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Home > Documenti > Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata dal Presidente della Repubblica italiana in seguito ad autorizzazione conferitagli dalla 1. 4 agosto 1955, n. 848, con deposito dello strumento di ratifica il 26 ottobre 1955 a Strasburgo, ed entrata in vigore per l’Italia lo stesso giorno (1).

(1)Il testo della Convenzione è qui presentato nella traduzione italiana, curata dal Consiglio d’Europa, della versione ufficiale pubblicata in lingua francese ed in lingua inglese nella G.U. del 24 settembre 1955, o. 221, in appendice alla 1. 4 agosto 1955, o. 848, recante autorizzazione alla ratifica della Convenzione, oltreché del Protocollo addizionale, salve le innovazioni successivamente introdotte con i Protocolli o. 3 e o. 5 lv. G.U. del 25 agosto 1966, n. 20, e del 26 giugno 1967, o. 448, rispettivamente in Appendice alla 1. 13 luglio 1966, n. 653, ed alla 1. 19 maggio 1967, o. 448, recanti autorizzazione alla ratifica l’una del protocollo n. 3 e l’altra del protocollo o. 5) agli artt. 22, 29, 30, 34 e 40, al cui proposito si rinvia alle rispettive note.

1. Le Parti Contraenti riconoscono ad ogni persona soggetta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà definiti al titolo primo della presente Convenzione.

TITOLO 1

2.1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nei casi in cui il delitto sia punito dalla legge con tale pena.

2.La morte non è considerata inflitta in violazione di questo articolo quando derivasse da un ricorso alla forza reso assolutamente necessario;

a)per assicurare la difesa di qualsiasi persona dalla violenza illegale;

b)per eseguire un arresto legale o per impedire l’evasione di una persona legalmente detenuta;

c)per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o una insurrezione

3. Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pena o trattamento inumani o degradanti

4. 1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù e di servitù

2.Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.

3.Non è considerato “ lavoro forzato o obbligatorio ” nel senso di questo articolo;

a)ogni lavoro normalmente richiesto ad una persona detenuta alle condizioni previste dall’articolo 5 della presente Convenzione o nel periodo di libertà condizionata;

b)ogni servizio di carattere militare o, nel caso di obiettori di coscienza nei paesi nei quali l’obiezione di coscienza è riconosciuta legittima, un altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio;

c)ogni servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità.

d) Ogni lavoro o servizio che faccia parte dei normali doveri civici

5.--I . Ogni i persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza

Nessuno può essere privato della libertà salvo che nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:

a)se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente;

b)se è in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un provvedimento legittimamente adottato da un tribunale ovvero per garantire l’esecuzione di un obbligo imposto dalla legge;

c) se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all’autorità giudiziaria competente quando vi sono ragioni plausibili per sospettare che egli abbia commesso un reato o ci sono motivi fondati per ritenere necessario di impedirgli di commettere un reato o di fuggire dopo averlo commesso;

d) se si tratta della detenzione regolare di un minore, decisa per sorvegliare la sua educazione, o di sua legale detenzione al fine di tradurlo dinanzi all’autorità competente;

e)se si tratta della detenzione regolare di una persona per prevenire la propagazione di una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcoolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo

f) se si tratta dell’arresto o della detenzione di una persona per impedirle di penetrare irregolarmente nel territorio, o di una persona contro la quale è in corso un procedimento d’espulsione o estradizione.

2.Ogni persona che venga arrestata deve essere informata al più presto e in una lingua a lei comprensibile dei motivi dell’arresto e di ogni accusa elevata a suo carico.

3.Ogni persona attestata o detenuta nelle condizioni previste dal paragrafo i e) del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi a un giudice o a un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere posta in libertà durante l’istruttoria. La scarcerazione può essere subordinata ad una garanzia che assicuri la comparizione della persona all’udienza.

4.Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha diritto di indirizzare unricorso ad un tribunale affinché esso decida, entro brevi termini, sulla legalità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegale.

5.Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione a una delle disposizioni di questo articolo ha diritto ad una riparazione.

