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Home > Documenti > La legge fondamentale (Grundgesetz) tedesca - Prima Parte -

La legge fondamentale (Grundgesetz) tedesca - Seconda parte del testo

PREAMBOLO

Consapevole della propria responsabilità davanti a Dio e agli uomini, animato dalla volontà di salvaguardare la propria unità nazionale e statale e di servire la pace del mondo quale membro, equiparato nei diritti, di un'Europa unita, il popolo tedesco nei Länder del Baden, Bayern, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Württemberg-Baden e Württemberg-Hohenzollern, al fine di dare alla vita statale per un periodo transitorio un nuovo ordinamento in virtù del suo potere costituente, ha deliberato la presente Legge fondamentale della Repubblica Federale Tedesca, agendo anche per quei tedeschi a cui è stato negato di collaborare. Tutto il popolo tedesco è esortato a realizzare, mediante libera autodeterminazione, l'unità e la libertà della Germania.

I. I DIRITTI FONDAMENTALI

Art. 1. (I) La dignità dell'uomo è intangibile. È dovere di ogni potere statale rispettarla e proteggerla.

(II) II popolo tedesco riconosce quindi gli inviolabili e inalienabili diritti dell'uomo come fondamento di ogni comunità umana, della pace e della giustizia nel mondo.

(III) I seguenti diritti fondamentali vincolano la legislazione, il potere esecutivo e la giurisdizione come diritto immediatamente valido.

Art. 2. (I) Ognuno ha diritto al libero sviluppo della propria personalità, in quanto non violi i diritti degli altri e non trasgredisca l'ordinamento costituzionale o la legge morale.

(II) Ognuno ha diritto alla vita e all'incolumità fisica. La libertà della persona è inviolabile. Questi diritti possono essere limitati soltanto in base ad una legge.

Art. 3. (I) Tutti gli uomini sono uguali di fronte alla legge.

(II) Gli uomini e le donne sono equiparati nei loro diritti.

(III) Nessuno può essere danneggiato o favorito per il suo sesso, per la sua nascita, per la sua razza, per la sua lingua, per la sua nazionalità o provenienza, per la sua fede, per le sue opinioni religiose o politiche.

Art. 4. (I) La libertà di fede e di coscienza e la libertà di confessione religiosa e ideologica sono inviolabili.

(II) È garantito il libero esercizio del culto.

(III) Nessuno può essere costretto al servizio militare con le armi contro la sua coscienza. I particolari sono regolati da una legge federale.

Art. 5. (I) Ognuno ha diritto di esprimere e diffondere liberamente le sue opinioni con parole, scritti e immagini, e di informarsi, senza essere impedito, da fonti accessibili a tutti. Sono garantite la libertà di stampa e d'informazione mediante la radio ed il cinematografo. Non si può stabilire alcuna censura.

(II) Questi diritti trovano i loro limiti nelle disposizioni delle leggi generali, nelle norme legislative concernenti la protezione della gioventù e nel diritto della persona al suo onore.

(III) L'arte e la scienza, la ricerca e l'insegnamento sono liberi. La libertà d'insegnamento non esenta dalla fedeltà alla Costituzione.

Art. 6. (I) II matrimonio e la famiglia godono della particolare protezione dell'ordinamento statale.

(II) La cura e l'educazione dei figli sono un diritto naturale dei genitori ed un precipuo dovere che loro incombe. La comunità statale sorveglia la loro attività.

(III) Contro il volere degli aventi il diritto dell'educazione i figli possono essere separati dalla famiglia solo in base ad una legge, nel caso che gli aventi il diritto dell'educazione vengano meno al loro dovere o nel caso che, per altri motivi, i figli corrano il rischio di venir trascurati.

(IV) Ogni madre ha diritto alla protezione e all'assistenza della comunità.

(V) II legislatore assicura ai figli naturali le stesse condizioni di sviluppo, fisico e morale, nonché la stessa posizione sociale, sancita per i figli legittimi.

Art. 7. (I) L'intera organizzazione scolastica è sottoposta alla sorveglianza dello Stato.

(II) Coloro che hanno il diritto dell'educazione decidono della partecipazione del fanciullo all'insegnamento religioso.

(III) L'insegnamento religioso è materia ordinaria d'insegnamento nelle scuole pubbliche, ad eccezione delle scuole non confessionali. Restando salvo il diritto di controllo dello Stato, l'insegnamento religioso è impartito in conformità ai principi delle comunità religiose. Nessun insegnante può essere obbligato contro la sua volontà ad impartire l'insegnamento religioso.

(IV) E garantito il diritto d'istituire scuole private. Le scuole private, che sostituiscono le scuole pubbliche, necessitano dell'autorizzazione dello Stato e sono sottoposte alle leggi dei Länder. L'autorizzazione deve essere accordata quando le scuole private non siano inferiori alle scuole pubbliche per quanto riguarda le finalità didattiche e i sistemi d'organizzazione, nonché la formazione scientifica degli insegnanti, e quando non favoriscano una separazione degli scolari in base alle condizioni economiche dei genitori. Deve essere negata l'autorizzazione quando la posizione giuridica ed economica degli insegnanti non è sufficientemente assicurata.

(V) Una scuola elementare privata deve essere ammessa solo nel caso che le autorità amministrative per l'istruzione vi riconoscano un particolare interesse pedagogico, oppure, su domanda degli aventi il diritto dell'istruzione, nel caso che debba essere istituita come scuola di una comunità, come scuola confessionale o come scuola ideologica, e che non esista nel Comune una scuola elementare pubblica di tale specie.

(VI) Restano abolite le scuole propedeutiche.

Art. 8. (I) Tutti i tedeschi hanno il diritto di riunirsi, liberamente e senza armi, senza preavviso o permesso.

(II) Per le riunioni all'aperto questo diritto può essere limitato con legge od in base ad una legge.

Art. 9. (I) Tutti i tedeschi hanno diritto di formare unioni e società.

(II) Le associazioni, i cui scopi, o la cui attività contrastino con le leggi penali, o siano dirette contro l'ordinamento costituzionale, o contro il principio della comprensione fra i popoli, sono proibite.

(III) II diritto di formare associazioni per la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni economiche e del lavoro è garantito ad ognuno e ad ogni professione. Gli accordi, che tentano di limitare od escludere tale diritto, sono nulli; mentre sono illegali i provvedimenti indirizzati a tale scopo. I provvedimenti di cui agli artt. 12 a, 35 II e III comma, 84 IV comma e 91 non possono indirizzarsi contro i conflitti di lavoro, che sono condotti dalle associazioni, di cui al primo alinea del presente comma, per la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni economiche e del lavoro.

Art. 10. (I) II segreto epistolare, e così pure il segreto postale e delle telecomunicazioni sono inviolabili.

(II) Si possono disporre limitazioni solamente in base ad una legge. Se la limitazione serve alla difesa dell'ordinamento fondamentale liberale e democratico o dell'esistenza o della sicurezza del Bund o di un Land, la legge può stabilire che essa non venga comunicata all'interessato e che al posto della via giudiziaria subentri un controllo tramite organi, anche ausiliari, istituiti dalla rappresentanza parlamentare.

Art. 11. (I) Tutti i tedeschi godono della libertà di circolazione in tutto il territorio federale.

(II) Tale diritto può essere limitato soltanto con la legge od in base ad una legge e solo nei casi nei quali, non sussistendo mezzi sufficienti di sostentamento, sorgerebbero particolari oneri per la collettività, o nei casi nei quali ciò sia necessario per allontanare un incombente pericolo per l'esistenza o per l'ordinamento fondamentale liberale e democratico del Bund o di un Land, o per combattere contro i pericoli derivanti da epidemie, da catastrofi naturali o da disastri particolarmente gravi, o per proteggere la gioventù dalla mancanza di assistenza o al fine di prevenire azioni penalmente perseguibili.

Art. 12. (I) Tutti i tedeschi hanno diritto di scegliere liberamente la professione, il luogo di lavoro e le sedi di preparazione e di perfezionamento professionale. L'esercizio della professione può essere regolato mediante leggi.

(II) Nessuno può essere costretto ad un determinato lavoro, eccetto che nell'ambito di un obbligo pubblico tradizionale e generale, uguale per tutti, di prestare un servizio.

