le Forze armate possono essere impegnate soltanto nella misura in cui la presente Legge fondamentale lo ammette esplicitamente. (III) Durante lo « stato di difesa » o « di tensione », le Forze armate hanno la potestà di proteggere gli obiettivi civili e di assumersi la cura dei compiti inerenti alla regolazione del traffico, nella misura in cui ciò sia necessario per l'espletamento del loro compito difensivo. Oltre a ciò, nel caso di « stato di difesa » o « di tensione », può essere trasferita alle Forze armate anche la protezione di obiettivi civili in appoggio ai provvedimenti della polizia; in tale caso le Forze armate collaborano con le autorità competenti. (IV) Allo scopo di difendersi da un incombente pericolo per l'esistenza o per l'ordinamento fondamentale liberale e democratico del Bund o di un Land il Governo federale può, se ricorrono i presupposti dell'art. 91, comma II, e se le forze di polizia, così come la polizia confinaria federale non sono sufficienti, impegnare le Forze armate in appoggio alla polizia ed alla polizia confinaria federale per proteggere obiettivi civili e per combattere ribelli organizzati ed armati militarmente. L'impiego delle Forze armate dev'essere sospeso se lo richiedono il Bundestag o il Bundesrat. Art. 87-b. (I) L'amministrazione militare viene gestita direttamente dall'Amministrazione federale con propri uffici amministrativi dipendenti. Essa serve per assolvere i compiti relativi al personale e alla copertura diretta dei bisogni materiali delle Forze armate. I compiti di assistenza agli invalidi e delle costruzioni possono essere trasferiti all'amministrazione militare solo con legge federale e con l'assenso del Bundesrat. L'assenso del Bundesrat occorre, inoltre, anche per quelle leggi che autorizzano l'amministrazione militare ad intervenire nella sfera dei diritti dei terzi; ciò non vale per leggi concernenti il personale. (II) Negli altri casi, le leggi federali che servono alla difesa, compresi i servizi ausiliari militari, ed alla protezione della popolazione civile, possono, coll'assenso del Bundesrat, decidere che sia data ad esse esecuzione, in tutto od in parte, o per mezzo dell'Amministrazione federale diretta, con propri uffici, o mediante i Länder, per conto del Bund. Se tali leggi vengono eseguite dai Länder, per conto del Bund, esse possono, coll'assenso del Bundesrat, stabilire che le competenze concesse dall'art. 85 al Governo federale ed alle supreme autorità federali competenti siano trasferite, in tutto od in parte alle autorità superiori federali; inoltre, può essere stabilito che tali autorità non abbiano bisogno dell'assenso del Bundesrat nell'emanare disposizioni amministrative di carattere generale, ai sensi dell'art 85, comma II, alinea 1. Art. 87-c. Le leggi che vengono emanate in base all'art. 74, n. 11-a, possono stabilire, coll'assenso del Bundesrat, che esse vengano eseguite dai Länder, per conto del Bund. Art. 87-d. (I) L'amministrazione del traffico aereo viene gestita direttamente dall'Amministrazione federale. (II) Mediante una legge federale e coll'assenso del Bundesrat, i compiti dell'amministrazione del traffico aereo possono essere trasferiti ai Länder come amministrazione delegata. Art. 88. II Bund istituisce una banca valutaria e di emissione, come Banca federale. Art. 89. (I) II Bund è proprietario delle vie navigabili appartenute precedentemente al Reich. (II) II Bund amministra con propri uffici le vie navigabili federali. Svolge quei compiti statali, concernenti la navigazione interna, che si estendono oltre il territorio di un singolo Land, nonché i compiti concernenti la navigazione marittima, che gli vengono conferiti per legge. Su proposta di un Land, può trasferire al medesimo, sotto forma di amministrazione delegata, l'amministrazione di vie navigabili federali che si trovino nel territorio di tale Land. Se una via navigabile tocca più Länder, il Bund può delegarne l'amministrazione al Land designato dai Länder interessati. (III) Nell'amministrazione, nel completamento e nella nuova costruzione di vie navigabili devono essere tutelate, d'accordo con i Länder, le esigenze delle culture agricole e quelle economiche del regime delle acque. Art. 90. (I) II Bund è il proprietario delle autostrade e strade appartenute precedentemente al Reich. (II) I Länder o gli enti autonomi competenti secondo il diritto del Land amministrano, per conto del Bund, le autostrade federali e le altre strade federali di grande comunicazione. (III) Su proposta di un Land, il Bund può assumersi l'amministrazione diretta delle autostrade federali e delle altre strade federali di grande comunicazione, nella misura in cui esse si trovino nel territorio di tale Land. Art. 91. (I) Per difendersi da un pericolo che minacci l'esistenza o l'ordinamento fondamentale liberale e democratico del Bund o di un Land, un Land può richiedere l'aiuto delle forze di polizia di altri Länder, così come delle forze e delle istituzioni di altre amministrazioni e della polizia confinaria federale. (II) Se il Land, sul quale incombe il pericolo, non è esso stesso pronto o in grado di fronteggiarlo, il Governo federale può sottoporre alle proprie istruzioni la polizia di tale Land e le forze di polizia di altri Länder, così come può impegnare delle unità della polizia confinaria federale. L'ordinanza dev'essere revocata, in ogni tempo, su richiesta del Bundesrat e, nei restanti casi, dopo la rimozione del pericolo. Se il pericolo si estende al territorio di più di un Land, il Governo federale può, nella misura in cui è necessario per contrastare efficacemente il pericolo stesso, impartire istruzioni ai Governi dei Länder; restano salvi gli alinea primo e secondo. Art. 91-a. (I) Nelle seguenti materie il Bund collabora all'assolvimento dei compiti dei Länder, se tali compiti hanno rilievo per la generalità dei cittadini e se la collaborazione del Bund è utile al miglioramento delle condizioni sociali [Lebensverhditnisse]:
(II) I compiti in collaborazione vengono ulteriormente disciplinati da una legge federale, con l'approvazione del Bundesrat. La legge deve contenere i principi generali per la loro esecuzione. (III) La legge contiene disposizioni per la procedura e le istituzioni per una pianificazione-quadro [Rahmenplanung] generale. L'assunzione di un progetto nella pianificazione-quadro necessita dell'assenso del Land nel territorio del quale dev'essere eseguito. (IV) II Bund, nelle ipotesi del comma I, alinea 1 e 2, deve sopportare metà degli oneri per ogni Land. Nell'ipotesi del comma 1, alinea 3, il Bund sopporta, al minimo la metà di esse; la sua partecipazione deve essere stabilita in modo unitario per tutti i Länder. La legge disciplina i particolari. Il finanziamento resta riservato alle determinazioni contenute nei bilanci del Bund e dei Länder. (V) II Governo federale e il Bundesrat devono essere informati, a richiesta, sull'esecuzione dei compiti in collaborazione. Art. 91-b. (I) II Bund e i Länder possono collaborare sulla base di accordi per la programmazione dell'istruzione e per esigenze di istituzioni e iniziative di ricerca scientifica d'interesse sopraregionale. La suddivisione degli oneri viene determinata negli accordi. IX. LA GIURISDIZIONEArt. 92. II potere giurisdizionale è affidato ai giudici; esso viene esercitato dal Tribunale Costituzionale Federale, dai tribunali federali previsti nella presente Legge fondamentale e dai tribunali dei Länder. Art. 93. (I) II Tribunale Costituzionale Federale decide:
