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Aprile 1904.
8 Aprile, 1904 L'Intesa Cordiale tra il Regno Unito e la Francia
La Dichiarazione Franco-Britannica, 1904
ARTICOLO 1. Il governo di Sua Maestà Britannica
dichiara che non vi è intenzione di alterare lo status politico
dell'Egitto. Il Governo della Repubblica Francese, da parte sua,
dichiara che non ostacolerà l'azione della Gran Bretagna in quel
paese.
Si concorda che l'incarico di Direttore Generale per le
Antichità in Egitto continuerà, come in passato, ad
essere affidato a un saggio francese.
Le scuole francesi in Egitto continueranno a godere delle stesse libertà come in passato.
ARTICOLO 2. Il Governo della Repubblica Francese dichiara che non vi è intenzione di alterare lo status politico del Marocco.
Il governo di Sua Maestà Britannica, da parte sua, riconosce che
è di pertinenza della Francia, in quanto Potenza i cui domini
sono contigui per largo tratto con quelli del Marocco, preservare
l'ordine in quel paese e fornire assistenza per tutte le riforme
amministrative, economiche, finanziarie e militare che esso possa
richiedere.
Si dichiara che non si ostacolerà l'azione intrapresa dalla
Francia a questo scopo, dato che tale azione lascerà intatti i
diritti che la Gran Bretagna, in virtù di trattati, convezioni e
uso, gode in Marocco, incluso il diritto di navigare lungo le coste tra
i porti del Marocco, goduti dai vascelli britannici dal 1901.
ARTICOLO 3. Il governo di Sua Maestà Britannica, da
sua parte, rispetterà i diritti che la Francia, in virtù
di trattati, convezioni e uso, gode in Egitto, incluso il diritto di
navigare lungo le coste tra i porti Egiziani accordato ai vascelli
francesi.
ARTICOLO 4. I due governi, essendo egualmente legati al
principio di libertà commerciale in Egitto e in Marocco,
dichiarano che non tollereranno, in quei paesi, qualunque ineguaglianza
sia nell'imposizione di dazi doganali o altre tasse sia nei costi per
il trasporto ferroviario. Il commercio di entrambe le nazioni con il
Marocco e con l'Egitto godranno dello stesso trattamento nel transito
attraverso i possedimenti francesi e britannici in Africa. Un accordo
tra i due governi regolerà le condizioni di tale transito e
determinerà i punti d'entrata.
Il mutuo impegno sarà vincolante per un periodo di trenta anni.
A meno che questo accordo sia denunciano almeno un anno in anticipo, il
periodo sarà esteso per cinque anni alla volta.
Tuttavia il Governo della Repubblica Francese si riserva in Marocco e
il Governo di sua Maestà Britannica si riserva in Egitto, il
diritto di assicurarsi che le concessioni per strade, ferrovie, porti,
etc siano concesse solo a condizioni che manterranno intatta
l'autorità dello Stato su queste grandi imprese di pubblico
interesse.
ARTICOLO 5. Il Governo di Sua Maestà Britannica
dichiara che non userà la propria influenza in modo tale che gli
ufficiali francese ora al servizio egiziano siano posti sotto
condizioni meno vantaggiose di quelle degli ufficiali britannici in
servizio.
Il Governo della Repubblica Francese, da parte sua, non farà
nessuna obiezione all'applicazione di analoghe condizioni agli
ufficiali Britannici ora in servizio moresco.
ARTICOLO 6. Al fine di assicurare il libero passaggio del
Canale di Suez, il Governo di Sua Maestà Britannica dichiara di
aderire al trattato del 29 Ottobre 1988 e di acconsentire alla sua
entrata in vigore. Essendo garantito il libero passaggio del Canale,
l'esecuzione dell'ultima frase del paragrafo 1 come del paragrafo 2 di
quel trattato rimarranno sospesi.
ARTICOLO 7. Al fine di rendere sicuro il libero passaggio
dello Stretto di Gibilterra, i due Governi concordano di permettere
l'erezione di qualsiasi fortificazione o lavoro strategico su quella
porzione della costa del Marocco compresa tra, ma non inclusiva di,
Melilla e le alture che dominano la riva destra del fiume Sebou.
Questa condizione non si applicherà, comunque, ai luoghi
attualmente occupati dalla Spagna sulla costa moresca del Mediterraneo.