(III) II lavoro forzato è ammissibile solamente nel caso di detenzione disposta giudizialmente.

Art. 12 a. (I) Gli uomini a partire dai diciotto anni compiuti possono essere obbligati a prestare servizio nelle Forze armate, nella polizia confinaria federale od in una formazione per la protezione civile.

(II) Chi rifiuta per motivi di coscienza il servizio militare in armi può essere obbligato ad un servizio compensativo. La durata del servizio compensativo non può superare la durata del servizio militare. Gli ulteriori particolari sono regolati da una legge, che non può pregiudicare la libertà di decisione secondo coscienza e che deve anche prevedere la possibilità di un servizio compensativo, che non stia in alcun rapporto con le unità delle Forze armate e della polizia confinaria federale.

(III) Coloro che sono obbligati alle armi e che non sono stati chiamati ad un servizio secondo i commi I o II, possono essere, in caso di proclamazione dello « stato di difesa », obbligati, in condizioni di rapporto di lavoro, dalla legge od in base ad una legge, a prestazioni di servizio civile a scopo di difesa, compresa la protezione della popolazione civile; obblighi di prestazioni in rapporti di servizio di diritto pubblico sono ammissibili soltanto per la cura di compiti di polizia o di particolari compiti sovrani della pubblica amministrazione, che possono essere adempiuti solamente in un rapporto di servizio di diritto pubblico. I rapporti di lavoro di cui al primo alinea possono aver luogo presso le Forze armate in riferimento al loro approvvigionamento o presso la pubblica amministrazione; obblighi in condizione di rapporto di lavoro nell'ambito dell'approvvigionamento della popolazione civile sono ammissibili soltanto per coprire bisogni vitali della medesima o per assicurarne la protezione.

(IV) Se, nel caso di proclamazione dello « stato di difesa », il fabbisogno di prestazioni di servizi civili nei settori sanitari e medici e nell'organizzazione ospedaliera militare stabile non viene interamente ricoperto su base volontaria, allora le donne, fra i diciotto e i cinquantacinque anni compiuti, possono essere assegnate alle anzidetto prestazioni di servizi da una legge, o sulla base d'una legge. Ma esse non debbono in alcun caso prestare servizio con le armi.

(V) Per il periodo di tempo immediatamente precedente lo « stato di difesa » possono essere imposti gli obblighi previsti nel comma III soltanto seguendo le modalità stabilite nell'art. 80 a, comma I. In preparazione delle prestazioni di servizi contemplate nel comma III, ed in relazione alle particolari conoscenze e capacità richieste, può essere imposta obbligatoriamente la partecipazione ad esercitazioni d'istruzione, con legge o sulla base d'una legge. L'alinea I non trova per questo alcuna applicazione.

(VI) Se, nel caso di proclamazione dello « stato di difesa », il fabbisogno di forze di lavoro per i settori menzionati nel comma III, alinea II, non viene interamente ricoperto su base volontaria, allora, per assicurare tale fabbisogno, la libertà dei tedeschi di esercitare una professione o di abbandonare un posto di lavoro può essere limitata da una legge o sulla base d'una legge. Prima dell'entrata in vigore dello « stato di difesa » si applica, in modo corrispondente, il comma V, alinea I.

Art. 13. (I) II domicilio è inviolabile.

(II) Le perquisizioni possono essere ordinate soltanto dal giudice e, qualora in caso di ritardo sorga un pericolo, anche da altri organi previsti dalla legge: questo secondo tipo di perquisizioni può essere eseguito soltanto nelle forme ivi prescritte.

(III) Interventi e restrizioni possono essere intrapresi, negli altri casi, soltanto per evitare un pericolo generale od un pericolo di vita per singoli individui; in base ad una legge tali interventi e restrizioni possono essere intrapresi anche per prevenire pericoli imminenti per la sicurezza e per l'ordine pubblico, in particolare per rimediare a necessità di spazio, per combattere il pericolo di epidemie o per proteggere la gioventù in pericolo.

Art. 14. (I) La proprietà e il diritto ereditario sono garantiti. Contenuto e limiti vengono stabiliti dalle leggi.

(II) La proprietà impone degli obblighi. Il suo uso deve al tempo stesso servire al bene della collettività.

(III) Un'espropriazione è ammissibile soltanto per il bene della collettività. Essa può avvenire solo per legge o in base ad una legge che regoli il modo e la misura dell'indennizzo. L'indennizzo deve essere stabilito mediante un giusto contemperamento fra gli interessi della collettività e gli interessi delle parti. In caso di controversia sull'ammontare dell'indennizzo è aperta la via giudiziaria di fronte ai tribunali ordinari.

Art. 15. La proprietà terriera, le ricchezze naturali ed i mezzi di produzione possono essere trasferiti, ai fini della nazionalizzazione, alla collettività, o essere sottoposti ad altre forme di economia collettiva mediante una legge che determini il modo e la misura dell'indennizzo. Per l'indennizzo vale l'art. 14, comma III, alinea 3 e 4.

Art. 16. (I) La cittadinanza tedesca non può essere tolta. La perdita della cittadinanza può avvenire soltanto in base ad una legge, e, nel caso che l'interessato si opponga, solo se questi non divenga in conseguenza di ciò apolide.

(II) Non è ammessa l'estradizione di un cittadino tedesco. I perseguitati politici godono del diritto di asilo.

Art. 17. Ognuno ha il diritto di rivolgere per iscritto, da solo o insieme con altri, delle petizioni o dei reclami alle autorità competenti e alla rappresentanza popolare.

Art. 17-a. (I) Le leggi relative al servizio militare ed al servizio compensativo possono stabilire che siano limitati, per gli appartenenti alle Forze armate e per coloro che prestano servizio compensativo, il diritto fondamentale di esprimere e di diffondere liberamente le proprie opinioni con parole, scritti ed immagini (art. 5, comma I, primo alinea) e il diritto fondamentale della libertà di riunione (art. 8) e che il diritto di petizione (art. 17), pur rimanendo garantito, sia limitato nella possibilità di presentare richieste o reclami in unione con altri.

(II) Le leggi che regolano la difesa, ivi compresa la protezione della popolazione civile, possono stabilire delle limitazioni ai diritti fondamentali della libertà di circolazione (art. 11) e dell'inviolabilità di domicilio (art. 13).

Art. 18. Chi abusa della libertà di espressione del pensiero, in particolare della libertà di stampa (art. 5, comma I), della libertà di insegnamento (art. 5, comma III), della libertà di riunione (art. 8), della libertà di associazione (art. 9), del segreto epistolare, postale e delle telecomunicazioni (art. 10), del diritto di proprietà (art. 14) o del diritto di asilo (art. 16, comma II), per combattere l'ordinamento fondamentale democratico e liberale, perde questi diritti. La perdita e la misura della medesima sono pronunziate dal Tribunale Costituzionale Federale.

Art. 19. (I) Nella misura in cui un diritto fondamentale possa essere limitato, in base alla presente Legge fondamentale, con una legge od in base ad una legge, tale legge deve valere in generale e non per il caso singolo. Inoltre la legge deve menzionare il diritto fondamentale con l'indicazione dell'articolo.

(II) In nessun caso un diritto fondamentale può essere leso nel suo contenuto sostanziale.

(III) I diritti fondamentali valgono anche per le persone giuridiche nazionali, nella misura in cui, per la loro natura, siano ad esse applicabili.

(IV) Se qualcuno viene leso nei suoi diritti dal potere pubblico, può adire l'autorità giudiziaria. In quanto non vi sia una diversa competenza, è competente l'autorità giudiziaria ordinaria. È fatto salvo il disposto dell'art. 10, comma II, ultimo alinea.

II. IL BUND E I Länder

Art. 20. (I) La Repubblica Federale Tedesca è uno Stato federale democratico e sociale.

(II) Tutto il potere statale emana dal popolo. Esso è esercitato dal popolo nelle elezioni e nei referendum e per mezzo di speciali organi del Potere legislativo, del Potere esecutivo e del Potere giudiziario.

(III) La legislazione è vincolata all'ordinamento costituzionale, il potere esecutivo e la giurisdizione sono vincolati alla legge ed al diritto.

(IV) Tutti i tedeschi hanno diritto alla resistenza contro chiunque intraprenda a rimuovere l'ordinamento vigente, se non sia possibile alcun altro rimedio.

