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Home > Documenti > La Conferenza di San Remo, 1922 La Conferenza di San Remo, 1922EstrattoDa: The Arab-Israeli Reader, redatto da Walter Laqueur, New York 1976, pps 34-42. [NB: Questa è una versione ridotta del completo Accordo di San Remo] La Conferenza di San Remo decise il 24 Aprile 1920 di assegnare il Mandato [per la Palestina] per conto della Lega delle Nazioni alla Gran Bretagna. I termini del Mandato furono discussi anche cogli Stati Uniti che non erano membri della Lega. Un testo convenuto fu confermato dal Consiglio della Lega delle Nazioni il 24 Luglio 1922 e divenne operativo nel Settembre 1923. Il Consiglio della Lega di Nazioni: Poiché le principali Potenze Alleate si sono accordate, al fine di dare effetto alle disposizioni dell'Articolo 22 del Patto della Lega delle Nazioni, per affidare a un Mandatario, scelto dalle dette Potenze, l'amministrazione del territorio della Palestina che precedentemente appartenne all'Impero turco entro i confini che potranno essere da loro determinati; e Poiché le principali Potenze Alleate si sono anche accordate che il Mandatario debba essere responsabile per dare effetto alla dichiarazione originalmente fatta il 2 Novembre 1917 dal Governo di Sua Maestà Britannica e adottata dalle dette potenze, in favore della costituzione in Palestina di una nazione per il popolo ebreo, essendo chiaramente inteso che nulla dovrebbe essere fatto a pregiudizio dei diritti civili e religiosi delle comunità non-ebree esistenti in Palestina o dei diritti e status politico goduto dagli ebrei in qualsiasi altro paese; e Poiché con ciò è stato dato riconoscimento alla connessione storica del popolo ebreo con la Palestina e alle basi per ricostituire la loro nazione in quel paese; e Poiché le principali Potenze Alleate hanno scelto Sua Maestà Britannica come Mandatario per la Palestina; e Poiché il mandato nei confronti della Palestina è stato formulato nei termini seguenti ed è stato sottoposto al Consiglio della Lega per approvazione; e Poiché Sua Maestà Britannica ha accettato il mandato nei confronti della Palestina e ha cominciato ad esercitarlo per conto della Lega di Nazioni in conformità alle disposizioni seguenti; e Poiché dall'Articolo 22 summenzionato (paragrafo 8), è previsto che il grado di autorità, controllo o amministrazione da esercitarsi dal Mandatario, non essendovi stato precedente accordo tra i Membri della Lega, sarà definito esplicitamente dal Consiglio della Lega di Nazioni; Confermando detto Mandato, definisce i suoi termini come seguono: Articolo 1.Il Mandatario avrà i pieni poteri di legislazione e di amministrazione, fatta salva la loro limitazione derivante dai termini di questo mandato. Articolo 2.Il Mandatario sarà responsabile per mettere il paese in condizioni politiche, amministrative e economiche tali che assicurino la costituzione della nazione, come disposto nel preambolo e lo sviluppo di istituzioni auto-governanti e anche per la salvaguardia dei diritti civili e religiosi di tutti gli abitanti della Palestina, senza distinzione di razza e religione. Articolo 3.Il Mandatario, fino a quando le circostanze lo permetteranno, incoraggerà l'autonomia locale. Articolo 4.Un'apposita agenzia ebrea sarà riconosciuta come persona giuridica con lo scopo di consigliare e cooperare con l'Amministrazione della Palestina in questioni economiche, sociali e altre concernenti la costituzione della nazione ebrea e gli interessi della popolazione ebrea in Palestina e, sempre soggetta al controllo dell'Amministrazione, assistere e prendere parte allo sviluppo del paese. L'Organizzazione Sionista, fin tanto che la sua organizzazione e costituzione siano adeguate nell'opinione del mandatario, sarà riconosciuta come tale agenzia. Procederà alla consultazione col Governo di Sua Maestà Britannica per assicurare la cooperazione di tutti gli ebrei disposti a collaborare alla costituzione della nazione ebrea. Articolo 5.Il Mandatario sarà responsabile per fare in modo che nessun territorio della Palestina sarà ceduto o affittato a, o in qualsiasi modo messo sotto il controllo di un Governo di qualsiasi Potenza straniera. Articolo 6.L'Amministrazione della Palestina, nell'assicurare che i diritti e la posizione di altre parti della popolazione non siano pregiudicate, faciliterà l'immigrazione ebrea sotto condizioni appropriate e incoraggerà, in co-operazione con l'agenzia ebrea indicata nell'Articolo 4, la prossima sistemazione degli ebrei sulla terra, incluse terre dello Stato e terre incolte non richieste per scopi pubblici. Articolo 7.L'Amministrazione della Palestina sarà responsabile per decretare una legge sulla nazionalità. Sarà incluso nelle disposizioni di questa legge quadro come facilitare l'acquisizione della cittadinanza palestinese da parte di ebrei che prendano la loro residenza permanente in Palestina. Articolo 