ARTICOLO 8. I due Governi, ispirati dal loro sentimento di
sincera amicizia per la Spagna, tengono in speciale considerazione gli
interessi che quel paese deriva dalla sua posizione geografica e dai
possedimenti territoriali sulla costa moresca del Mediterraneo. In
riguardo a questi interessi il Governo Francese verrà a un
accordo con il Governo Spagnolo. L'accordo che potrebbe venire in
materia tra Francia e Spagna sarà comunicato al Governo di Sua
maestà Britannica.
ARTICOLO 9. I due Governi concordano di fornire l'un
l'altro il loro supporto diplomatico, al fine di ottenere l'esecuzione
delle clausole della presente Dichiarazione riguardante l'Egitto e il
Marocco.
A testimonianza di ciò, sua Eccellenza l'Ambasciatore della
repubblica Francese presso la Corte di Sua maestà il Re del
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda e dei Domini Britannici
d'oltremare, Imperatore d'India e il Segretario di Stato Principale di
Sua Maestà, debitamente autorizzato per tale fine, hanno firmato
la presente Dichiarazione e hanno affisso a ciò i loro sigilli.
Fatto a Londra, in duplicato, l'ottavo giorno di aprile, 1904.
(L.S.) LANSDOWNE
(L.S.) PAUL CAMBON
Articoli segreti
ARTICOLO 1. Nell'eventualità che uno o l'altro
dei Governi si trovi costretto, per forza delle circostanze, a
modificare la propria politica nei confronti dell'Egitto o del Marocco,
gli impegni assunti reciprocamente con gli Articoli 4, 6 e 7 della
Dichiarazione odierna rimarrebbero intatti.
ARTICOLO 2. Il Governo di Sua Maestà Britannica non
ha nessuna intenzione attuale di proporre alle Potenze qualunque cambio
al sistema delle Capitolazioni o all'organizzazione giudiziaria
dell'Egitto.
Nell'eventualità si ritenesse desiderabile introdurre in Egitto
riforme tendenti a assimilare il sistema legislativo Egiziano a quello
in vigore in altri pesi Civilizzati, il Governo della Repubblica
Francese non rifiuterà di prendere in considerazione tali
proposte, sull'accordo che il Governo di Sua maestà Britannica
concorderà nel prendere in considerazione i suggerimenti che il
Governo della Repubblica Francese dovesse fare in vista
dell'introduzione di riforme simili in Marocco.
ARTICOLO 3. I due Governi concordano che una certa
estensione del territorio Moresco adiacente a Melilla, Ceuta, and other
presidi dovrebbe, allorquando il Sultano cessi di esercitare
autorità su di esso, rientrare nella sfera di influenza della
Spagna e che l'amministrazione della costa da Melilla fino, ma non
includendole, le alture sulla riva sinistra di Sebou dovrebbero essere
affidate alla Spagna.
Ciononostante, la Spagna, dovrebbe preventivamente dare il suo assenso
formale alle condizioni degli articoli 4 e 7 della Dichiarazione
odierna e impegnarsi a eseguirle. Essa dovrebbe anche impegnarsi a non
alienare tutti, o parte, dei territori collocati sotto la sua
autorità o nella sua sfera d'influenza.
ARTICOLO 4. Se la Spagna, quando invitata a acconsentire
alle condizioni del precedente articolo, dovesse pensare conveniente di
declinare, l'accordo tra la Francia e la Gran Bretagna, come
incorporato nella Dichiarazione odierna, sarebbe ciò nondimeno
immediatamente applicabile.
ARTICOLO 5. Dovesse il consenso di altre Potenze alla
bozza di Accordo menzionato nell'Articolo I della Dichiarazione odierna
non essere ottenuto, il Governo della Repubblica Francese non si
opporrà al ripagamento alla pari dei Debiti Garantiti,
Privilegiati e Unificati dopo il 15 Luglio, 1910.
Fatto a Londra, in duplicato, l'ottavo giorno di Aprile 1904.
(L.S.) LANSDOWNE
(L.S.) PAUL CAMBON
Fonte:
Great Britain, Parliamentary Papers London, 1911, Vol. CIII, Cmd. 5969
Formalmente titolato: 'Declaration between the United Kingdom and
France Respecting Egypt and Morocco, Together with the Secret Articles
Signed at the Same Time.'
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