Art. 21. (I) I partiti collaborano alla formazione della volontà politica del popolo. La loro fondazione è libera. Il loro ordinamento interno deve corrispondere ai principi fondamentali della democrazia. Devono rendere conto pubblicamente dell'origine e dell'utilizzazione dei loro mezzi finanziari e dei loro patrimoni.

(II) I partiti, che per le loro finalità o per il comportamento dei loro aderenti si prefiggono di danneggiare od eliminare l'ordinamento fondamentale democratico e liberale o di minacciare l'esistenza della Repubblica Federale Tedesca, sono incostituzionali. Sulla questione d'incostituzionalità decide il Tribunale Costituzionale Federale.

(III) I particolari sono regolati da leggi federali.

Art. 22. La bandiera federale è nero-rosso-oro.

Art. 23. La presente legge fondamentale ha vigore per adesso nel territorio dei Länder del Baden, Bayern, Bremen, Gross-Berlin, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Württemberg-Baden e Württemberg-Hohenzollern. Nelle altre parti della Germania la presente Legge fondamentale avrà valore dopo la loro accessione [al Bund: n.d.t.].

Art. 24. (I) II Bund può trasferire con legge diritti di sovranità ad organizzazioni internazionali.

(II) II Bund può, per la tutela della pace, inserirsi in un sistema di sicurezza collettiva reciproca; esso, pertanto, consentirà alle limitazioni della sua sovranità che realizzino ed assicurino un ordinamento pacifico e duraturo in Europa e fra i popoli del mondo.

(III) Per regolare le controversie tra gli Stati, il Bund aderirà ad accordi relativi ad una giurisdizione arbitrale internazionale, generale, ampia e obbligatoria.

Art. 25. Le regole generali del diritto internazionale sono parte integrante del diritto federale. Esse prevalgono sulle leggi e fanno sorgere diritti e doveri immediati per gli abitanti del territorio federale.

Art. 26. (I) Le azioni idonee a turbare la pacifica convivenza dei popoli, in particolare a preparare una guerra offensiva, e intraprese con tale intento, sono incostituzionali. Tali azioni devono essere perseguite penalmente.

(II) Le armi, che sono destinate a condurre una guerra, possono essere prodotte, trasportate e messe in circolazione soltanto con l'autorizzazione del Governo federale. Una legge federale regola i particolari.

Art. 27. Tutte le navi mercantili tedesche formano un'unica flotta mercantile.

Art. 28. (I) L'ordinamento costituzionale dei Länder deve corrispondere ai principi dello Stato di diritto repubblicano, democratico e sociale ai sensi della presente Legge fondamentale. Nei Länder, nei Distretti e nei Comuni il popolo deve avere una rappresentanza che emerga da elezioni generali, dirette, libere, uguali e segrete. Nei Comuni, al posto di un organo elettivo, può subentrare l'assemblea dei cittadini del Comune [Gemeindeversammlung].

(II) Ai Comuni deve essere garantito il diritto di regolare, sotto la propria responsabilità, tutti gli affari della comunità locale nell'ambito delle leggi. Anche i Consorzi di Comuni [Gemeindeverbände] hanno, nei limiti dei loro compiti fissati dalle leggi, il diritto all'autonomia amministrativa nei limiti delle competenze loro attribuite dalle leggi.

(III) II Bund garantisce che l'ordinamento costituzionale dei Länder corrisponda ai diritti fondamentali e alle disposizioni dei commi I e II del presente articolo.

Art. 29. (I) II territorio del Bund può essere nuovamente suddiviso per garantire che i Länder per grandezza e capacità funzionale possano adempiere con efficienza i compiti loro assegnati. Vanno tuttavia salvaguardati lo spirito di solidarietà regionale, i vincoli di carattere storico e culturale e l'opportunità economica, nonché le esigenze dell'assetto del territorio e della pianificazione territoriale.

(II) I provvedimenti per una nuova suddivisione del territorio federale sono adottati con legge che, tuttavia, necessita di una conferma popolare con referendum. Devono essere sentiti i Länder interessati.

(III) II referendum popolare ha luogo nei Länder dai cui territori, o da parti dei cui territori, dev'essere tratto un nuovo Land, ovvero un Land avente nuovi confini (Länder interessati). Si vota sul quesito se i Länder interessati debbano permanere come per il passato, ovvero se debba essere istituito il nuovo Land, ovvero il Land avente i nuovi (predisposti) confini. Si effettua il referendum popolare per l'istituzione di un nuovo Land o per la modifica dei suoi confini, se una maggioranza nel territorio futuro di quello e, più in generale, nei tenitori o parti di territorio di un Land la cui appartenenza all'uno o all'altro Land viene modificata, si esprima a favore della modificazione. Non si effettua se nel territorio dei Länder interessati una maggioranza si dichiari contro la modificazione; tale deliberazione, tuttavia, non ha effetto se in una parte del territorio, la cui appartenenza al Land interessato dev'essere modificata, una maggioranza si esprima a favore della modificazione col quorum dei due terzi, salvo che, nel territorio intero dei Länder interessati, la modificazione sia respinta a maggioranza dei due terzi.

(IV) Se, con petizione popolare, un decimo degli elettori al Bundestag di un ambito territoriale residenziale o economico, unitario e limitato, che conti almeno un milione di abitanti e faccia parte del territorio di più Länder, richieda che per quel territorio sia istituita l'appartenenza ad un solo Land, la legge federale, nel termine di due anni, deve decidere se modificare l'appartenenza al Land a termini del secondo comma precedente, ovvero se nei detti territori debba aver luogo una consultazione popolare al riguardo.

(V) La consultazione popolare è predisposta per accertare se una modificazione dell'appartenenza all'uno o all'altro Land, quale viene suggerita dalla legge, trovi consenso. La legge può sottopone alla decisione popolare una diversa soluzione, purché non in numero maggiore di due. Se una maggioranza si dichiara a favore di una modificazione dell'appartenenza al Land suggerita [dalla legge], la legge federale, nel termine di due anni, determina se l'appartenenza al Land debba essere modificata conformemente al secondo comma. Se una proposta sottoposta alla consultazione popolare riceve consenso nei termini di cui al comma terzo, proposizioni terza e quarta, trascorsi due anni dall'effettuazione della consultazione popolare, dev'essere emanata una legge federale che istituisca il proposto Land, legge che non necessita più della conferma popolare attraverso referendum.

(VI) La maggioranza nel referendum e nella consultazione popolare è la maggioranza dei voti espressi, quando essa raggiunga una quota pari almeno a un quarto degli elettori legittimati al voto per il Bundestag. Per il resto, gli ulteriori particolari sul referendum, sulla petizione e sulla consultazione popolare verranno regolati da una legge federale; questa potrà anche prevedere che una petizione non possa essere ripetuta prima dei cinque anni seguenti.

(VII) Ulteriori modificazioni dell'assetto territoriale dei Länder possono verificarsi a seguito di trattati dei Länder interessati, o di una legge federale approvata dal Bundesrat, purché il territorio, la cui appartenenza all'uno o all'altro Land debba essere modificata, non sia abitato da più di 10.000 persone. I particolari saranno regolati da una legge federale che necessiterà dell'approvazione del Bundesrat e della maggioranza dei componenti del Bundestag. Dovrà in ogni caso essere preveduto il parere degli enti locali [Gemeinde e Kreise] interessati.

Art. 30. L'esercizio delle competenze statali e l'adempimento dei compiti statali spettano ai Länder qualora la presente Legge fondamentale non disponga o conceda una diversa regolazione.

Art. 31. II diritto federale prevale sul diritto del Land.

Art. 32. (I) La gestione delle relazioni con gli Stati esteri compete al Bund.

(II) Prima della stipulazione di un trattato concernente questioni particolari di un Land, è obbligo consultare tempestivamente il Land interessato.

(III) Nei limiti della propria competenza legislativa i Länder possono stipulare trattati con gli Stati esteri col consenso del Governo federale.

Art. 33. (I) Ogni tedesco ha, in qualsiasi Land, gli stessi diritti e doveri civici.

(II) Ogni tedesco ha, secondo le proprie qualità, attitudini e specializzazione, parità di accesso ad ogni pubblico ufficio.