Art. 94. (I) II Tribunale Costituzionale Federale è composto da giudici federali e da altri membri. I membri del Tribunale Costituzionale Federale sono eletti per metà dal Bundestag e per metà dal Bundesrat. Non possono far parte né del Bundestag, né del Bundesrat, né del Governo federale, né degli organi corrispondenti di un Land. (II) Una legge federale regola la sua costituzione e la sua procedura, e determina in quali casi le sue decisioni hanno forza di legge. Per quanto attiene ai ricorsi di costituzionalità essa può esigere quale presupposto il preliminare espletamento delle consuete vie legali e speciali condizioni di ammissibilità. Art. 95. (I) Per la giurisdizione ordinaria, amministrativa, finanziaria, del lavoro e sociale, il Bund istituisce quali Corti supreme la Corte Federale [Bundesgerichtshof], il Tribunale Amministrativo Federale [Bundesverwaltungsgericht], la Corte Finanziaria Federale [Bundesfinanzhof], il Tribunale Federale del Lavoro [Bundesarbeitsgericht] e il Tribunale Sociale Federale [Bundessozialgericht]. (II) Sulla nomina dei giudici di questi tribunali decide il ministro federale competente per la materia corrispondente, insieme con una Commissione per la scelta dei giudici, composta dai ministri dei Länder competenti per la materia stessa e di un pari numero di membri eletti dal Bundestag. (III) Per assicurare l'unitarietà della giurisprudenza si deve formare un Senato congiunto dei tribunali menzionati nel comma I. Una legge federale regola i particolari. Art. 96. (I) II Bund può istituire un Tribunale federale per le questioni concernenti la tutela della proprietà industriale. (II) II Bund può istituire, quali tribunali federali, dei tribunali penali militari per le Forze annate. Essi possono esercitare la giurisdizione penale soltanto durante lo « stato di difesa », nonché nei confronti degli appartenenti alle Forze armate inviati all'estero od imbarcati su navi da guerra. Una legge federale regola i particolari. Questi tribunali rientrano nell'ambito di competenza del Ministro federale della giustizia. I giudici del loro organico devono essere abilitati a ricoprire l'ufficio di giudice. (III) La Corte Federale è la Corte suprema per i tribunali menzionati nei commi I e II. (IV) II Bund può istituire, per le persone che stanno col medesimo in rapporti di servizio di diritto pubblico, degli appositi tribunali federali per la decisione dei procedimenti disciplinari e dei reclami. (V) Una legge federale, con l'approvazione del Bundesrat, può prevedere che dei tribunali dei Länder esercitino la giurisdizione del Bund per i procedimenti penali nelle materie dell'art. 26, comma I, e della difesa dello Stato. Art. 97. (I) I giudici sono indipendenti e soggetti solo alla legge. (II) I giudici collocati a titolo definitivo nei ruoli e i giudici di carriera possono essere deposti prima della scadenza del loro periodo di servizio, o sospesi dal loro ufficio a tempo indeterminato o temporaneamente, o essere trasferiti in altro posto, o collocati a riposo, contro il loro volere, solo per decisione giudiziaria e per i motivi e con le forme stabiliti dalle leggi. La legislazione può fissare dei limiti di età, al cui raggiungimento i giudici nominati a vita vanno a riposo. In caso di modifica dell'ordinamento dei tribunali e delle loro circoscrizioni, i giudici possono essere trasferiti presso un altro tribunale o dimessi dalla loro carica, ma solo a condizione della conservazione dell'intero stipendio. Art. 98. (I) Lo stato giuridico dei giudici federali deve essere disciplinato da una legge federale speciale. (II) Se un giudice federale, durante o fuori l'esercizio delle sue funzioni, viola i principi della Legge fondamentale o l'ordinamento costituzionale di un Land, il Tribunale Costituzionale Federale, su domanda del Bundestag e a maggioranza di due terzi, può ordinare che il giudice sia trasferito presso un altro ufficio o sia collocato a riposo. In caso di violazione premeditata può essere destituito. (III) Lo stato giuridico dei giudici nei Länder deve essere disciplinato da leggi speciali dei Länder. Il Bund può emanare delle leggi-cornice nella misura in cui l'art. 74-a, comma IV, non dispone diversamente. (IV) I Länder possono stabilire che il Ministro della giustizia del Land, insieme ad una commissione appositamente formata per l'elezione dei giudici, decida in merito alla nomina dei giudici nei Länder. (V) I Länder possono adottare per i propri giudici una regolazione corrispondente al comma II. Resta salvo il diritto costituzionale vigente del Land. La decisione sulle accuse a carico di un giudice spetta al Tribunale Costituzionale Federale. Art. 99. Con una legge di un Land si può attribuire al Tribunale Costituzionale Federale la decisione di controversie di carattere costituzionale all'interno di un Land, ed alle Corti supreme menzionate nell'art. 5, comma I, la decisione delle questioni nelle quali si tratta dell'applicazione del diritto di un Land. Art. 100. (I) Se un tribunale ritiene incostituzionale una legge dalla cui validità dipende la sua decisione, il processo dev'essere sospeso: se si tratta della violazione della Costituzione di un Land, dev'essere chiesta la decisione del tribunale del Land competente per le controversie costituzionali, mentre invece se si tratta della violazione della presente Legge fondamentale, dev'essere richiesta la decisione del Tribunale Costituzionale Federale. Ciò vale anche se si tratta della violazione della presente Legge fondamentale da parte del diritto di un Land o dell'incompatibilità di una legge di un Land con una legge federale. (II) Se in una controversia giuridica è incerto se una norma di diritto internazionale sia parte integrante del diritto federale e se essa produca direttamente diritti e doveri per il singolo (art. 25), il tribunale deve chiedere la decisione del Tribunale Costituzionale Federale. (III) Se nell'interpretazione della Legge fondamentale federale il Tribunale Costituzionale di un Land vuole divergere da una decisione del Tribunale Costituzionale Federale o del Tribunale Costituzionale di un altro Land, il Tribunale Costituzionale deve richiedere la decisione del Tribunale Costituzionale Federale. Art. 101. (I) Non sono ammessi tribunali straordinari. Nessuno può essere sottratto al giudice precostituito per legge. (II) Tribunali per materie speciali possono essere istituiti solo per legge. Art. 102. La pena di morte è abolita. Art. 103. (I) Dinanzi al tribunale ognuno ha il diritto di essere ascoltato nei modi stabiliti dalla legge. (II) Un'azione è punibile solo se la criminalità della medesima sia stata stabilita per legge prima che l'azione fosse commessa. (III) Per la medesima azione nessuno può essere punito più di una volta in base alle leggi penali di carattere generale. Art. 104. (I) La libertà personale può essere limitata solo in base ad una legge formale e solo con l'osservanza delle forme ivi prescritte. Le persone arrestate non possono essere sottoposte né a maltrattamenti morali, né a maltrattamenti fisici. (II) Sull'ammissibilità e sulla durata della privazione della libertà deve decidere soltanto il giudice. In ogni caso di privazione della libertà non ordinata dall'autorità giudiziaria, dev'essere immediatamente sollecitata una decisione giudiziaria. La polizia di propria autorità non può tener nessuno in sua custodia oltre la fine del giorno successivo all'arresto. I particolari sono regolati dalla legge. (III) Qualunque persona arrestata provvisoriamente perché sospettata di un'azione penalmente perseguibile dev'essere, al più tardi nel giorno successivo all'arresto, portata davanti al giudice, che le deve comunicare i motivi dell'arresto, ascoltarla o darle modo di esporre le sue obiezioni. Il giudice deve immediatamente o emanare un mandato di cattura scritto e motivato, oppure ordinare il rilascio. (IV) Di ogni decisione giudiziaria relativa all'ordine o alla durata della privazione della libertà dev'essere immediatamente informato un familiare dell'arrestato o una persona di sua fiducia. X. LE FINANZEArt. 