6. 1. Ogni persona ha diritto ad un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l’accesso alla sala d’udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell’interesse della morale, dell’ordine pubblici, o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, o nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.

2.Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.

3.Ogni accusato ha più specialmente diritto a:

a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico;

b)disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa;

c)difendersi da sé o avere l’assistenza di un difensore di propria scelta (1) e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia;

d)interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l’interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;

e)farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell’udienza.

(1)V. anche Corte cost., sent. 22 dicembre 1980, o. 188.

7. 1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che al momento in cui fu commessa non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non può del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella che era applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.

2.Il presente articolo non ostacolerà il rinvio a giudizio e la condanna di una persona colpevole d’una azione o d’una omissione che, al momento in cui fu commessa, era criminale secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili

8. 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.

2.Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell’esercizio ditale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

9. 1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo e la libertà di manifestare la propria religione o credo individualmente o collettivamente, sia in pubblico che in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti.

2.La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere oggetto di quelle sole restrizioni che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie in una società democratica, per la protezione dell’ordine pubblico, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui.

10. 1. Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere odi comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo non impedisce che gli Stati sottopongano a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione.

2.L’esercizio di queste libertà, comportando doveri e responsabilità, può essere sottoposto a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge e costituenti misure necessarie in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l’integrità territoriale o l’ordine pubblico, la prevenzione dei disordini e dei reati, la protezione della salute e della morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui, o per impedire la divulgazione di informazioni confidenziali o per garantire l’autorità e la imparzialità del potere giudiziario.

11.-.. 1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d’associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire ad essi per la difesa dei propri interessi.

2.L’esercizio di questi diritti non può costituire oggetto di altre restrizioni oltre quelle che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, la difesa dell’ordine e la prevenzione dei disordini e dei reati, per la protezione della salute e della morale o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non vieta che restrizioni legittime siano imposte all‘esercizio di questi diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o delle amministrazioni dello Stato.

12. Uomini e donne in età adatta hanno diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo e leggi nazionali regolanti l’esercizio di tale diritto.

13. Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un’istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone agenti nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali.

14. il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza distinzione di alcuna specie, come di sesso, di razza, di colore, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di appartenenza a una minoranza nazionale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.

15. 1. In caso di guerra o di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte Contraente può prendere delle misure in deroga alle obbligazioni previste nella presente Convenzione nella stretta misura in cui la situazione lo esiga e a condizione che tali misure non siano in contraddizione con le altre obbligazioni derivanti dal diritto internazionale.

2.La disposizione precedente non autorizza alcuna deroga all’articolo 2, salvo che per il caso di decesso risultante da legittimi atti di guerra, e agli articoli 3, 4 (paragrafo 1) e 7.

3.Ogni Alta Parte Contraente che eserciti tale diritto di deroga tiene pienamente informato il Segretario Generale del Consiglio d’Europa delle misure prese e dei motivi che le hanno ispirate. Essa deve parimenti informare il Segretario Generale del Consiglio d’Europa della data in cui queste misure hanno cessato d’essere in vigore e le disposizioni della Convenzione riacquistano piena applicazione.

16. Nessuna delle disposizioni degli articoli 10, il e 14 può essere considerata come vietante alle Alte Parti Contraenti di porre limitazioni all’attività politica degli stranieri.

17. Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come implicante il diritto per uno Stato, gruppo o individuo di esercitare un’attività o compiere un atto mirante alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o porre a questi diritti e a queste libertà limitazioni maggiori di quelle previste in detta Convenzione.

18. Le limitazioni che, in base alla presente Convenzione, sono poste a detti diritti e libertà non possono essere applicate che per lo scopo per il quale sono state previste.

TITOLO II

19. Al fine d’assicurare il rispetto degli impegni risultanti dalla presente Convenzione per le Alte Parti Contraenti, è istituita:

a)una Commissione europea dei Diritti dell’Uomo, denominata “ la Commissione ”;

b)una Corte europea dei Diritti dell’Uomo, denominata “ la Corte

TITOLO III

20. La Commissione si compone di un numero di membri eguale a quello delle Alte Parti Contraenti. La Commissione non può comprendere più di un cittadino dello stesso Stato.