(III) II godimento dei diritti civili e politici, l'ammissione ai pubblici uffici, così come i diritti acquisiti durante il pubblico impiego sono indipendenti dalla confessione religiosa. A nessuno può derivare un danno dalla sua appartenenza o non appartenenza ad una confessione o ad una ideologia.

(IV) L'esercizio delle competenze statali deve essere normalmente affidato, come compito permanente, agli appartenenti al pubblico impiego, che si trovano in un rapporto di servizio e di fedeltà di diritto pubblico

(V) Le norme relative al pubblico impiego devono essere formulate tenendo conto dei principi tradizionali della categoria dei pubblici funzionari.

Art. 34. Se taluno, nell'esercizio di un ufficio pubblico affidategli, viene meno al suo dovere d'ufficio nei riguardi di un terzo, la responsabilità, per principio, ricade sullo Stato o sull'ente in cui egli presta servizio. In caso di premeditazione o di grave negligenza può essere fatto valere il diritto di regresso. Per quanto concerne il diritto al risarcimento dei danni e il diritto di regresso non può mai essere esclusa l'azione di fronte alla giurisdizione ordinaria.

Art. 35. (I) Tutte le autorità del Bund e dei Länder si prestano vicendevolmente aiuto legale e burocratico [Rechts- und Amtshilfe].

(II) Per mantenere o ristabilire la pubblica sicurezza e l'ordine pubblico, un Land può, in casi di particolare gravità, chiedere l'intervento di uomini e mezzi della polizia federale di confine in aiuto alla sua polizia, se, in difetto, questa non sia in grado di assolvere ai suoi compiti o sia in grado di farlo solo con grande difficoltà. Per essere aiutate nel caso di una catastrofe naturale o in casi particolarmente gravi, le forze di polizia di un Land possono richiedere l'intervento della polizia di altri Länder, di uomini e mezzi di altre amministrazioni e dell'esercito.

(III) Se la catastrofe naturale o il disastro minacciano il territorio di più di un Land, il Governo federale può, nella misura in cui ciò è richiesto per un efficace intervento, impartire istruzioni ai Governi dei Länder affinché mettano a disposizione di altri Länder le rispettive forze di polizia, così come può portare in appoggio alle forze di polizia delle unità della polizia confinaria federale e dell'esercito. I provvedimenti del Governo federale, di cui al primo alinea, devono essere revocati in ogni tempo su richiesta del Bundesrat e, nei restanti casi, immediatamente dopo la rimozione del pericolo.

Art. 36. (I) Nelle più alte cariche federali devono trovarsi, in un rapporto adeguato, funzionali di tutti i Länder. Le persone adibite agli altri uffici federali devono, di regola, provenire dal Land in cui esplicando la loro attività.

(II) Le leggi sulla difesa devono anche tener conto dell'articolazione del Bund in Länder e dei loro specifici rapporti regionali.

Art. 37. (I) Se un Land non adempie agli obblighi federali che gli incombono in base alla presente Legge fondamentale o ad un'altra legge federale, il Governo federale, con l'assenso del Bundesrat, può prendere le misure necessario per obbligare coattivamente il Land all'adempimento dei suoi doveri.

(II) Per far valere la coazione il Governo federale, o il suo incaricato, ha il diritto d'inviare direttive e tutti i Länder ed alle loro autorità.

III. IL BUNDESTAG

Art. 38. (I) I deputati del Bundestag sono eletti con elezioni generali, dirette, libere, uguali e segrete. Essi sono i rappresentanti di tutto il popolo, non sono vincolati da mandati o da istruzioni e sono soggetti soltanto alla loro coscienza.

(II) Ha diritto al voto chi ha compiuto il 18° anno di età; è eleggibile chi ha raggiunto la maggiore età.

(III) I particolari sono regolati da una legge federale.

Art. 39. (I) II Bundestag viene eletto per quattro anni. La legislatura termina con la (prima) riunione del nuovo Bundestag. La nuova elezione ha luogo al più presto quarantacinque mesi e al più tardi quarantasette mesi dall'inizio della legislatura. Nell'ipotesi di scioglimento del Bundestag, la nuova elezione ha luogo entro sessanta giorni.

(II) II Bundestag si riunisce, al più tardi, entro il trentesimo giorno dalla sua elezione.

(III) II Bundestag determina la chiusura e la riapertura delle sue sessioni. Il Presidente del Bundestag lo può convocare anticipatamente. Vi è obbligato, se lo richiedono un terzo dei membri, il Presidente federale od il Cancelliere federale.

Art. 40. (I) II Bundestag elegge il suo Presidente, i Vicepresidenti e i Segretari. Esso si da un regolamento interno.

(II) II Presidente esercita nell'edificio del Bundestag il diritto relativo alle disposizioni amministrativo-disciplinari di carattere interno ed i poteri di pubblica sicurezza. Senza il suo permesso non possono effettuarsi nei locali del Bundestag perquisizioni o sequestri.

Art. 41. (I) La verifica delle elezioni spetta al Bundestag. Tale organo decide anche se un deputato del Bundestag ha perduto la sua appartenenza ad esso.

(II) Contro la decisione del Bundestag è ammesso il ricorso al Tribunale Costituzionale Federale.

(III) I particolari sono regolati da una legge federale.

Art. 42. (I) II Bundestag discute pubblicamente. Su richiesta di un decimo dei suoi membri o su richiesta del Governo federale, e con l'approvazione della maggioranza dei due terzi, i dibattiti possono essere condotti a porte chiuse. La deliberazione in merito alla proposta viene adottata in seduta segreta.

(II) II Bundestag decide con la maggioranza dei voti espressi, salvo che la presente Legge fondamentale disponga altrimenti. Per le elezioni che si svolgono in seno al Bundestag, il regolamento interno può prevedere delle eccezioni.

(III) I resoconti fedelmente riprodotti delle sedute pubbliche del Bundestag e delle sue Commissioni non determinano alcuna responsabilità.

Art. 43. (I) II Bundestag e le sue Commissioni possono richiedere la presenza di qualsiasi membro del Governo federale.

(II) I membri del Bundesrat e del Governo federale, così come i loro incaricati, possono accedere a tutte le sedute del Bundestag e delle sue Commissioni. Essi devono essere ascoltati in qualunque momento.

Art. 44. (I) II Bundestag ha il diritto e, su richiesta di un quarto dei suoi membri, l'obbligo di costituire una Commissione d'inchiesta che raccolga le prove necessario in seduta pubblica. Il dibattito può avvenire a porte chiuse.

(II) Per la raccolta delle prove si applicano, per quanto è possibile, le norme di procedura penale. Sono fatti salvi il segreto epistolare, postale e delle telecomunicazioni.

(III) I tribunali e le autorità amministrative sono obbligati a prestare assistenza legale e aiuti di carattere burocratico.

(IV) Le decisioni delle Commissioni d'inchiesta sono sottratte ad ogni discussione davanti ai tribunali. I tribunali sono del tutto liberi in ordine all'apprezzamento ed al giudizio dei fatti sui quali si è svolta l'inchiesta.

Art. 45. [abrogato].

Art. 45-a. (I) II Bundestag istituisce una Commissione per gli affari internazionali e una Commissione per la difesa.

(II) La Commissione per la difesa dispone anche dei poteri di una Commissione d'inchiesta. Su richiesta di un quarto dei suoi componenti, la Commissione ha il dovere di sottoporre ad inchiesta una questione.

(III) In materia di difesa non trova applicazione l'art. 44, comma I.

Art. 45-b. Per la difesa dei diritti fondamentali e per disporre di un organo che aiuti il Bundestag nell'esercizio del controllo parlamentare, viene nominato dal Bundestag un Commissario parlamentare alla Difesa [Wehrbeauftragte]. I particolari sono regolati da una legge federale.

Art. 45-c. II Bundestag istituisce una Commissione per le petizioni cui spetta la trattazione delle petizioni e dei ricorsi rivolti al Bundestag a norma dell'art 17.

La legge federale disciplina le competenze della Commissione per l'esame dei ricorsi.

Art. 46. (I) Un deputato non può essere perseguito, in sede giudiziaria o disciplinare, né essere in genere chiamato a render conto fuori del Bundestag per le opinioni espresse e i voti dati al Bundestag od in una delle sue Commissioni. Questa disposizione non ha valore nei casi di diffamazione e d'ingiurie.