104-a. (I) II Bund ed i Länder sopportano separatamente le spese relative ai compiti loro propri, salvo diverse disposizioni della presente Legge fondamentale. (II) Se i Länder operano per incarico del Bund, quest'ultimo deve sopportare le spese relative. (III) Le leggi federali che prevedono delle spese e devono essere eseguite dai Länder possono disporre che le spese stesse siano sopportate in tutto od in parte dal Bund. Se la legge dispone che il Bund sopporti metà o più della spesa, essa viene eseguita per incarico del Bund. Se la legge dispone che i Länder sopportino un quarto o più della spesa, la legge stessa dev'essere approvata anche dal Bundesrat. (IV) II Bund può concedere ai Länder aiuti finanziari per investimenti di particolare importanza dei Länder, dei Comuni (e dei Consorzi di Comuni) che siano necessari per impedire una turbativa dell'equilibrio economico generale, o per equilibrare differenze di potere economico nel territorio federale, o per promuovere un'espansione economica. I particolari, e specificamente i tipi dei necessari investimenti verranno disciplinati da una legge federale, che necessiterà dell'approvazione del Bundesrat, o, attraverso accordi amministrativi, sulla base della legge federale di bilancio. (V) II Bund ed i Länder sopportano le spese di amministrazione relative alle rispettive autorità, e operano in rapporto reciproco per un'ordinata amministrazione. I particolari sono disciplinati da una legge federale, che necessiterà dell'assenso del Bundesrat. Art. 105. (I) II Bund ha competenza legislativa esclusiva per i dazi doganali ed i monopoli fiscali. (II) II Bund ha competenza legislativa concorrente sulle altre imposte, se il provento di esse gli spetta in tutto o in parte, ovvero esistano i presupposti dell'art. 72, comma II. (II-a) I Länder hanno la competenza a legiferare sulle imposte locali di consumo e di lusso, finché e nella misura in cui esse non siano analoghe a imposte disciplinate con legge federale. (III) Le leggi federali sulle imposte, i cui proventi spettano in tutto o in parte ai Länder, od ai Comuni (od ai Consorzi di Comuni), necessitano dell'approvazione del Bundesrat. Art. 106. (I) II ricavo dei monopoli fiscali e le entrate dei seguenti tributi spettano al Bund:
(II) Le entrate dei seguenti tributi spettano ai Länder:
(III) L'ammontare delle imposte sull'entrata, sulle società e sul giro di affari competono insieme al Bund e ai Länder (imposte comuni), nella misura in cui l'ammontare dell'imposta sull'entrata non debba invece considerarsi di spettanza dei Comuni a norma del comma V. L'ammontare delle imposte sull'entrata e sulle società spetta, in ragione della metà, rispettivamente al Bund e ai Länder. Le quote di spettanza del Bund e dei Länder per quanto attiene all'imposta sul giro d'affari vengono fissate con legge federale, che necessita dell'assenso del Bundesrat. In questa determinazione ci si dovrà attenere ai seguenti principi:
(IV) II rapporto di partecipazione del Bund e dei Länder alle entrate derivanti dall'applicazione dell'imposta sul giro d'affari dev'essere rideterminato se il rapporto tra le entrate e le spese del Bund e dei Länder si sviluppa in modo essenzialmente diverso. Se con legge federale vengono imposte ai Länder delle spese aggiuntive o vengono sottratte delle entrate, e se tale maggiore onere dei Länder sia limitato a un breve periodo di tempo, esso può essere compensato anche con assegnazioni finanziarie del Bund con legge federale, che necessita dell'approvazione del Bundesrat; nella legge si devono stabilire i principi su cui basare la misura di tali assegnazioni finanziarie e la distribuzione fra i Länder. (V) I Comuni ricevono una parte dell'ammontare dell'imposta sull'entrata, che deve essere ripartita dai Länder a loro favore sulla base del principio della capacità contributiva dei loro abitanti. I particolari sono disciplinati da una legge federale, che necessita dell'approvazione del Bundesrat. Essa può stabilire che i Comuni fissino aliquote di riscossione per la parte di spettanza comunale. (VI) L'ammontare delle imposte reali spetta ai Comuni; l'ammontare delle imposte locali di consumo e di lusso spetta ai Comuni, o, nella misura stabilita dalla legislazione dei Länder, ai Consorzi di Comuni. Dev'essere salvaguardato il diritto dei Comuni di fissare modalità di riscossione delle imposte reali, nell'ambito di quanto è stabilito dalla legge. Se in un Land non esistono Comuni, l'ammontare delle imposte reali e di quelle locali di consumo e di lusso spettano al Land. Il Bund e i Länder possono dividersi attraverso una ripartizione l'ammontare dell'imposta sull'industria. I particolari sulla partecipazione sono stabiliti da una legge federale, che necessita dell'approvazione del Bundesrat. Nella misura stabilita dalla legislazione regionale, le imposte reali e la parte di spettanza comunale dell'imposta sull'entrata possono essere prese a base per stabilire i principi di valutazione per le ripartizioni. (VII) Della parte dell'ammontare totale delle imposte comuni (cfr. art. 106, III) di spettanza dei Länder, è devoluta ai Comuni e, insieme ai Consorzi di Comuni, una percentuale da stabilirsi con legge dei Länder. Oltre a ciò, la legislazione dei Länder determina se e in qual misura dev'essere devoluto ai Comuni (e ai Consorzi di Comuni) l'ammontare delle imposte dei Länder stessi. (VIII) Se il Bund promuove in singoli Länder o Comuni (o Consorzi di Comuni) speciali istituzioni che comportino direttamente per tali Länder o Comuni (o Consorzi di Comuni) maggiori spese o minori entrate (speciali oneri), il Bund garantirà il necessario conguaglio, se e in quanto ai Länder o ai Comuni (o Consorzi di Comuni) non possa essere richiesto di sopportare speciali oneri. Prestazioni d'indennizzo da parte di terzi e vantaggi finanziari, che si producano in questi Länder o Comuni (o Consorzi di Comuni) come conseguenza di quelle istituzioni, saranno tenuti presenti nel conguaglio. (IX) Le entrate e le spese dei Comuni (o Consorzi di Comuni) si considerano, ai sensi di questo articolo, come entrate e spese dei Länder. Art. 107. (I) L'ammontare delle imposte sui terreni e la parte di spettanza dei Länder sull'ammontare delle imposte sull'entrata e sulle società spettano ai singoli Länder nella misura in cui le imposte vengono riscosse dalle autorità finanziarie nel loro territorio (entrate locali). Con legge federale, che necessita dell'approvazione del Bundesrat, vanno adottate disposizioni di dettaglio per la limitazione, così come per l'ampiezza e il modo della ripartizione delle entrate locali. La legge federale può dettare disposizioni anche sull'ampiezza e sulla ripartizione dell'ammontare locale di altre imposte. La parte di spettanza dei Länder sull'ammontare dell'imposta sul giro d'affari è stabilito per ciascuno di essi in proporzione alla rispettiva popolazione; per una quota, ma al massimo per un quarto di tale parte di spettanza dei Länder, una legge federale, che necessita dell'approvazione del Bundesrat, può stabilire delle quote d'integrazione per quei Länder, i cui introiti per le imposte sui terreni, sull'entrata e sulle società, pro capite, siano sotto la media degli altri Länder. (II) La legge deve garantire un opportuno conguaglio della diversa capacità finanziaria