21. 1. I membri della Commissione sono eletti dal Comitato dei Ministri a maggioranza assoluta dei voti, su una lista di nomi presentata dall’Ufficio di presidenza dell’Assemblea Consultiva; ogni gruppo di rappresentanti delle Alte Parti Contraenti all’Assemblea Consultiva presenta tre candidati, almeno due dei quali devono essere della sua nazionalità.

2.Nella misura in cui è applicabile, la stessa procedura è seguita per completare la Commissione nel caso in cui altri Stati diventino in seguito Parti della presente Convenzione e per provvedere ai seggi divenuti vacanti.

22.1. I membri della Commissione sono eletti per un periodo di sei anni. Essi sono rieleggibili. Tuttavia, per quanto concerne i membri designati alla prima elezione, le funzioni di sette membri scadranno al termine di tre anni.

2.I membri le cui funzioni devono scadere al termine del periodo iniziale ditte anni, so no estratti a sorte dal Segretario Generale del Consiglio d’Europa immediatamente dopo l’espletamento della prima elezione.

3.Al fine di assicurare nella misura del possibile il rinnovo di una metà della Commissione ogni tre anni, il Comitato dei Ministri può, prima di procedere ad ogni ulteriore elezione, decidere che uno o più mandati dei membri da eleggere abbiano una durata diversa da quella di sei anni, senza tuttavia che questa durata possa eccedere nove anni o essere inferiore a tre anni (1).

4.Nel caso in cui sia necessario conferire più mandati, e il Comitato dei Ministri applichi il paragrafo precedente, la ripartizione dei mandati avviene mediante estrazione a sorte effettuata dal Segretario Generale del Consiglio d’Europa immediatamente dopo l’elezione (2).

5.Il membro della Commissione eletto in sostituzione di un membro che non abbia completato il periodo delle sue funzioni, rimane in carica fino alla scadenza del periodo di mandato del suo predecessore (3).

6.I membri della Commissione restano in funzione fino a che i loro posti non siano stati ricoperti. Anche successivamente essi continuano a trattare gli affari di cui sono stati già investiti, sino alla loro conclusione (4).

11-2) Gli attuali paragrafi 3 e 4 sono stati inseriti dall’art. I del Protocollo. 5.

13-4) Gli attuali paragrafi 5 e 6 figuravano nel testo originario come paragrafi 3 e 4.

La loro numerazione è stata modificata dall’att. 2 del Protocollo o. 5.

23. I membri della Commissione partecipano ad essa a titolo personale.

24. Ogni Parte Contraente può deferire alla Commissione, attraverso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa, cigni inosservanza delle disposizioni della presente Convenzione che essa ritenga possa essere imputata ad un’altra Parte Contraente.

25. 1. La Commissione può essere investita di una domanda indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa da ogni persona fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppo di privati, che pretenda d’essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti Contraenti dei diritti riconosciuti nella presente Convenzione, nel caso in cui l’Alta Parte Contraente chiamata in causa abbia dichiarato di riconoscere la competenza della Commissione in tale materia (1). Le Alte Parti Contraenti che hanno sottoscritto una tale dichiarazione s’impegnano a non ostacolare in alcun modo l’effettivo esercizio ditale diritto [27, 29, 631.

2.Queste dichiarazioni possono essere fatte anche per un periodo determinato (2).

3.Esse sono depositate presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa che ne trasmette copia alle Alte Parti Contraenti e ne assicura la pubblicazione.

4.La Commissione non eserciterà la competenza che le è attribuita dal presente articolo che quando almeno sei Alte Parti Contraenti si troveranno vincolate dalla dichiarazione prevista nei paragrafi precedenti (3).

26. la Commissione non può essere adita che dopo l’esaurimento delle vie di ricorso interne, qual è inteso secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti ed entro un periodo di sei mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva [27].

