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Home > Documenti > L'Intesa Cordiale tra il Regno Unito e la Francia, 8 Aprile 1904.

8 Aprile, 1904 L'Intesa Cordiale tra il Regno Unito e la Francia

La Dichiarazione Franco-Britannica, 1904

ARTICOLO 1. Il governo di Sua Maestà Britannica dichiara che non vi è intenzione di alterare lo status politico dell'Egitto. Il Governo della Repubblica Francese, da parte sua, dichiara che non ostacolerà l'azione della Gran Bretagna in quel paese.
Si concorda che l'incarico di Direttore Generale per le Antichità in Egitto continuerà, come in passato, ad essere affidato a un saggio francese.
Le scuole francesi in Egitto continueranno a godere delle stesse libertà come in passato.

ARTICOLO 2. Il Governo della Repubblica Francese dichiara che non vi è intenzione di alterare lo status politico del Marocco.
Il governo di Sua Maestà Britannica, da parte sua, riconosce che è di pertinenza della Francia, in quanto Potenza i cui domini sono contigui per largo tratto con quelli del Marocco, preservare l'ordine in quel paese e fornire assistenza per tutte le riforme amministrative, economiche, finanziarie e militare che esso possa richiedere.
Si dichiara che non si ostacolerà l'azione intrapresa dalla Francia a questo scopo, dato che tale azione lascerà intatti i diritti che la Gran Bretagna, in virtù di trattati, convezioni e uso, gode in Marocco, incluso il diritto di navigare lungo le coste tra i porti del Marocco, goduti dai vascelli britannici dal 1901.

ARTICOLO 3. Il governo di Sua Maestà Britannica, da sua parte, rispetterà i diritti che la Francia, in virtù di trattati, convezioni e uso, gode in Egitto, incluso il diritto di navigare lungo le coste tra i porti Egiziani accordato ai vascelli francesi.

ARTICOLO 4. I due governi, essendo egualmente legati al principio di libertà commerciale in Egitto e in Marocco, dichiarano che non tollereranno, in quei paesi, qualunque ineguaglianza sia nell'imposizione di dazi doganali o altre tasse sia nei costi per il trasporto ferroviario. Il commercio di entrambe le nazioni con il Marocco e con l'Egitto godranno dello stesso trattamento nel transito attraverso i possedimenti francesi e britannici in Africa. Un accordo tra i due governi regolerà le condizioni di tale transito e determinerà i punti d'entrata.
Il mutuo impegno sarà vincolante per un periodo di trenta anni. A meno che questo accordo sia denunciano almeno un anno in anticipo, il periodo sarà esteso per cinque anni alla volta.
Tuttavia il Governo della Repubblica Francese si riserva in Marocco e il Governo di sua Maestà Britannica si riserva in Egitto, il diritto di assicurarsi che le concessioni per strade, ferrovie, porti, etc siano concesse solo a condizioni che manterranno intatta l'autorità dello Stato su queste grandi imprese di pubblico interesse.

ARTICOLO 5. Il Governo di Sua Maestà Britannica dichiara che non userà la propria influenza in modo tale che gli ufficiali francese ora al servizio egiziano siano posti sotto condizioni meno vantaggiose di quelle degli ufficiali britannici in servizio.
Il Governo della Repubblica Francese, da parte sua, non farà nessuna obiezione all'applicazione di analoghe condizioni agli ufficiali Britannici ora in servizio moresco.

ARTICOLO 6. Al fine di assicurare il libero passaggio del Canale di Suez, il Governo di Sua Maestà Britannica dichiara di aderire al trattato del 29 Ottobre 1988 e di acconsentire alla sua entrata in vigore. Essendo garantito il libero passaggio del Canale, l'esecuzione dell'ultima frase del paragrafo 1 come del paragrafo 2 di quel trattato rimarranno sospesi.

ARTICOLO 7. Al fine di rendere sicuro il libero passaggio dello Stretto di Gibilterra, i due Governi concordano di permettere l'erezione di qualsiasi fortificazione o lavoro strategico su quella porzione della costa del Marocco compresa tra, ma non inclusiva di, Melilla e le alture che dominano la riva destra del fiume Sebou.
Questa condizione non si applicherà, comunque, ai luoghi attualmente occupati dalla Spagna sulla costa moresca del Mediterraneo.