dei Länder; in questa prospettiva sono da considerare la capacità e i fabbisogni finanziari dei Comuni (e dei Consorzi di Comuni). I presupposti per le pretese di conguaglio da parte dei Länder che ne hanno il diritto, e gli obblighi di conguaglio da parte dei Länder che debbono prestarlo, così come la misura e l'ammontare dei conguagli stessi devono essere determinati dalla legge. La legge può stabilire anche che il Bund, con propri mezzi, attribuisca ai Länder con minore capacità economica delle assegnazioni per la copertura supplementare del loro generale fabbisogno finanziario (assegnazioni supplementari). Art. 108. (I) I dazi doganali, i monopoli fiscali, le imposte sui consumi disciplinate con legge federale, ivi compresa l'imposta sul giro d'affari da importazioni [Einfuhrumsatzsteuer], nonché i contributi nel quadro delle Comunità europee, vengono amministrati da uffici finanziari federali. L'istituzione di questi uffici viene disciplinata da una legge federale. I dirigenti degli uffici di grado intermedio devono essere nominati d'intesa [mit Benehmen] coi Governi dei Länder. (II) Le restanti imposte vengono amministrate da uffici finanziari dei Länder. L'istituzione di questi uffici e l'unitaria istruzione degli impiegati possono essere disciplinati da una legge federale, che necessita dell'approvazione del Bundesrat. I dirigenti degli uffici intermedi devono essere nominati d'intesa con il Governo federale. (III) Se gli uffici finanziari dei Länder amministrano delle imposte di spettanza intera, o per quota parte, del Bund, essi agiscono per incarico del Bund stesso. L'art. 85, commi III e IV, vale con l'avvertenza che al posto del Governo federale subentra il Ministro federale delle finanze. (IV) Una legge federale, che necessita dell'approvazione del Bundesrat, può disporre, per l'amministrazione delle imposte, la collaborazione degli uffici finanziari del Bund e dei Länder; può essere altresì prevista l'amministrazione da parte degli uffici finanziari dei Länder per le imposte di cui al comma I e la competenza degli uffici finanziari del Bund per le altre imposte, se e nella misura in cui in tale modo venga facilitata o migliorata l'esazione delle imposte. Per le imposte il cui gettito è a esclusivo favore dei Comuni (o dei Consorzi dei Comuni), l'amministrazione che compete agli uffici finanziari dei Länder può essere trasferita dai Länder stessi in tutto o in parte ai Comuni (e ai Consorzi di Comuni). (V) II procedimento che dev'essere osservato dagli uffici finanziari del Bund, viene disciplinato da una legge federale. Il procedimento che deve essere applicato dagli uffici finanziari dei Länder, e nell'ipotesi di cui al comma IV, alinea 2, dai Comuni (e dai Consorzi di Comuni), può essere disciplinato da una legge federale, che necessita dell'approvazione del Bundesrat. (VI) La giurisdizione finanziaria è disciplinata da una legge federale in modo unitario. (VII) Le disposizioni amministrative di carattere generale sono emanate dal Governo federale, e coll'assenso del Bundesrat se l'amministrazione spetti agli uffici finanziari dei Länder ovvero dei Comuni (o dei Consorzi di Comuni). Art. 109. (I) II Bund ed i Länder sono autonomi e reciprocamente indipendenti in materia di bilancio. (II) II Bund ed i Länder devono tener conto nei rispettivi bilanci delle esigenze dell'equilibrio economico generale. (III) Con una legge federale, che necessita dell'approvazione del Bundesrat, possono essere posti per il Bund e per i Länder dei comuni principi fondamentali per rendere adeguato il bilancio alla congiuntura e per un piano finanziario pluriennale. (IV) Per tutelarsi da una perturbazione dell'equilibrio economico generale possono essere emanate, con una legge federale, che necessita dell'approvazione del Bundesrat, delle prescrizioni concernenti:
Le autorizzazioni per l'emanazione dei relativi decreti legislativi possono essere conferite solo al Governo federale. Ed i decreti legislativi stessi necessitano dell'approvazione del Bundesrat. Essi devono essere abrogati non appena il Bundestag lo richieda; i particolari sono stabiliti da una legge federale. Art. 110. (I) Tutte le entrate e le spese del Bund devono risultare dal bilancio preventivo; per quanto attiene alle imprese del Bund [Bundesbetrieben] e ai fondi speciali, è sufficiente indicare le sopravvenienze in entrata e in uscita. Nel bilancio preventivo, le entrate e le spese devono essere pareggiate. (II) II bilancio preventivo viene determinato, diviso in periodi annuali, per uno o più anni finanziari, dalla legge di bilancio, prima dell'inizio del primo anno di applicazione. Può essere stabilito che alcune parti del bilancio preventivo valgano, divise per anni finanziari, per periodi diversi di tempo. (III) La proposta della legge di cui al comma II, alinea 1, così come le proposte di modificazione della legge di bilancio e del bilancio preventivo, vengono presentate contemporaneamente al Bundestag e al Bundesrat. Il Bundesrat ha la facoltà di prendere posizione sulle proposte entro sei settimane, e sulle proposte di modificazione entro tre settimane. (IV) Nella legge di bilancio possono essere inserite soltanto disposizioni relative alle entrate ed alle spese del Bund riferentesi al periodo di tempo stabilito dalla legge di bilancio stessa. La legge di bilancio può stabilire che le disposizioni perdono vigore con la promulgazione della successiva legge di bilancio o, se autorizzate a norma dell'art. 115, in un tempo successivo. Art. 111. (I) Qualora, entro la fine di un anno finanziario, non sia stato determinato con legge il bilancio preventivo per l'anno successivo, il Governo federale è autorizzato, fino all'entrata in vigore della suddetta legge, a fare tutte le spese necessario :
(II) Se le entrate da imposte, tasse ed altri proventi non basati su leggi particolari e le riserve di capitali di esercizio non coprono le spese di cui al comma I, il Governo federale può disporre, attingendoli a credito, i fondi necessari per il proseguimento della politica economica fino ad un quarto dell'ammontare complessivo del bilancio preventivo decorso. Art. 112. Le spese eccedenti gli stanziamenti del bilancio preventivo e quelle fuori bilancio devono avere il consenso del Ministro federale delle finanze. Tale consenso può essere concesso solo nel caso di un'imprevista e inderogabile necessità. Ulteriori particolari possono essere stabiliti da una legge federale. Art. 113. (I) Le deliberazioni del Bundestag e del Bundesrat che aumentano le spese proposte dal Governo federale nel bilancio preventivo, o che comportano, subito o in prosieguo di tempo, nuove spese, necessitano del consenso del Governo federale. Lo stesso vale per le leggi che comportano una diminuzione di entrate immediata o differita nel tempo. Il Governo federale può pretendere che il Parlamento sospenda la deliberazione su tali leggi; in tal caso il Governo federale, nel termine di sei settimane, deve far pervenire al Bundestag il suo punto di vista sulla questione. (II) Quando il Bundestag ha deliberato la legge, il Governo federale nel termine di quattro settimane, può pretendere che il Bundestag deliberi nuovamente. (III) Se la legge è perfetta a termini dell'alt. 78, il Governo federale può rifiutare il suo consenso solo entro sei settimane, e solo se abbia precedentemente iniziato il procedimento preveduto nel comma I, alinea 3 e 4, o nel comma II. Trascorso tale termine, il consenso si ha per concesso. Art. 114. (I) II Ministro federale delle finanze, per scarico del Governo federale, deve rendere conto al Bundestag e al Bundesrat di tutte le entrate e di