27. 1. La Commissione non ritiene alcuna domanda avanzata sulla base dell’articolo 25 quando:

a)è anonima;

b) è essenzialmente la stessa di una precedentemente esaminata dalla Commissione o già sottoposta ad un’altra istanza internazionale d’inchiesta o di regolamentazione e non contiene fatti nuovi.

2.La Commissione dichiara irricevibile ogni domanda avanzata sulla base dell’articolo 25 quand’essa giudichi tale domanda incompatibile con le disposizioni della presente Convenzione, manifestamente infondata o abusiva.

3.La Commissione respinge ogni domanda che consideri irricevibile in base all’articolo 26 [29].

28. 1. Nel caso in cui la Commissione accolga la domanda:

a)al fine di stabilire i fatti, procede ad un esame della domanda in contraddittorio con i rappresentanti delle Parti e, se del caso, a un’inchiesta per la quale tutti gli Stati interessati forniranno tutte le facilitazioni necessarie, dopo uno scambio di vedute con la Commissione;

b)essa si mette a disposizione degli interessati per pervenire ad una regolamentazione amichevole della controversia sulla base del rispetto dei diritti dell’uomo quali li riconosce la presente Convenzione [30].

29. Dopo aver accolto un ricorso presentato in applicazione dell’articolo 25, la Commissione può tuttavia decidere all’unanimità di respingerlo se, nel corso dell’esame, essa constati l’esistenza di uno dei motivi di irricevibilità previsti all’articolo 27 [34].

In tal caso, la decisione è comunicata alle parti (1).

(1)Articolo cosi risultante in seguito alla sostituzione del testo originario ad opera dell’ari. I del Protocollo n. 3. Il testo originario era il seguente: “ 1. La Commissione adempie alle funzioni previste dall’art. 28 per mezzo di una sottocommissione composta di sette membri della Commissione. 2. Ogni interessato può designare un membro di sua scelta a far pane della sottocommissione. 3. Gli altri membri sono designati per sorteggio secondo le disposizioni stabilite dal regolamento interno della Commissione ”.

30. Se consegue una regolamentazione amichevole conforme all’articolo 28, la Commissione (1) stende un rapporto che è trasmesso agli Stati interessati, al Comitato dei Ministri ed al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, per la pubblicazione. Tale rapporto si limita ad una breve esposizione dei fatti e della soluzione adottata.

(I) La parola Commissione è stata sostituita alla parola sottocommissione del testo iniziale ad opera dell’art. 2 del Protocollo e. 3.

31. 1. Se non si è potuta avere una soluzione, la Commissione redige un rapporto nel quale constata i fatti e formula un parere sulla questione se i fatti constatati comportino, da parte dello Stato interessato, una violazione delle obbligazioni che gli incombono in base alla Convenzione. Le opinioni di tutti i membri della Commissione su tale punto possono essere espresse nel rapporto.

2.Il rapporto è trasmesso al Comitato dei Ministri; esso è anche comunicato agli Stati interessati che non hanno però la facoltà di pubblicarlo.

3.Trasmettendo il rapporto al Comitato dei Ministri, la Commissione può formulare le proposte che essa giudica opportune.

32.1. Se, entro un periodo di tre mesi a partire dalla trasmissione del rapporto della Commissione al Comitato dei Ministri [47], la controversia non è deferita alla Corte in applicazione dell’articolo 48 della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri prende, con una deliberazione a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti aventi diritto di partecipare al Comitato, una decisione sulla questione se si sia avuta o meno una violazione della Convenzione.

2.In caso affermativo, il Comitato dei Ministri fissa un periodo entro il quale l’Alta Parte Contraente interessata deve prendere le misure che la decisione del Comitato dei Ministri comporta.

3.Se l’Alta Parte Contraente interessata non ha adottato misure soddisfacenti nel periodo stabilito, il Comitato dei Ministri dà alla sua decisione iniziale, con la maggioranza sopra prevista al paragrafo I, il seguito che esso comporta e pubblica il rapporto.