ARTICOLO 8. I due Governi, ispirati dal loro sentimento di sincera amicizia per la Spagna, tengono in speciale considerazione gli interessi che quel paese deriva dalla sua posizione geografica e dai possedimenti territoriali sulla costa moresca del Mediterraneo. In riguardo a questi interessi il Governo Francese verrà a un accordo con il Governo Spagnolo. L'accordo che potrebbe venire in materia tra Francia e Spagna sarà comunicato al Governo di Sua maestà Britannica.

ARTICOLO 9. I due Governi concordano di fornire l'un l'altro il loro supporto diplomatico, al fine di ottenere l'esecuzione delle clausole della presente Dichiarazione riguardante l'Egitto e il Marocco.
A testimonianza di ciò, sua Eccellenza l'Ambasciatore della repubblica Francese presso la Corte di Sua maestà il Re del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda e dei Domini Britannici d'oltremare, Imperatore d'India e il Segretario di Stato Principale di Sua Maestà, debitamente autorizzato per tale fine, hanno firmato la presente Dichiarazione e hanno affisso a ciò i loro sigilli.

Fatto a Londra, in duplicato, l'ottavo giorno di aprile, 1904.

(L.S.) LANSDOWNE
(L.S.) PAUL CAMBON

Articoli segreti

ARTICOLO 1. Nell'eventualità che uno o l'altro dei Governi si trovi costretto, per forza delle circostanze, a modificare la propria politica nei confronti dell'Egitto o del Marocco, gli impegni assunti reciprocamente con gli Articoli 4, 6 e 7 della Dichiarazione odierna rimarrebbero intatti.

ARTICOLO 2. Il Governo di Sua Maestà Britannica non ha nessuna intenzione attuale di proporre alle Potenze qualunque cambio al sistema delle Capitolazioni o all'organizzazione giudiziaria dell'Egitto.
Nell'eventualità si ritenesse desiderabile introdurre in Egitto riforme tendenti a assimilare il sistema legislativo Egiziano a quello in vigore in altri pesi Civilizzati, il Governo della Repubblica Francese non rifiuterà di prendere in considerazione tali proposte, sull'accordo che il Governo di Sua maestà Britannica concorderà nel prendere in considerazione i suggerimenti che il Governo della Repubblica Francese dovesse fare in vista dell'introduzione di riforme simili in Marocco.

ARTICOLO 3. I due Governi concordano che una certa estensione del territorio Moresco adiacente a Melilla, Ceuta, and other presidi dovrebbe, allorquando il Sultano cessi di esercitare autorità su di esso, rientrare nella sfera di influenza della Spagna e che l'amministrazione della costa da Melilla fino, ma non includendole, le alture sulla riva sinistra di Sebou dovrebbero essere affidate alla Spagna.
Ciononostante, la Spagna, dovrebbe preventivamente dare il suo assenso formale alle condizioni degli articoli 4 e 7 della Dichiarazione odierna e impegnarsi a eseguirle. Essa dovrebbe anche impegnarsi a non alienare tutti, o parte, dei territori collocati sotto la sua autorità o nella sua sfera d'influenza.

ARTICOLO 4. Se la Spagna, quando invitata a acconsentire alle condizioni del precedente articolo, dovesse pensare conveniente di declinare, l'accordo tra la Francia e la Gran Bretagna, come incorporato nella Dichiarazione odierna, sarebbe ciò nondimeno immediatamente applicabile.

ARTICOLO 5. Dovesse il consenso di altre Potenze alla bozza di Accordo menzionato nell'Articolo I della Dichiarazione odierna non essere ottenuto, il Governo della Repubblica Francese non si opporrà al ripagamento alla pari dei Debiti Garantiti, Privilegiati e Unificati dopo il 15 Luglio, 1910.

Fatto a Londra, in duplicato, l'ottavo giorno di Aprile 1904.

(L.S.) LANSDOWNE
(L.S.) PAUL CAMBON

Fonte:
Great Britain, Parliamentary Papers London, 1911, Vol. CIII, Cmd. 5969
Formalmente titolato: 'Declaration between the United Kingdom and France Respecting Egypt and Morocco, Together with the Secret Articles Signed at the Same Time.'


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