tutte le spese, così come dei beni patrimoniali e dei debiti afferenti all'anno finanziario. (II) La Corte federale dei conti, i cui membri godono dell'indipendenza propria dei giudici, esamina il consuntivo, così come la economicità e la correttezza della conduzione economica e di bilancio. Essa informa, oltre che il Governo federale, direttamente ogni anno il Bundestag ed il Bundesrat. Per il resto le funzioni della Corte federale dei conti vengono disciplinate da una legge federale. Art. 115. (I) L'assunzione di crediti, così come quella di fideiussioni, o malleverie, o simili garanzie, che possono comportare spese per i successivi anni finanziari, necessitano di una autorizzazione certa, o accertabile in relazione all'importo, da concedersi con legge federale. Le entrate provenienti da crediti non possono superare la somma delle spese previste nel bilancio per gli investimenti. Eccezioni sono ammissibili solo per eliminare distorsioni dell'equilibrio economico generale. I dettagli sono disciplinati da una legge federale. (II) Eccezioni a quanto stabilito nel comma I sono ammissibili per fondi speciali del Bund, purché stabilite con legge federale. X a. LO STATO DI DIFESA [Verteidigungsfall]Art. 115-a. (I) II Bundestag, con l'approvazione del Bundesrat, accerta che il territorio federale è aggredito con la forza delle armi o che una tale aggressione viene immediatamente minacciata [Verteidigungsfall]. L'accertamento consegue ad istanza del Governo federale e necessita di una maggioranza di due terzi dei voti espressi, pari almeno alla maggioranza dei membri del Bundestag. (II) Se la situazione richiede un'azione non differibile e si contrappongano insuperabili ostacoli ad un tempestiva riunione del Bundestag, oppure qualora nel suo seno non si raggiunga il quorum richiesto, l'accertamento medesimo verrà fatto dalla Commissione comune [Gemeinsamer Ausschuss], con una maggioranza di due terzi dei voti espressi, pari almeno alla maggioranza dei suoi membri. (III) L'accertamento viene promulgato dal Presidente federale nel Bollettino delle leggi federali [Bundesgesetzblatt], conformemente all'art. 82. Se ciò non è possibile in tempo utile, la promulgazione avviene in altro modo; essa deve essere riprodotta nel Bollettino delle leggi federali appena le circostanze lo permettano. (IV) Se il territorio federale viene aggredito con la forza delle armi ed i competenti organi federali non siano in grado di compiere subito l'accertamento di cui al comma I, alinea 1, l'accertamento medesimo vale per stabilito e promulgato nel momento stesso in cui è cominciata l'aggressione. Il Presidente federale rende noto tale momento appena le circostanze lo permettano. (V) Se è promulgato l'accertamento dello « stato di difesa » ed il territorio federale viene aggredito con la forma delle armi, il Presidente federale può rilasciare, con l'approvazione del Bundestag, dichiarazioni di diritto internazionale sull'esistenza dello « stato di difesa ». Nelle ipotesi di cui al comma II, al posto del Bundestag subentra la Commissione comune. Art. 115-b. Con la promulgazione dello « stato di difesa » il potere di guida e di comando delle Forze armate si trasferisce al Cancelliere federale. Art. 115-c. (I) In forza dello « stato di difesa » il Bund fruisce della legislazione concorrente anche per le materie che appartengono alla competenza legislativa dei Länder. Tali leggi necessitano dell'approvazione del Bundesrat. (II) Durante lo « stato di difesa », nella misura in cui lo richiedano le circostanze, si può con legge federale per lo « stato di difesa »:
(III) Nella misura richiesta allo scopo di allontanare un'aggressione in atto od immediatamente minacciata, si può regolare, per lo « stato di difesa », con legge federale, approvata dal Bundesrat, l'amministrazione e le finanze del Bund e dei Länder difformemente dai titoli VIII, VIII a, e X, pur conservando la capacità vitale dei Länder, dei Comuni e dei Consorzi di Comuni, specialmente ed anche dal punto di vista finanziario. (IV) Le leggi federali, di cui ai commi I e II, numero 1, possono essere applicate, in preparazione della loro esecuzione, già prima dell'entrata in vigore dello « stato di difesa ». Art. 115-d. (I) Difformemente dagli artt. 76, comma II, 77, comma I, alinea 2 e commi da II a IV, 78 e 82, comma I, nello « stato di difesa » vale, per la legislazione del Bund, la regolamentazione dei seguenti commi II e III. (II) Le proposte di legge del Governo federale, da esso designate come urgenti, devono essere sottoposte al Bundesrat contemporaneamente alla presentazione al Bundestag. Immediatamente Bundestag e Bundesrat discutono insieme tali proposte. Nella misura in cui per una legge è richiesta l'approvazione del Bundesrat, essa necessita, per la sua formazione, della maggioranza dei voti del Bundesrat. Un regolamento, deciso dal Bundestag, e che necessita dell'approvazione del Bundesrat, regola i particolari. (III) Corrispondentemente vale, per la promulgazione delle leggi, l'articolo 115-a, comma III, alinea 2. Art. 115-e. (I) Se nello « stato di difesa » la Commissione comune stabilisce, con una maggioranza di due terzi dei voti espressi, pari almeno alla maggioranza dei suoi membri, che si contrappongono insuperabili ostacoli alla riunione in tempo utile del Bundestag o che questi non è in grado di decidere, la Commissione comune prende il posto del Bundestag e del Bundesrat e ne assume unitariamente i poteri. (II) La Legge fondamentale non può essere né modificata, né in tutto od in parte abrogata od inapplicata da una legge della Commissione comune. La Commissione comune non è autorizzata ad emanare leggi secondo gli artt. 24, comma I e 29. Art. 115-f. (I) II Governo federale può, durante lo «stato di difesa, nella misura in cui lo richiedano le circostanze:
(II) II Bundestag, il Bundesrat e la Commissione comune devono essere tempestivamente edotti dei provvedimenti presi in forza del comma I. Art. 115-g. La posizione costituzionale e l'adempimento dei compiti costituzionali del Tribunale Costituzionale Federale e dei suoi giudici non possono essere mai pregiudicati. La legge sul Tribunale Costituzionale Federale può essere modificata da una legge della Commissione comune soltanto in quanto ciò sia necessario, anche secondo l'opinione del Tribunale Costituzionale Federale, per assicurare la capacità di funzionamento del Tribunale stesso. Fino all'emanazione di una tale legge il Tribunale Costituzionale Federale può prendere i provvedimenti necessari alla conservazione della propria funzionalità. Il Tribunale Costituzionale Federale prende le decisioni di cui agli alinea 2 e 3 con la maggioranza dei giudici presenti. Art. 115-h. (I) Le legislature del Bundestag e delle Rappresentanze popolari dei Länder terminanti durante lo « stato di difesa » scadono sei mesi dopo la cessazione dello « stato di difesa ». Il periodo di carica del Presidente federale terminante nel corso dello « stato di difesa », così come, nel caso di anticipate cessazioni dalla sua carica, lo espletamento delle sue funzioni da parte del Presidente del Bundesrat, scadono nove mesi dopo la cessazione dello « stato di difesa ». Il periodo di carica di un membro del Tribunale Costituzionale Federale scadente nel corso dello « stato di difesa » finisce sei mesi dopo la cessazione dello « stato di difesa ». (II) Se è necessaria una rielezione del Cancelliere federale da parte della Commissione comune, questa elegge un nuovo Cancelliere federale con la maggioranza dei suoi membri; il Presidente federale fa una proposta alla Commissione comune. La Commissione comune può esprimere la