4.Le Alte Parti Contraenti si impegnano a considerare come obbligatoria nei loro confronti ogni decisione che il Comitato dei Ministri può prendere in applicazione dei precedenti paragrafi.

33. La Commissione si riunisce a porte chiuse.

34. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 29, le decisioni della Commissione sono prese a maggioranza dei membri presenti e volanti (1).

(1) lesto così risultante in seguito alle variazioni apportate ad opera dell’art. 3 del Protocollo e. 3. 11 testo iniziale era del seguente tenore: “ Le decisioni della Commissione sono prese a maggioranza dei membri presenti e volanti; le decisioni della sottocommissione sono prese a maggioranza dei suoi membri ”.

35. La Commissione si riunisce quando le circostanze l’esigono. Essa è convocata dal Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

36. La Commissione stabilisce il proprio regolamento interno.

37. Il segretariato della Commissione è assicurato dal Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

TITOLO IV

38.. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo si compone di un numero di giudici eguale a quello dei Membri del Consiglio d’Europa. Essa non può comprendere più di un cittadino di uno stesso Stato.

39. 1. I membri della Corte sono eletti dall’Assemblea Consultiva a maggioranza dei voti espressi su una lista di persone presentata dai Membri del Consiglio d’Europa; ciascuno dei Membri deve presentare tre candidati, due almeno dei quali suoi cittadini.

2.Nella misura in cui è applicabile, la stessa procedura è seguita per completare la Corte in caso di ammissione di nuovi Membri al Consiglio d’Europa e per coprire i seggi rimasti vacanti.

3.I candidati dovranno godere della più alta considerazione murale e possedere i requisiti richiesti per l’esercizio delle più alte funzioni giudiziarie o essere dei giureconsulti di riconosciuta competenza.

40. 1. I membri della Corte sono eletti per un periodo di nove anni. Essi sono rieleggibili. Tuttavia, per ciò che concerne i membri designati con la prima elezione, le funzioni di quattro di essi scadranno al termine dei tre anni, quelle di quattro altri membri scadranno dopo sei anni.

2.1 membri le cui funzioni devono scadere al termine dei periodi iniziali di tre e sei anni sono estratti a sorte dal Segretario Generale del Consiglio d’Europa, immediatamente dopo l’espletamento della prima elezione.

3.Al fine di assicurare nella misura del possibile il rinnovo di un terzo, della Corte ogni tre anni, l’Assemblea Consultiva può prima di procedere ad ogni ulteriore elezione, decidere che uno o più mandati dei membri da eleggere abbiano una durata diversa da quella di nove anni, senza tuttavia che possa eccedere dodici anni o essere inferiore a sei anni (1).

4.Nel caso in cui sia necessario confrontare più candidati e I ‘Assemblea Consultiva applichi il paragrafo precedente, la ripartizione dei mandati avviene mediante estrazione a sorte effettuata dal Segretario Generale del Consiglio d’Europa immediatamente dopo l’elezione (2).

5.lI membro della Corte eletto in sostituzione d’un membro che non abbia completato il periodo delle sue funzioni, rimane in carica fino alla scadenza del periodo di mandato del suo predecessore (3).

6.1 membri della Corte restano in funzione fino a che i loro posti siano stati ricoperti. Anche successivamente essi continuano a trattare gli affari di cui sono già investiti, fino alla loro conclusione (4).

11-2) Gli attuali paragrafi 3 e 4 sono stati inseriti ad opera dell’art. 3 del Protocollo e. 5.

(3-4) Gli attuali paragrafi 5 e 6 figuravano nel testo originario come paragrafi 3 e 4.

La loro numerazione è stata modificata ad opera dell’ari. 4 del Protocollo a. 5.

41. La Corte elegge il suo Presidente e il suo Vice-Presidente per un periodo di tre anni. Essi sono rieleggibili.

42. I membri della Corte ricevono un’indennità per ogni giorno di funzioni, il cui ammontare sarà determinato dal Comitato dei Ministri.