(II) A causa di un'azione, per la quale è prevista una sanzione, un deputato, solo dopo l'autorizzazione del Bundestag, può essere chiamato a risponderne od essere arrestato, salvo che sia colto nell'atto di commettere il fatto o durante il giorno successivo.

(III) L'autorizzazione del Bundestag è inoltre necessaria per qualsiasi altra limitazione della libertà personale di un deputato o per iniziare un processo contro un deputato ai sensi dell'art. 18.

(IV) Ogni processo penale e ogni processo ai sensi dell'art. 18 contro un deputato, ogni arresto e ogni ulteriore limitazione della sua libertà personale devono essere sospesi su richiesta del Bundestag.

Art. 47. I deputati hanno diritto di rifiutarsi di testimoniare in riferimento a persone che abbiano confidato loro dei fatti nella loro qualità di deputati, oppure a cui essi stessi abbiano confidato dei fatti in tale loro qualità, così come possono rifiutarsi di testimoniare sui fatti medesimi. Entro i limiti di tale diritto di rifiuto di testimonianza, non è ammesso il sequestro di documenti.

Art. 48. (I) Chi concorre alla carica di deputato, ha diritto ad un periodo di congedo necessario per la preparazione della sua elezione.

(II) Nessuno può essere impedito di assumere e di esercitare la carica di deputato. Una denuncia d'un rapporto d'impiego od un licenziamento per tale motivo sono inammissibili.

(III) I deputati hanno diritto ad un'adeguata indennità che assicuri la loro indipendenza. Essi hanno il diritto di usufruire gratuitamente di tutti i mezzi di trasporto statali. I particolari sono regolati da una legge federale.

Art. 49. [abrogato].

IV. IL BUNDESRAT

Art. 50. Attraverso il Bundesrat i Länder collaborano alla legislazione e all'amministrazione del Bund.

Art. 51. (I) II Bundesrat è composto di membri dei Governi dei Länder, che li nominano e li revocano. Essi possono farsi rappresentare da altri membri dei rispettivi Governi.

(II) Ogni Land ha almeno tre voti; i Länder con più di due milioni di abitanti ne hanno quattro; quelli con più di sei milioni di abitanti ne hanno cinque.

(III) Ogni Land può inviare tanti membri quanti sono i suoi voti. I voti di un Land possono essere dati soltanto unitariamente e soltanto dai membri presenti o dai loro rappresentanti.

Art. 52. (I) II Bundesrat elegge il suo Presidente per un anno.

(II) II Presidente convoca il Bundesrat. Deve convocarlo se lo richiedono i rappresentanti di almeno due Länder o il Governo federale.

(IlI) II Bundesrat prende sempre le sue decisioni almeno a maggioranza assoluta. Esso si da un proprio regolamento interno. Discute pubblicamente. La pubblicità dei dibattiti può essere esclusa.

(IV) Alle Commissioni del Bundesrat possono appartenere altri membri o delegati dei Governi dei Länder.

Art. 53. I membri del Governo federale hanno il diritto e, se richiesti, l'obbligo di partecipare alle discussioni del Bundesrat e delle sue Commissioni. In qualunque momento essi devono essere ascoltati. Il Bundesrat deve essere tenuto al corrente dal Governo federale della condotta degli affari in corso.

IV a. LA COMMISSIONE COMUNE

Art. 53-a. (I) La Commissione comune [Gemeinsamer Ausschuss] è formata per due terzi da deputati del Bundestag e per un terzo da membri del Bundesrat. I deputati vengono eletti dal Bundestag proporzionalmente alla consistenza dei gruppi parlamentari; essi non devono appartenere al Governo federale. Ogni Land verrà rappresentato da un membro del Bundesrat da esso designato; e tali membri non saranno vincolati a istruzioni [del Land: n.d.t.]. La formazione della Commissione comune e la sua procedura sono regolate da un regolamento che dev'essere formulato dal Bundestag e che necessita dell'approvazione del Bundesrat.

(II) II Governo federale è tenuto a rendere edotta la Commissione comune dei suoi piani per lo stato di difesa [Verteidigungsfall]. Restano salvi i diritti del Bundestag e delle sue Commissioni, secondo l'art. 43, comma I.

V. IL PRESIDENTE FEDERALE

Art. 54. (I) II Presidente federale viene eletto dall'Assemblea federale [Bundesversammlung] senza dibattito. È eleggibile ogni tedesco che possieda il diritto di voto per l'elezione del Bundestag e abbia compiuto quarant'anni di età.

(II) La carica di Presidente federale dura cinque anni. La rielezione immediata è ammessa soltanto una volta.

(III) L'Assemblea federale si compone dei membri del Bundestag e di un numero uguale di membri eletti dalle rappresentanze popolari dei Länder secondo i principi del sistema elettorale proporzionale.

(IV) L'Assemblea federale si riunisce al più tardi trenta giorni prima della scadenza del periodo di carica del Presidente federale; in caso di scadenza anticipata, non oltre trenta giorni da tale momento. Essa viene convocata dal Presidente del Bundestag.

(V) Dopo la fine della legislatura il termine del comma IV, alinea 1 decorre dalla prima convocazione del Bundestag.

(VI) È eletto chi riceve i voti della maggioranza dei membri della Assemblea federale. Se tale maggioranza non viene raggiunta dopo due votazioni da nessun candidato, viene eletto chi raccolga il maggior numero di voti in una successiva votazione.

(VII) I particolari sono regolati da una legge federale.

Art. 55. (I) II Presidente federale non può far parte del Governo, né di una assemblea legislativa del Bund o di un Land.

(II) II Presidente federale non può esercitare nessun'altra carica remunerativa, nessun mestiere e nessuna professione, così come non può far parte della direzione o del consiglio di amministrazione di un'impresa fondata a scopo di guadagno.

Art. 56. II Presidente federale al momento di entrare in carica presta il seguente giuramento davanti ai membri riuniti del Bundestag e del Bundesrat: « Giuro che dedicherò le mie forze al bene del popolo tedesco, accrescerò la sua prosperità, lo preserverò da danni, garantirò e difenderò la Legge fondamentale e le leggi federali, adempirò ai miei doveri coscienziosamente e renderò giustizia a tutti. Così Dio mi aiuti ».

Il giuramento può essere prestato anche senza alcuna affermazione religiosa.

Art. 57. Le attribuzioni del Presidente federale, in caso di suo impedimento o di vacanza anticipata della carica, sono esercitate dal Presidente del Bundesrat.

Art. 58. Le ordinanze e le disposizioni del Presidente federale esigono, per essere valide, la controfirma del Cancelliere federale o dei ministri federali competenti. Ciò non è richiesto per la nomina e per la revoca del Cancelliere federale, per lo scioglimento del Bundestag ai sensi dell'art 63 e per la richiesta ai sensi dell'art. 69, comma III.

Art. 59. (I) II Presidente federale rappresenta il Bund nei rapporti internazionali. Stipula in nome del Bund i trattati con gli Stati esteri. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici.

(II) I trattati, che regolano i rapporti politici del Bund o che si riferiscono a materie della legislazione federale, necessitano dell'assenso o della partecipazione degli organi competenti di volta in volta per la legislazione federale, nella forma di una legge federale. Per le convenzioni di carattere amministrativo valgono le corrispondenti nonne sull'amministrazione federale.

Art. 59-a. (abrogato).

Art. 60. (I) II Presidente federale nomina e congeda i giudici federali e i funzionari federali, gli ufficiali e i sottufficiali, qualora la legge non disponga diversamente.

(II) Esercita per il Bund il diritto di grazia nei casi individuali.

(III) Può trasferire questi poteri ad altre autorità.

(IV) I commi II, III, IV dell'art. 46 trovano applicazione corrispondente per il Presidente federale.

Art. 61. (I) II Bundestag o il Bundesrat possono accusare davanti al Tribunale Costituzionale Federale il Presidente federale per premeditata violazione della Legge fondamentale o di un'altra legge federale. Per sollevare l'accusa la domanda deve essere presentata da almeno un quarto dei membri del Bundestag o un quarto dei voti del Bundesrat. L'accusa viene decisa dai due terzi dei membri del Bundestag o dai due terzi dei voti del Bundesrat. L'accusa viene sostenuta da un delegato dell'assemblea che ha proposto l'incriminazione.