sfiducia al Cancelliere federale soltanto eleggendo un successore con la maggioranza di due terzi dei suoi membri. (III) Finché dura lo « stato di difesa » è escluso lo scioglimento del Bundestag. Art. 115-i. (I) Se i competenti organi federali non sono in grado di prendere i provvedimenti necessari per rimuovere il pericolo e la situazione richiede immediatamente una pronta azione indipendente nelle singole parti del territorio federale, i Governi dei Länder, o le autorità, o gli incaricati da essi indicati sono autorizzati a prendere, nei rispettivi ambiti di competenza, i provvedimenti menzionati dall'art. 115-f, comma I. (II) I provvedimenti assunti sulla base del precedente comma I possono essere annullati in ogni tempo dal Governo federale, nonché dai Presidenti dei Consigli dei ministri dei Länder in relazione a quelli assunti dalle autorità dei Länder e dalle autorità federali inferiori. Art. 115-k. (I) Per la durata della loro applicabilità, le leggi approvate sulla base degli artt. 115-c, 115-e e 115-g ed i decreti, che sono stati emanati sulla base di tali leggi, rendono inapplicabile il diritto contrastante. Ciò non vale nei confronti del diritto anteriore, che sia stato emanato in base agli artt. 115-c, 115-e e 115-g. (II) Le leggi, che la Commissione comune ha deliberato, ed i decreti, che sono stati emanati sulla base di tali leggi, perdono vigore al più tardi sei mesi dopo la cessazione dello « stato di difesa ». (III) Le leggi, che contengono regolamentazioni difformi dagli articoli 91-a, 91-b, 104-a, 106 e 107, sono valide, al massimo, fino alla fine del secondo anno finanziario che segue alla cessazione dello « stato di difesa ». Esse possono essere modificate, dopo la cessazione dello « stato di difesa », da una legge del Bundestag, con l'approvazione del Bundesrat, per ricondurle ad una regolamentazione conforme ai titoli VIII-a e X. Art. 115-1. (I) II Bundestag può, in ogni tempo, con l'approvazione del Bundesrat, abrogare le leggi formulate dalla Commissione comune. Il Bundesrat può richiedere che il Bundestag decida in proposito. Gli altri provvedimenti della Commissione comune e del Governo federale, presi per la rimozione del pericolo, sono da annullare qualora lo decidano il Bundestag e il Bundesrat. (II) In ogni tempo il Bundestag può, con l'approvazione del Bundesrat, dichiarare la cessazione dello « stato di difesa » con una deliberazione che deve essere promulgata dal Presidente federale. Il Bundesrat può richiedere che il Bundestag decida in proposito. Dev'essere immediatamente dichiarata la cessazione dello « stato di difesa » qualora non siano più in atto i presupposti per la sua constatazione. (III) Sulla conclusione della pace si decide con legge federale. XI. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALIArt. 116. (I) Salvo disciplina legislativa diversa, è tedesco, ai sensi della presente Legge fondamentale, colui che possiede la cittadinanza tedesca o colui che è stato accolto, come rifugiato od espulso di nazionalità tedesca o come suo coniuge o discendente, nel territorio del Reich tedesco secondo lo status del 31 dicembre 1937. (II) Alle persone già cittadine tedesche che furono private della cittadinanza tra il 30 gennaio 1933 e l'8 maggio 1945, per motivi politici, razziali o religiosi, ed ai loro discendenti, dev'essere, a richiesta, nuovamente concessa la cittadinanza. Essi sono considerati come non privati della cittadinanza se, dopo l'8 maggio 1945, hanno preso la residenza in Germania e se non hanno manifestato una volontà diversa. Art. 117. (I) Ogni disposizione contrastante con l'art. 3, comma II, resta, fino al suo coordinamento con tale norma costituzionale, in vigore, non oltre tuttavia il 31 marzo 1953. (II) Le leggi che, in considerazione delle presenti limitazioni territoriali, restringono la libertà di circolazione restano in vigore fino alla loro abrogazione mediante legge federale. Art. 118. La riorganizzazione del territorio che comprende i Länder del Baden, Württemberg-Baden e Württemberg-Hohenzollern può aver luogo, in deroga alle disposizioni dell'art. 29, mediante un accordo tra i Länder interessati. Se non si addiviene ad un accordo, la riorganizzazione sarà disciplinata da una legge federale, che dovrà prevedere un referendum popolare. Art. 119. Per le questioni riguardanti i rifugiati e gli espulsi, in particolare per quanto concerne la loro ripartizione nei Länder, il Governo federale, coll'assenso del Bundesrat, può, fino ad una regolazione legislativa federale, emanare disposizioni con forza di legge. In casi speciali, il Governo federale può, inoltre, venire autorizzato ad impartire istruzioni di carattere particolare. Le istruzioni devono essere inviate ai supremi uffici dei Länder, salvo che sorga dal ritardo un pericolo. Art. 120. (I) II Bund sopporta sia le spese per i costi di occupazione, sia gli altri oneri interni ed esterni conseguenti alla guerra, secondo le disposizioni dettagliate delle leggi federali. In quanto tali oneri fino al 1° ottobre 1969 sono stati regolamentati con leggi federali, Bund e Länder congiuntamente ne sopportano la spesa secondo la misura stabilita dalle predette leggi federali. In quanto le spese per gli oneri di guerra, che non sono state regolamentate, né sono regolamentate da leggi federali, sono state erogate fino al 1° ottobre 1965 dai Länder, dai Comuni (o dai Consorzi di Comuni), o da altri organi incaricati che adempiono i compiti dei Länder o dei Comuni, il Bund non è obbligato ad assumere le erogazioni di tale tipo anche dopo la data menzionata. Il Bund sopporta gli oneri ed i contributi delle assicurazioni sociali, ivi compresi l'assicurazione di disoccupazione ed il sussidio ai disoccupati. La ripartizione, regolata nel presente comma, degli oneri di guerra fra Bund e Länder non tocca la regolamentazione legislativa delle pretese d'indennizzo. (II) Le entrate si trasferiscono al Bund nello stesso momento in cui il Bund assume le spese. Art. 120-a. (I) Le leggi, che servono all'attuazione del conguaglio degli oneri, possono, coll'assenso del Bundesrat, stabilire che ad esse sia data esecuzione nel settore delle prestazioni di conguaglio, in parte dal Bund medesimo, in parte per conto del Bund mediante i Länder, e che le competenze, che in base all'art. 85 spettano al Governo federale ed ai supremi uffici federali competenti, siano trasferite in tutto o in parte all'ufficio federale per il conguaglio. Tale ufficio, nell'esercizio di queste competenze, non necessita dell'assenso del Bundesrat; le sue istruzioni, eccettuati i casi di urgenza, devono essere rivolte alle autorità supreme dei Länder competenti per questo settore (uffici dei Länder addetti al conguaglio). (II) Sono fatte salve le disposizioni dell'art. 87, comma III, alinea 2. Art. 121. La maggioranza dei membri del Bundestag e dell'Assemblea federale ai sensi della presente Legge fondamentale è la maggioranza del numero legale dei componenti. Art. 122. (I) Dal momento in cui si riunisce il Bundestag, le leggi sono deliberate esclusivamente dagli organi legislativi stabiliti nella presente Legge fondamentale. (II) Gli organi legislativi e quelli che collaborano con il loro parere alla legislazione, le cui competenze cessano ai sensi del comma I, sono da questo momento disciolti. Art. 123. (I) Le leggi anteriori alla prima riunione del Bundestag restano ancora in vigore in quanto non contrastino con la presente Legge fondamentale. (II) I trattati conclusi dal Reich tedesco, che si riferiscono a materie per le quali è competente, in base alla presente Legge fondamentale, il legislatore del Land, restano in vigore se, per i principi generali del diritto, sono validi e continuano a svolgere i loro effetti, con riserva di tutti i diritti e le eccezioni degli interessati, finché non vengano stipulati nuovi trattati dalle autorità competenti in base alla presente Legge fondamentale o finché non cessino altrimenti per le decisioni ivi contenute. Art. 124. Le leggi (anteriori) concernenti le materie rientranti nella legislazione esclusiva del Bund diventano, nel loro ambito di validità, diritto federale. Art. 125. Le leggi (anteriori) concernenti le materie rientranti nella legislazione concorrente del Bund diventano, nel loro ambito di validità, diritto federale:
Art. 126. Sulle controversie relative alla sopravvivenza di leggi come diritto federale decide il Tribunale Costituzionale Federale. Art. 127. II Governo federale, coll'assenso dei Governi dei Länder interessati, può, entro un anno dalla pubblicazione della presente Legge fondamentale nei Länder del Baden, Gross-Berlin, Rheinland-Pfalz e Württemberg-Hohenzollern, mettere in vigore le leggi emanate dall'amministrazione del settore di unione economica, se tali leggi restano in vigore come diritto federale ai sensi dell'articolo 124 o 125. Art. 128. Se la legge che continua a restare in vigore prevede la potestà d'impartire istruzioni ai sensi dell'art. 84 comma V, tale potestà resta in vigore fino all'emanazione di una diversa disciplina legislativa. Art. 129. (I) Se in norme giuridiche, che continuano a valere come diritto federale, è contenuta un'autorizzazione ad emanare decreti legislativi o norme amministrative di carattere generale, nonché atti amministrativi, tale autorizzazione passa d'ora in poi alle autorità competenti per materia. In caso di dubbio il Governo federale decide di concerto col Bundesrat; la decisione dev'essere pubblicata. (II) Se in norme giuridiche, che continuano a valere come diritto del Land, è contenuta una tale autorizzazione, essa viene esercitata dalle autorità competenti in base al diritto del Land. (III) Se le anzidetto norme giuridiche prevedono, ai sensi dei commi I e II, una loro modificazione o integrazione, oppure l'emanazione di norme giuridiche al posto di leggi, tali autorizzazioni perdono la loro validità. (IV) Analogamente si applicano le norme dei commi I e II se delle norme giuridiche rinviano a norme non più valide o ad istituti non più esistenti. Art. 130. (I) Gli organi amministrativi e le altre istituzioni che servono alla giustizia o all'amministrazione pubblica, che non si basano sul diritto del Land o su trattati tra Länder, nonché l'Azienda che gestisce le ferrovie sud-occidentali e il Consiglio amministrativo per le poste e le telecomunicazioni nel settore d'occupazione francese sono sottoposti al Governo federale. Questi ne disciplina, con l'assenso del Bundesrat, il trasferimento, lo scioglimento o la liquidazione. (II) II ministro federale competente è il supremo organo disciplinare degli appartenenti a queste amministrazioni e a queste istituzioni. (III) Gli enti e gli istituti di diritto pubblico che non si fondano direttamente sul diritto del Land, né sui trattati tra i Länder, sono sottoposti al controllo degli uffici federali supremi competenti. Art. 131. La situazione giuridica delle persone, compresi i rifugiati e gli espulsi, che si trovavano l'8 maggio 1945 in pubblico servizio, dimesse per motivi differenti da quelli previsti dal diritto regolante il pubblico impiego od i contratti collettivi e che finora non sono impiegati, o, se lo sono, si trovano collocati in una posizione diversa da quella precedente, dev'essere regolata con legge federale. Ciò vale anche per le persone, compresi i rifugiati e gli espulsi, che l'8 maggio avevano diritto all'assistenza e che non ricevono, per motivi differenti da quelli di servizio o contrattuali, nessuna assistenza, o la ricevono, ma non in corrispondenza del loro ufficio. Fino all'entrata in vigore della legge federale, salvo che il legislatore del Land non provveda diversamente, non possono far valere diritti. Art. 132. (I) Funzionari e giudici che al momento dell'entrata in vigore della presente Legge fondamentale sono impiegati a vita possono, entro sei mesi dalla prima riunione del Bundestag, essere collocati a riposo od in aspettativa, oppure in una posizione di minor stipendio, se mancano loro le capacità personali e specifiche per il loro ufficio. Agli impiegati, che si trovano in un rapporto di servizio che non ammette licenziamenti, si applicano queste norme in modo corrispondente. In caso d'impiegati, i cui rapporti di servizio ammettono il licenziamento, è possibile revocare i termini di disdetta che oltrepassano la disciplina contrattuale entro il medesimo termine. (II) Questa disposizione non trova applicazione per gli appartenenti al pubblico servizio che non siano colpiti dalle norme sulla « epurazione dal nazionalsocialismo e dal militarismo » o che siano riconosciuti come perseguitati dal nazionalsocialismo, se non vi siano importanti motivi di carattere personale. (III) Agli interessati è aperta l'azione legale in conformità all'art. 19, comma IV. (IV) I particolari sono stabiliti da una disposizione del Governo federale, a cui occorre l'assenso del Bundesrat. Art. 133. II Bund subentra nei diritti e nei doveri dell'Amministrazione economica della Bizona. Art. 134. (I) I beni patrimoniali del Reich diventano, in via di principio, beni patrimoniali del Bund. (II) I beni patrimoniali che, in base alle precedenti disposizioni, erano destinati prevalentemente per compiti amministrativi, per i quali secondo la presente Legge fondamentale non è competente il Bund, devono essere trasferiti gratuitamente a coloro che per legge devono assolverli: i beni patrimoniali che, attualmente e non soltanto in via provvisoria, sono utilizzati per compiti amministrativi, che, secondo la presente Legge fondamentale, devono essere assolti dal Länder, devono essere trasferiti ai Länder. Il Bund può trasferire anche altri beni patrimoniali ai Länder. (III) I beni patrimoniali che furono gratuitamente messi a disposizione del Reich da parte dei Länder e dei Comuni (o dei Consorzi di Comuni), diventano di nuovo beni patrimoniali dei Länder o dei Comuni (o dei Consorzi di Comuni), in quanto non occorrano al Bund per i propri compiti amministrativi. (IV) I particolari sono regolati da una legge federale, che richiede l'assenso del Bundesrat. Art. 135. (I) Se dopo l'8 maggio 1945 e prima dell'entrata in vigore della presente Legge fondamentale si è mutata l'appartenenza regionale di un territorio, i beni patrimoniali del Land in tale territorio spettano al Land di cui adesso fa parte. (II) I beni patrimoniali dei Länder, degli enti e degli istituti di diritto pubblico non più esistenti, sono trasferiti, se in base alle precedenti disposizioni erano destinati prevalentemente per compiti amministrativi, o se attualmente e non soltanto in via provvisoria sono utilizzati per compiti amministrativi, al Land o all'ente o all'istituto di diritto pubblico che ormai adempiono tali compiti. (III) I beni patrimoniali fondiari dei Länder non più esistenti passano, insieme alle pertinenze, al Land, nel cui territorio essi sono situati, qualora tali beni non appartengano già al patrimonio di cui al comma I. (IV) Se un interesse prevalente del Bund o l'interesse particolare di un territorio lo richiede, con legge federale si può porre in atto una regolazione diversa da quella prevista dai commi I, II e III. (V) Per gli altri casi la successione nei diritti e la relativa disciplina vengono regolati con legge federale, che richiede l'assenso del Bundesrat, qualora esse non abbiano avuto luogo prima del 1° gennaio 1952 attraverso un accordo tra i Länder o gli enti o gli istituti di diritto pubblico interessati. (VI) Le partecipazioni dell'antico Land della Prussia ad imprese di diritto privato si trasferiscono al Bund. I particolari sono disciplinati da una legge federale, che può stabilire anche disposizioni difformi. (VII) Se si è disposto di beni patrimoniali, che sarebbero spettati ad un Land o ad un ente o un istituto di diritto pubblico in forza dei commi I, II e III, da parte dell'avente diritto con legge del Land, in base ad una legge del Land o in qualche modo al momento dell'entrata in vigore della Legge fondamentale, il trasferimento patrimoniale si considera avvenuto prima della disposizione. Art. 135-a. II legislatore federale, in base agli artt. 134, comma IV e 135, comma V, può anche stabilire che non debbano essere adempiute in tutto o in parte:
Art. 136. (I) II Bundesrat si riunisce per la prima volta lo stesso giorno in cui si riunisce il Bundestag. (II) Fino all'elezione del primo Presidente del Bund, i poteri di questo vengono esercitati dal Presidente del Bundesrat. Non gli spetta il diritto di sciogliere il Bundestag. Art. 137. (I) La eleggibilità nel Bund, nei Länder e nei Comuni, dei funzionari, degli impiegati del servizio pubblico, dei soldati di carriera, dei soldati volontari a tempo determinato e dei giudici può essere limitata con legge. (II) Per l'elezione del primo Bundestag, della prima Assemblea federale [Bundesversammlung] e del primo Presidente federale della Repubblica tedesca, vale la legge elettorale che sarà formulata dal Consiglio parlamentare. (III) Finché non è istituito il Tribunale Costituzionale Federale, le sue competenze di cui all'art. 41, comma II, sono esercitate dal Tribunale superiore tedesco istituito per il settore di unione economica, che decide in base al suo ordinamento processuale. Art. 138. Le modificazioni delle istituzioni del notariato attualmente esistenti nei Länder del Baden, Bayern, Württemberg-Baden e Württemberg-Hohenzollem necessitano dell'assenso dei Governi dei Länder stessi. Art. 139. Le norme della presente Legge fondamentale non si applicano in ordine alle disposizioni emanate al fine di « epurare il popolo tedesco dal nazionalsocialismo e dal militarismo ». Art. 140. Le disposizioni degli artt. 136, 137, 138, 139 e 141 della Costituzione tedesca dell'11 agosto 1919 sono parte integrante della presente Legge fondamentale. Art. 141. L'art. 7, comma III, alinea 1, non si applica nei Länder, nei quali al 1° gennaio 1949 vigeva una diversa disciplina giuridica territoriale. Art. 142. Salvo il disposto dell'art. 31, le norme delle Costituzioni dei Länder restano in vigore anche se garantiscono dei diritti fondamentali previsti negli articoli della presente Legge fondamentale che vanno dall'1 al 18, Art. 142-a. [abrogato] Art. 143. [abrogato] Art. 144. (I) La presente Legge fondamentale dev'essere approvata dalle assemblee rappresentative di almeno due terzi dei Länder tedeschi, nei quali essa è destinata ad entrare in vigore immediatamente. (II) Qualora l'applicazione della presente Legge fondamentale subisca delle limitazioni in uno dei Länder indicati nell'art. 23 o in una parte di uno di tali Länder, il Land stesso o la parte interessata del medesimo ha il diritto d'inviare dei rappresentanti, ai sensi dell'art. 38, per il Bundestag e, dell'art. 50, per il Bundesrat. Art. 145. (I) II Consiglio parlamentare approva la presente Legge fondamentale in seduta pubblica, con la partecipazione dei deputati di Gross-Berlin. La redige e la promulga. (II) La presente Legge fondamentale entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua promulgazione. (III) Essa deve essere pubblicata nel Bollettino delle leggi federali. Art. 146. La presente Legge fondamentale cesserà di avere vigore il giorno in cui subentrerà una Costituzione approvata, con libera deliberazione, dal popolo tedesco. APPENDICEARTICOLI DELLA COSTITUZIONE DI WEIMARdell'11 agosto 1919 relativi ai rapporti tra lo Stato e la Chiesa (cfr. articolo 140 della Legge fondamentale di Bonn del 23 maggio 1949) Art. 136. I diritti e doveri civili e politici non sono limitati dall'esercizio della libertà religiosa, né ad esso sono condizionati. Il godimento dei diritti civili e politici, nonché l'accesso agli uffici pubblici sono indipendenti dalla confessione religiosa. Nessuno può essere obbligato a rendere manifeste le proprie convinzioni religiose. Le autorità hanno il diritto d'informarsi circa l'appartenenza ad una comunità religiosa solo se ad essa siano collegati diritti o doveri, o se ciò sia richiesto dalle esigenze di rilevazioni statistiche disposte con legge. Nessuno può essere costretto ad atti o a cerimonie di culto, od alla partecipazione ad esercizi religiosi, od alla prestazione di formule religiose di giuramento. Art. 137. Non esiste alcuna religione di Stato. La libertà di riunirsi in associazioni religiose è garantita. L'unione delle associazioni religiose entro il territorio del Reich non è soggetta ad alcuna limitazione. Ogni associazione religiosa disciplina e gestisce in modo autonomo i propri interessi, nei limiti delle leggi generali. Essa conferisce le proprie cariche senza l'intervento dello Stato o delle autorità locali. Le associazioni religiose acquistano la capacità giuridica secondo le disposizioni generali del diritto civile. Le associazioni religiose, che per il diritto anteriore erano considerate enti di diritto pubblico, rimangono tali. Gli stessi diritti devono essere riconosciuti ad altre associazioni, su loro richiesta, se esse, in relazione al loro ordinamento ed al numero dei propri membri, offrano garanzia di durata. Le unioni di associazioni religiose di diritto pubblico sono anch'esse enti di diritto pubblico. Le associazioni religiose sono autorizzate, se sono enti di diritto pubblico, a prelevare imposte sulla base di ruoli, conformemente alle leggi dei Länder. Alle associazioni religiose vengono equiparate quelle associazioni che perseguono il fine di coltivare in comune un'ideologia. Qualora l'esecuzione di queste norme richieda un'ulteriore disciplina, spetta alle legislazioni dei Länder provvedervi. Art. 138. I contributi statali alle associazioni religiose derivanti da legge, contratto od altri titoli giuridici speciali sono affrancati mediante le leggi dei Länder. A tale scopo il Reich pone i principi generali. La proprietà e gli altri diritti delle associazioni ed unioni religiose sui propri istituti, fondazioni ed altri complessi destinati al culto, all'istruzione od alla beneficenza sono garantiti. Art. 139. La legge garantisce la destinazione della domenica e degli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato al riposo e all'elevamento spirituale. Art. 141. Qualora si rendano necessari il servizio divino e la cura delle anime presso l'esercito, negli ospedali, nelle case di pena od in altri pubblici istituti, le associazioni religiose devono essere autorizzate a svolgervi funzioni religiose, a condizione che non sussista alcuna misura coercitiva al riguardo. Fonte: Costituzioni straniere contemporanee, a cura di Paolo Biscaretti Di Ruffìa, vol. I, Giuffré Editore Avvertenza: Il testo qui riportato è l'originale del 23 Maggio 1949 così come modificato fino al 1 Gennaio 1990. Le modifiche successive alla riunificazione tedesca non sono riportate. Nota di copyright: il presente testo è utilizzato e utilizzabile secondo il disposto dell'art. 70 della legge 633 del 1941 sul diritto d'autore, riportato di seguito:
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