43. Per la trattazione di ogni affare che le viene sottoposto, la Corte si costituisce in una Camera composta di sette giudici. Ne fanno parte d’ufficio il giudice della nazionalità di ogni Stato interessato o, se un tale giudice manchi, una persona scelta dallo Stato per parteciparvi come giudice; i nomi degli altri giudici sono estratti a sorte dal Presidente, prima dell’inizio dell’esame dell’affare.

44. Solo le Alte Parti Contraenti e la Commissione hanno qualità per presentarsi dinanzi alla Corte.

45. La competenza della Corte si estende a tutti gli affari concernenti l’interpretazione e l’applicazione della presente Convenzione che le Alte Parti Contraenti o la Commissione sottopongano ad essa nelle condizioni previste dall’articolo 48.

46.1. Ogni Alta Parte Contraente può, in qualsiasi momento, dichiarare di riconoscere come obbligatoria di pieno diritto e senza convenzione speciale, la giurisdizione della Corte su tutti gli affari concernenti l’interpretazione e l’applicazione della presente Convenzione (1).

2.Le dichiarazioni di cui sopra possono essere fatte incondizionatamente oppure sotto condizione di reciprocità da parte di più Alte Parti Contraenti o di determinate Alte Parti Contraenti o per un periodo determinato (2).

3.Tali dichiarazioni saranno depositate presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa che ne trasmetterà copia alle Alte Parti Contraenti.

11-2) Per le dichiarazioni effettuate dall’Italia v. nota 1-2 sub art. 25 della presente Convenzione.

47. La Corte non può essere investita di un affare che dopo la constatazione, fatta dalla Commissione, del fallimento della composizione amichevole ed entro il periodo ditte mesi previsto dall’articolo 32.

48. A condizione che l’Alta Parte Contraente interessata, se non è che una, o le Alte Parti Contraenti interessate, se sono più d’una, siano soggette alla giurisdizione obbligatoria della Corte o, in mancanza di ciò, con il consenso dell’Alta Parte Contraente interessata, se non è che una, o delle Alte Parti contraenti interessate, se sono più d’una, la Corte può essere adita [32, 451:

a)dalla Commissione;

b)da un’Alta Parte Contraente di cui la parte lesa è cittadino;

c)da un’Alta Parte Contraente che ha fatto ricorso alla Commissione;

d) da un’Alta Parte Contraente chiamata in causa.

49. In caso di contestazione sulla questione della propria competenza, la Corte decide.

50. Se la decisione della Corte dichiara che una decisione presa o una misura ordinata da una autorità giudiziaria o da ogni altra autorità di una Parte Contraente si trova interamente o parzialmente in contrasto con obbligazioni che derivano dalla presente Convenzione, e se il diritto interno di detta Parte non permette che in modo incompleto di eliminare le conseguenze di tale decisione o di tale misura, la decisione della Corte accorda, quando è il caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.

51. 1. La decisione della Corte espone i motivi sui quali è fondata.

2.Se la decisione non esprime in tutto o in parte l’opinione unanime dei giudici, ogni giudice avrà il diritto di unirvi la sua opinione individuale.

52. La decisione della Corte è definitiva.

53. Le Alte Parti Contraenti si impegnano a conformarsi alle decisioni della Corte nelle controversie nelle quali sono parti.

54. La decisione della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne sorveglia l’esecuzione.

55. La Corte stabilisce il suo regolamento e fissa la sua procedura.

56. 1. La prima elezione dei membri della Corte avrà luogo dopo che le dichiarazioni delle Alte Parti Contraenti previste all’articolo 46 avranno raggiunto il numero di Otto (1).

2.La Corte non potrà essere udita prima di tale elezione.

1) Ciò si è verificato in data 3settembre1958.

57. Ogni Alta Parte Contraente, su domanda del Segretario Generale del Consiglio d’Europa, fornirà le spiegazioni richieste sul modo in cui il proprio diritto interno assicura la effettiva applicazione di tutte le disposizioni della presente Convenzione.