(II) Se il Tribunale Costituzionale Federale accerta che il Presidente federale è colpevole di una violazione premeditata della Legge fondamentale o di un'altra legge federale, lo può dichiarare decaduto dalla carica. Mediante ordinanza provvisoria il Tribunale può decidere, dopo che è stata sollevata l'accusa, che il Presidente federale è impedito di esercitare il suo ufficio.

VI. IL GOVERNO FEDERALE

Art. 62. II Governo federale è composto dal Cancelliere federale e dai ministri federali.

Art. 63. (I) II Cancelliere federale viene eletto senza dibattito dal Bundestag su proposta del Presidente federale.

(II) È eletto chi riunisce su di sé i voti della maggioranza dei membri del Bundestag. L'eletto dev'essere nominato dal Presidente federale.

(III) Se il proposto non viene eletto il Bundestag può, entro quattordici giorni dalla votazione, eleggere un Cancelliere federale a maggioranza dei suoi membri.

(IV) Se non si effettua una votazione entro tale termine, ha luogo immediatamente una nuova elezione, nella quale è eletto colui che ottiene il maggior numero di voti. Se l'eletto riunisce su di sé i voti della maggioranza dei membri del Bundestag, il Presidente federale lo deve nominare entro sette giorni dall'elezione. Se l'eletto non raggiunge tale maggioranza, il Presidente federale, entro sette giorni, deve nominarlo o sciogliere il Bundestag.

Art. 64. (I) I ministri federali vengono nominati e revocati dal Presidente federale su proposta del Cancelliere federale.

(II) II Cancelliere federale e i ministri federali prestano il giuramento previsto dall'art. 56 di fronte al Bundestag, al momento di entrare in carica.

Art. 65. II Cancelliere federale determina le direttive politiche e ne assume la responsabilità. Entro tali direttive ogni ministro federale dirige autonomamente e sotto la propria responsabilità gli affari di sua competenza. Sulle divergenze di opinione fra i ministri federali decide il Governo federale. Il Cancelliere federale ne guida l'attività secondo un regolamento stabilito dal Governo federale e approvato dal Presidente federale.

Art. 65-a. II Ministro federale per la difesa ha il potere di guida e di comando delle Forze armate.

Art. 66. II Cancelliere federale e i ministri federali non possono esercitare nessun altro ufficio remunerativo, nessun mestiere o professione, così come non possono appartenere né alla direzione, né, senza la approvazione del Bundestag, al consiglio di amministrazione di una impresa istituita a scopo di guadagno.

Art. 67. (I) II Bundestag può esprimere al Cancelliere federale la sfiducia soltanto quando elegge a maggioranza dei suoi membri un successore e chiede al Presidente federale di revocare il Cancelliere federale. Il Presidente federale deve aderire alla richiesta e nominare l'eletto.

(II) Tra la mozione e l'elezione debbono trascorrere quarantotto ore.

Art. 68. (I) Qualora una richiesta del Cancelliere federale di esprimergli la fiducia non abbia l'approvazione della maggioranza dei membri del Bundestag, il Presidente federale può, su proposta del Cancelliere federale, entro ventuno giorni, sciogliere il Bundestag. Il potere di scioglimento viene meno appena il Bundestag elegge, a maggioranza dei suoi membri, un altro Cancelliere federale.

(II) Tra la mozione e la votazione devono trascorrere quarantotto ore.

Art. 69. (I) II Cancelliere federale nomina un ministro federale come suo sostituto.

(II) La carica di Cancelliere federale o di ministro federale termina in ogni caso quando si riunisce un nuovo Bundestag; la carica di ministro federale termina inoltre tutte le volte che il Cancelliere federale cessa dal suo ufficio.

(III) Su richiesta del Presidente federale, il Cancelliere federale è obbligato a continuare a svolgere le sue funzioni fino alla nomina del suo successore; ugualmente vi è obbligato un ministro federale, su richiesta del Cancelliere federale o del Presidente federale.

VII. LA LEGISLAZIONE FEDERALE

Art. 70. (I) I Länder hanno il diritto di legiferare nella misura in cui la presente Legge fondamentale non riservi al Bund le competenze legislative.

(II) La delimitazione delle competenze tra il Bund e i Länder è regolata dalle disposizioni della presente Legge fondamentale in materia di legislazione esclusiva e di legislazione concorrente.

Art. 71. Nell'ambito della legislazione esclusiva del Bund i Länder hanno competenza legislativa fino a quando e nella misura in cui vi siano espressamente autorizzati da una legge federale.

Art. 72. (I) Nell'ambito della legislazione concorrente, i Länder hanno competenza legislativa solo quando e nella misura in cui il Bund non faccia uso del suo diritto di legiferare.

(II) II Bund ha in questo ambito il potere di legiferare nel caso sussista la necessità di una regolazione legislativa federale se:

  1. una questione non può essere efficacemente regolata dalla legislazione dei singoli Länder, o
  2. la regolazione di una questione mediante la legge di un Land potrebbe nuocere agi interessi degli altri Länder o della collettività, o
  3. lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica, ed in particolar modo la tutela dell'uniformità delle condizioni di vita, prescindendo dai confini territoriali d'ogni singolo Land.

Art. 73. II Bund ha legislazione esclusiva nelle materie concernenti:

  1. gli affari esteri, nonché la difesa, ivi compresa la protezione della popolazione civile;
  2. la cittadinanza federale;
  3. la libertà di circolazione, i passaporti, l'immigrazione e l'emigrazione, l'estradizione;
  4. il sistema valutario e monetario, i pesi e le misure, la determinazione del tempo;
  5. l'unità del territorio doganale e commerciale, i trattati di commercio e di navigazione, la libertà di circolazione delle merci, gli scambi commerciali e il movimento dei pagamenti con l'estero, compresa la protezione doganale e dei confini;
  6. le ferrovie federali e il traffico aereo;
  7. il sistema postale e le telecomunicazioni;
  8. lo stato giuridico del personale al servizio del Bund e degli enti di diritto pubblico direttamente dipendenti dal Bund;
  9. la protezione giuridica industriale, i diritti d'autore e i diritti degli editori;
  10. la collaborazione del Bund e dei Länder nelle questioni relative:
    1. alla polizia criminale;
    2. alla difesa dell'ordinamento federale liberal-democratico, e della stabilità e della sicurezza del Bund o di un Land (tutela della Costituzione);
    3. alla difesa contro iniziative nel territorio del Bund, che, attraverso la violenza o la preparazione di essa, pregiudichino interessi internazionali della Repubblica Federale Tedesca, come anche per l'istituzione di un Ufficio federale di polizia criminale per la lotta alla delinquenza internazionale.
  11. la statistica per scopi federale

Art. 74. La legislazione concorrente si estende ai seguenti settori:

  1. il diritto civile, il diritto e l'esecuzione penale, l'ordinamento giudiziario e la procedura, l'avvocatura, il notariato e la consulenza legale;
  2. lo stato civile;
  3. il diritto di riunione e di associazione;
  4. il diritto di soggiorno e di residenza degli stranieri;
  5. a) la disciplina in materia di armi ed esplosivi;
  6. la protezione del patrimonio culturale tedesco da ogni trasferimento all'estero;
  7. i problemi relativi ai profughi e agli espulsi;
  8. l'assistenza pubblica;
  9. la cittadinanza nei Länder;
  10. i danni di guerra e il risarcimento;
  11. l'assistenza per gli invalidi di guerra e per le famiglie dei caduti, l'assistenza per i prigionieri di guerra;
    a) le tombe dei caduti in guerra e le tombe delle altre vittime della guerra e delle vittime della tirannia;
  12. la legislazione economica (miniere, industria, energia, artigianale, mestieri, commercio, banche, borsa, assicurazioni di diritto privato);
    a) la produzione e l'utilizzazione dell'energia nucleare a scopi di pace, l'istituzione e la gestione di enti che servono a questi scopi, la difesa da pericoli che sorgono nello sprigionamento dell'energia atomica o mediante i raggi ionizzanti, e la rimozione di materiale radioattivo;
  13. il diritto del lavoro, compreso l'ordinamento dell'impresa, la protezione del lavoro, il collocamento dei lavoratori, così come le assicurazioni sociali e le assicurazioni contro la disoccupazione;
  14. la disciplina dei contributi per l'istruzione e la promozione della ricerca scientifica;
  15. la legislazione relativa all'espropriazione nel caso riguardi le materie indicate negli artt. 73 e 74;
  16. il trasferimento delle proprietà terriere, delle ricchezze naturali, e dei mezzi di produzione in proprietà collettiva o in altre forme di economia collettiva;
  17. la prevenzione degli abusi da parte di gruppi di potere economico;
  18. il promuovimento della produzione agricola e forestale, la garanzia dei rifornimenti alimentari, l'importazione e l'esportazione di prodotti agricoli e forestali, la pesca d'alto mare e costiera e la protezione delle coste;
  19. i trasferimenti immobiliari, la legislazione concernente la terra e gli affari agrari, le abitazioni, le migrazioni e i luoghi d'insediamento;
  20. le misure contro le malattie dell'uomo e degli animali, infettive e pericolose per la collettività, l'autorizzazione all'esercizio della professione medica e di altre professioni sanitarie, e all'esercizio dei mestieri sanitari, il commercio di medicinali, farmaci, narcotici e veleni;
    a) la garanzia economica degli ospedali e la disciplina delle tariffe ospedaliere;
  21. la protezione del traffico di generi alimentari e voluttuari, di oggetti di prima necessità, di foraggi, di piante e semi agricoli e forestali, così come la protezione degli alberi e delle piante contro le malattie e i parassiti; e così pure la protezione degli animali.
  22. la navigazione d'alto mare e costiera, i segnali marittimi, la navigazione interna, il servizio meteorologico, i canali marittimi e i canali interni adibiti al traffico comune;
  23. il traffico stradale, gli autoveicoli, la costruzione e la manutenzione delle strade nazionali di grande comunicazione, così come l'istituzione e la decisione dei pedaggi per l'uso di strade pubbliche con veicoli;
  24. le ferrovie secondarie, che non siano ferrovie federali, ad eccezione delle ferrovie di montagna;
  25. la rimozione dei rifiuti, la lotta all'inquinamento dell'atmosfera e la lotta ai rumori.

Art. 74-a. (I) La legislazione concorrente si estende inoltre alle retribuzioni ed all'assistenza degli impiegati pubblici che si trovano in un rapporto di fedeltà di diritto pubblico, nel rispetto della competenza legislativa esclusiva del Bund a norma dell'art. 73, n. 8.

(II) Le leggi federali di cui al primo comma necessitano dell'approvazione del Bundesrat.

(III) Necessitano dell'approvazione del Bundesrat anche le leggi federali ex art. 73, n. 8 nella misura in cui nella qualità di leggi di cui al primo comma prevedono altre disposizioni per l'istituzione e la valutazione dei compensi e delle provvidenze, ivi compresa la valutazione degli uffici o altri massimi o minimi di retribuzione.

(IV) I commi I e II valgono corrispondentemente per le retribuzioni e le provvidenze dei giudici dei Länder. Il comma III vale corrispondentemente per le leggi emanate a norma dell'art. 98, comma 1.

Art. 75. II Bund, una volta presenti i presupposti dell'art. 72, ha il potere di emanare disposizioni d'inquadramento [c.d. leggi-cornice, o Rahmenvorschriften: n.d.t.} concernenti:

  1. lo stato giuridico del personale che presta servizio pubblico nei Länder, nei Comuni e negli altri enti di diritto pubblico, salvo quanto disposto dall'alt. 74-a;
    a) i princìpi generali della scuola superiore;
  2. la disciplina giuridica generale della stampa e del cinematografo;
  3. la caccia, la protezione della natura e la tutela del paesaggio;
  4. la ripartizione delle terre, la regolazione delle aree territoriali e il sistema delle acque;
  5. le notifiche e i documenti di riconoscimento.

Art. 76. (I) I progetti di legge vengono presentati al Bundestag dal Governo federale, dai membri del Bundestag o dal Bundesrat.

(II) I progetti del Governo federale devono essere trasmessi dapprima al Bundesrat. Il Bundesrat ha diritto di esprimere la propria opinione su tali proposte entro sei settimane. Il Governo federale può trasmettere al Bundestag, dopo tre settimane, un progetto che esso ha eccezionalmente designato, nel trasmetterlo al Bundesrat, come particolarmente urgente, anche se l'opinione del Bundesrat non gli è ancora pervenuta: ma deve poi immediatamente trasmettere al Bundestag l'opinione del Bundesrat quando la medesima gli sia giunta.

(III) I progetti del Bundesrat devono essere trasmessi al Bundestag dal Governo federale entro tre mesi. Il Governo deve esprimere il suo parere al riguardo.

Art. 77. (I) Le leggi federali vengono deliberate dal Bundestag. Dopo la loro approvazione devono essere trasmesse immediatamente al Bundesrat dal Presidente del Bundestag.

(II) II Bundesrat può, entro tre settimane dal ricevimento della deliberazione con cui la legge è stata approvata, pretendere che venga convocata una commissione, composta di membri del Bundestag e del Bundesrat, per un esame in comune del progetto di legge. La composizione e la procedura di questa commissione sono stabilite da un regolamento interno, che è deliberato dal Bundestag e che necessita dell'assenso del Bundesrat. I membri del Bundesrat inviati in questa commissione non sono legati ad istruzioni. Nel caso sia necessario per una legge l'assenso del Bundesrat, anche il Bundestag e il Governo federale possono pretenderne la convocazione. Qualora la commissione proponga un cambiamento della deliberazione con cui è stata approvata la legge, il Bundestag deve prendere una nuova deliberazione.

(III) Qualora per una legge non sia necessario l'assenso del Bundesrat, il Bundesrat può, dopo che è terminata la procedura prevista dal comma II, entro due settimane, sollevare opposizione contro una legge deliberata dal Bundestag. I termini per l'opposizione decorrono, nel caso del comma II, ultimo alinea, dal momento del ricevimento della nuova deliberazione presa dal Bundestag, ed in tutti gli altri casi, dal ricevimento della comunicazione del Presidente della commissione, prevista nel comma II, che si è conclusa la procedura davanti alla commissione stessa.

(IV) Se l'opposizione viene deliberata con la maggioranza dei voti del Bundesrat, essa può essere respinta da una deliberazione della maggioranza dei membri del Bundestag. Nel caso che il Bundesrat abbia deliberato l'opposizione con una maggioranza di almeno due terzi dei suoi voti, il Bundestag può respingerla con la maggioranza dei due terzi dei votanti, non inferiore comunque alla maggioranza dei membri del Bundestag.

Art. 78. Una legge approvata dal Bundestag è perfetta se il Bundesrat è concorde, se non presenta una richiesta ai sensi dell'art. 77, comma II, se entro i termini dell'art. 77, comma III, non solleva opposizione o la ritira o se l'opposizione viene respinta da una votazione del Bundestag.

Art. 79. (I) La Legge fondamentale può essere modificata solo da una legge che modifichi o integri espressamente il testo della Legge fondamentale stessa. In caso di trattati internazionali, che hanno per oggetto una regolazione di pace, la preparazione di una regolazione di pace o l'abolizione di un regime di occupazione, oppure che sono stabiliti per servire alla difesa della Repubblica Federale, un'integrazione del testo della Legge fondamentale può limitarsi alla dichiarazione con cui si precisa che le disposizioni della Legge fondamentale non contrastano con la stipulazione e l'entrata in vigore dei trattati.

(II) Una tale legge necessita dell'assenso dei due terzi dei membri del Bundestag e dei due terzi dei voti del Bundesrat.

(III) Non è ammissibile una modifica della presente Legge fondamentale che tocchi l'articolazione del Bund in Länder la partecipazione, in via di massima, dei Länder alla legislazione o i principi enunciati negli artt. 1 e 20.

Art. 80. (I) II Governo federale, un ministro federale o i Governi dei Länder possono essere delegati per legge ad emanare dei decreti legislativi [Rechtsverordnungen]. Nella legge, peraltro, dovranno essere determinati il contenuto, lo scopo e la misura della delega concessa. Inoltre, nel decreto legislativo dovrà essere indicato il proprio fondamento giuridico. Se la legge prevede che la delega possa essere ulteriormente trasferita, sarà necessario un decreto legislativo per il trasferimento della delega stessa.