58. Le spese della Commissione e della Corte sono a carico del Consiglio d’Europa.

59. I membri della Commissione e della Corte godono, durante l’esercizio delle loro funzioni, dei privilegi e delle immunità previsti all’articolo 40 dello Statuto del Consiglio d’Europa e negli Accordi conclusi in virtù di tale articolo.

60. Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione può essere interpretata come recante pregiudizio o limitazione ai diritti dell’uomo e alle libertà fondamentali che possano essere riconosciuti in base a leggi di qualunque Stato Contraente o da altri accordi internazionali di cui tale Stato sia parte.

61. Nessuna disposizione della presente Convenzione porta pregiudizio ai poteri conferiti al Comitato dei Ministri dallo Statuto del Consiglio d’Europa.

62. Le Alte Parti Contraenti rinunziano reciprocamente, salvo compromesso speciale, a prevalersi dei trattati, convenzioni o dichiarazioni fra di loro esistenti, in vista di sottomettere, per via di ricorso, una controversia nata dall’interpretazione o dall’applicazione della presente Convenzione ad una procedura di regolamento diversa da quelle previste da detta Convenzione

63.1. Ogni Stato, al momento della ratifica o in ogni momento successivo, può dichiarare, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, che la presente Convenzione troverà applicazione in tutti i territori o in determinati di cui assicura le relazioni internazionali.

2. La Convenzione si applicherà al territorio o ai territori designati nella notifica a partire dal trentesimo giorno successivo alla data in cui il segretario Generale del Consiglio di Europa avrà ricevuto tale notifica.

3.In detti territori le disposizioni della presente Convenzione saranno applicate tenendo conto delle necessità locali.

4.Ogni Stato che ha fatto una dichiarazione conforme al primo paragrafo di questo articolo può, in ogni momento, dichiarare relativamente a uno o a più territori previsti in tale dichiarazione che accetta la competenza della Commissione a conoscere dei ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni non governative, o di gruppi di privati in conformità all’articolo 25 della presente Convenzione [65].

64. 1. Ogni Stato, al momento della firma della presente Convenzione o del deposito del suo strumento di ratifica, può formulare una riserva riguardo ad una particolare disposizione della Convenzione, nella misura in cui una legge in quel momento in vigore sul suo territorio non sia conforme a tale disposizione. Le riserve di carattere generale non sono autorizzate in base al presente articolo.

2.Ogni riserva emessa in conformità al presente articolo comporta un breve esposto della legge in questione.

65.1. Un’Alta Parte Contraente non può denunciare la presente Convenzione che dopo un periodo di cinque anni a partire dalla data d’entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti e dando un preavviso di sei mesi mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa che ne informa le Alte Parti Contraenti.

2.Tale denuncia non può avere l’effetto di svincolare l’Alta Parte Contraenti interessata dalle obbligazioni Contenuti nella presente Convenzione in ciò che concerne qualunque fatto che, potendo costituire una violazione di queste obbligazioni. fosse stato compiuto da essa anteriormente alla data in cui la denuncia produce il suo effetto.

3.Con la medesima riserva cessa d’esser Parte della presente Convenzione ogni Parte Contraente che cessi d’essere Membro del Consiglio d’Europa.

4.La Convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dei precedenti paragrafi relativamente a ogni territorio nel quale sia stata dichiarata applicabile in base all’articolo 63.

66. I. La presente Convenzione è aperta alla firma dei Membri del Consiglio d’Europa. Essa sarà ratificata. Le ratifiche saranno depositate presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

2.La presente Convenzione entrerà in vigore dopo il deposito di dieci strumenti di ratifica (1).

3.Per ogni firmatario che la ratificherà successivamente, la Convenzione entrerà in vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica (2).

4.Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà a tutti i Membri del Consiglio d’Europa l’entrata in vigore Iella Convenzione, i nomi delle Alte Parti Contraenti che l’avranno ratificata, come anche il deposito di ogni altro strumento di ratifica che si sia avuto successivamente

(1) L’entrata in vigore internazionale ha avuto luogo il 3 settembre 1953.

(2) Per l’Italia la Convenzione è entrata in vigore il 26 ottobre 1955.

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