(II) Se il legislatore federale non dispone diversamente, occorre l'assenso del Bundesrat per i decreti legislativi del Governo federale o di un ministro federale relativi ai principi generali e alle tariffe per l'utilizzazione dei servizi ferroviari, postali e delle telecomunicazioni, alla costruzione e all'esercizio delle ferrovie, così come per i decreti legislativi emanati in base a leggi federali, che necessitano dell'assenso del Bundesrat oppure che vengono eseguiti dai Länder, non importa se per incarico del Bund o come questione propria.

Art. 80-a. (I) Se è stato stabilito nella presente Legge fondamentale o in una legge federale sullo « stato di difesa » [Verteidigungsfall}, ivi compresa la protezione della popolazione civile, che possono essere applicati dei decreti legislativi solo sulla base delle norme contenute nel presente articolo, l'applicazione al di fuori dello « stato di difesa » è ammissibile soltanto se il Bundestag ha stabilito l'entrata nello « stato di tensione » [Spannungszeit] o se ne ha approvato specificamente l'applicazione. L'accertamento dello « stato di tensione » e la specifica approvazione nei casi dell'art. 12-a, comma V, primo alinea e comma VI, secondo alinea, necessitano di una maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

(II) I provvedimenti emanati in base ai decreti legislativi di cui al comma I devono essere abrogati se il Bundestag lo richiede.

(III) In deroga a quanto stabilito nel comma I, è ammissibile l'applicazione di tali decreti legislativi anche sulla base e secondo il tenore di una decisione che è stata presa da un organo internazionale, con l'approvazione del Governo federale, nel quadro di un trattato di alleanza. I provvedimenti di cui al presente comma devono essere abrogati se lo richiede il Bundestag a maggioranza dei suoi membri.

Art. 81. (I) Se nel caso previsto dall'art. 68 il Bundestag non viene sciolto, il Presidente federale, su proposta del Governo federale, può dichiarare, coll'assenso del Bundesrat, lo stato di emergenza legislativa per un progetto di legge, qualora il Bundestag l'abbia respinto pur se il Governo federale l'abbia dichiarato urgente. Ciò vale anche se un progetto di legge è stato respinto ancorché il Cancelliere federale abbia collegato ad esso la mozione di cui all'art. 68.

(II) Se il Bundestag respinge nuovamente il progetto di legge dopo la dichiarazione dello stato di emergenza legislativa oppure l'approva in una stesura inaccettabile per il Governo federale, la legge si considera approvata se il Bundesrat vi assenta. Ciò vale anche se il progetto non è approvato dal Bundestag entro quattro settimane dalla ripresentazione.

(III) Durante la permanenza in carica di un Cancelliere federale anche qualsiasi altro progetto di legge respinto dal Bundestag può esser approvato entro un termine di sei mesi dalla prima dichiarazione dello stato di emergenza legislativa, ai sensi dei commi I e II. Decorso il termine non è ammessa, durante la permanenza del medesimo Cancelliere federale, una successiva dichiarazione dello stato di emergenza legislativa.

(IV) La Legge fondamentale non può essere né modificata, né in tutto o in parte abrogata o sospesa, da una legge approvata in base al comma II.

Art. 82. (I) Le leggi approvate in base alle norme della presente Legge fondamentale sono promulgate, dopo la controfirma, dal Presidente federale e pubblicate nel Bollettino delle leggi federali. I decreti legislativi sono promulgati dall'autorità che li emana e, nel caso che il legislatore federale non disponga diversamente, pubblicati nel Bollettino delle leggi federali.

(II) Ogni legge ed ogni decreto legislativo devono stabilire il giorno della loro entrata in vigore. Ove manchi una tale indicazione, entrano in vigore il quattordicesimo giorno successivo a quello della distribuzione del Bollettino delle leggi federali.

VIII. L'ESECUZIONE DELLE LEGGI FEDERALI E L'AMMINISTRAZIONE FEDERALE

Art. 83. I Länder danno esecuzione alle leggi federali come questione di propria competenza, a meno che la presente Legge fondamentale non disponga o consenta altrimenti.

Art. 84. (I) Se i Länder danno esecuzione alle leggi federali come questione di propria competenza, spetta a loro disciplinare l'organizzazione degli uffici e la procedura amministrativa, qualora le leggi federali, coll'assenso del Bundesrat, non dispongano diversamente.

(II) II Governo federale può emanare, coll'assenso del Bundesrat, disposizioni amministrative di carattere generale.

(III) II Governo federale controlla che i Länder diano esecuzione alle leggi federali conformemente al diritto vigente. Il Governo federale può, a questo scopo, inviare dei commissari presso le più alte autorità del Land; con il loro consenso e, nel caso che tale consenso sia negato, coll'assenso del Bundesrat, li può inviare anche presso le autorità dipendenti.

(IV) Se non vengono eliminate le deficienze riscontrate dal Governo federale nell'esecuzione delle leggi federali nei Länder, il Bundesrat, su richiesta del Governo federale o del Land, decide se il Land ha violato delle norme giuridiche. Contro la decisione del Bundesrat si può adire il Tribunale Costituzionale Federale.

(V) Per dare esecuzione alle leggi federali, il Governo federale può, mediante una legge federale, che esige l'assenso del Bundesrat, essere investito del potere d'impartire istruzioni particolari per casi speciali. Esse devono essere dirette alle supreme autorità del Land, a meno che il Governo federale ritenga il caso urgente.

Art. 85. (I) Qualora i Länder diano esecuzione alle leggi federali su incarico federale, l'organizzazione degli uffici resta una questione la cui soluzione spetta ai Länder, a meno che le leggi federali, coll'assenno del Bundesrat, non dispongano diversamente.

(II) II Governo federale può emanare, coll'assenso del Bundesrat, disposizioni amministrative di carattere generale. Può emanare norme per la preparazione uniforme dei funzionari e degli impiegati. I dirigenti degli uffici di grado intermedio devono essere nominati di concerto con esso.

(III) Le autorità del Land sono soggette alle istruzioni delle supreme autorità federali competenti. Le istruzioni, tranne che il Governo federale le ritenga urgenti, devono essere dirette alle supreme autorità del Land. L'esecuzione delle istruzioni deve esser assicurata dalle supreme autorità del Land.

(IV) II controllo federale si estende alla legittimità ed all'opportunità dell'esecuzione. Il Governo federale può, a tale scopo, chiedere delle relazioni e la esibizione degli atti ed inviare dei commissari presso tutti gli uffici.

Art. 86. Se il Bund da esecuzione alle leggi mediante la propria amministrazione federale, o mediante enti od istituti di diritto pubblico di diretta dipendenza federale, il Governo federale emana le disposizioni amministrative di carattere generale, qualora la legge non disponga diversamente. Esso regola, qualora la legge non disponga altrimenti, l'organizzazione degli uffici.

Art. 87. (I) Vengono gestiti mediante un'amministrazione federale diretta, con propri uffici amministrativi dipendenti, il servizio diplomatico-consolare, l'amministrazione delle finanze federali, le ferrovie federali, il servizio postale federale e, in conformità all'art. 89, l'amministrazione delle vie navigabili federali e della navigazione. Con legge federale possono essere istituiti uffici federali per la protezione delle frontiere, uffici centrali per le notizie e le informazioni di polizia, per la polizia criminale, per la raccolta di dati a scopo di difesa della Costituzione e contro iniziative che hanno luogo nel territorio dello Stato, che con l'impiego della violenza o con attività preparatorie minacciano interessi esteri della Repubblica Federale Tedesca.

(II) Sono considerati enti di diritto pubblico di diretta dipendenza federale quelli che amministrano delle assicurazioni sociali la cui sfera di competenza si estenda oltre il territorio di un singolo Land.

(III) Inoltre, per le materie su cui spetta al Bund di legiferare, possono essere istituiti con legge federale uffici superiori federali autonomi e nuovi enti ed istituzioni di diritto pubblico di diretta dipendenza federale. Se nei settori nei quali spetta al Bund di legiferare sorgono nuovi compiti, possono essere istituiti, in caso di urgente necessità e con l'assenso del Bundesrat e della maggioranza dei membri del Bundestag, uffici federali di grado intermedio e inferiori.

Seconda parte del testo

Fonte: Costituzioni straniere contemporanee, a cura di Paolo Biscaretti Di Ruffìa, vol. I, Giuffré Editore

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