8.I diritti e l'immunità degli stranieri, inclusi i benefici di giurisdizione e protezione consolare precedentemente goduti dalla Capitolazione o uso nell'Impero Ottomano, non saranno applicabili in Palestina. A meno che le Potenze i cui cittadini godettero i summenzionati privilegi il 1 Agosto 1914, avranno precedentemente rinunciato al loro ristabilimento o si saranno accordate per la loro non applicazione per uno specifico periodo, questi diritti e immunità possono, all'espirazione del mandato, essere riattivati immediatamente nella loro interezza o con modifiche sulle quali si accordino le Potenze interessate. Articolo 9.Il Mandatario sarà responsabile per fare in modo che il sistema giudiziario stabilito in Palestina assicuri agli stranieri, così come ai nativi, una garanzia completa dei propri diritti. Articolo 10.Pendente la creazione di speciali accordi d'estradizione che si riferiscono alla Palestina, i trattati d'estradizione in vigore tra il mandatario e altre potenze straniere si applicheranno alla Palestina. Articolo 11.L'Amministrazione della Palestina prenderà le misure necessarie per salvaguardare gli interessi della comunità in riferimento allo sviluppo del paese e, soggetto a qualsiasi obbligazione internazionale accettata dal Mandatario, avrà il pieno potere per provvedere alla proprietà pubblica o al controllo di alcune delle risorse naturali del paese o ai lavori, servizi e utilità pubbliche stabilite o in procinto di essere stabilite. Introdurrà un sistema agrario adatto alle necessità del paese con riguardo, fra le altre cose, alla desiderabilità di promuovere lo stanziamento e la coltura intensiva della terra. L'Amministrazione può trovare un accordo con l'agenzia ebrea menzionata nell'Articolo 4 per costruire o operare, con termini giusti ed equi, qualsiasi lavoro, servizio e utilità pubblica e sviluppare alcune delle risorse naturali del paese, fin tanto che queste questioni non siano intraprese direttamente dall'Amministrazione. Qualunque di tali accordi dovrà prevedere che nessun profitto distribuito da tale agenzia, direttamente o indirettamente, eccederà una tariffa ragionevole di interesse sul capitale e qualsiasi profitto ulteriore sarà da essa utilizzato per il beneficio del paese in modo approvato dall'Amministrazione. Articolo 12.Al Mandatario sarà affidato il controllo delle relazioni estere della Palestina, e il diritto di emettere exequatur a consoli nominati da Potenze straniere. Avrà titolo anche per la protezione diplomatica e consolare dei cittadini della Palestina quando si trovino fuori dai propri confini territoriali. Articolo 13.Tutta la responsabilità connessa coi Luoghi Santi ed edifici o luoghi religiosi in Palestina, inclusa quella di preservare i diritti esistenti e di assicurare libero accesso ai Luoghi Santi, edifici e luoghi religiosi e il libero esercizio del culto, assicurate le necessità di ordine pubblico e decoro, è assunto dal Mandatario che sarà responsabile solamente verso la Lega delle Nazioni per tutte le questioni connesse con quanto indicato, statuito che nulla in questo articolo preverrà il Mandatario da raggiungere accordi che possa ritenere ragionevoli con l'Amministrazione allo scopo di rendere effettive le disposizioni di questo articolo; è anche statuito che nulla in questo Mandato sarà determinato che conferisca all'autorità del Mandatario d'interferire con la struttura o la gestione degli edifici sacri solamente musulmani, le cui immunità sono garantite. Articolo 14.Una Commissione speciale sarà nominata dal Mandatario per studiare, definire e determinare i diritti e le richieste relative ai Luoghi Santi e i diritti e le richieste che si riferiscono alle diverse comunità religiose in Palestina. Il metodo di nomina, di composizione e delle funzioni di questa Commissione sarà sottoposto al Consiglio della Lega per la sua approvazione e la Commissione non sarà nominata o eserciterà le proprie funzioni senza l'approvazione del Consiglio. Articolo 15.Il Mandatario farà in modo che la completa libertà di coscienza e il libero esercizio di tutte le forme di culto, sottoposte solamente al mantenimento dell'ordine pubblico e dei costumi siano assicurati a tutti. Nessuna discriminazione di qualsiasi genere sarà fatta tra gli abitanti della Palestina in ragione della razza, religione o lingua. Nessuna persona sarà esclusa dalla Palestina per l'unica ragione del suo credo religioso. Il diritto di ciascuna comunità a mantenere le proprie scuole per l'istruzione dei propri membri nella propria lingua, posto che si adeguino ai requisiti didattica di natura generale determinati dall'Amministrazione imporre, non sarà negato o danneggiato. Articolo 16.Il Mandatario sarà responsabile per l'esercizio della supervisione su istituzioni religiose e di beneficenza di tutte le fedi in Palestina che può essere richiesta per il mantenimento dell'ordine pubblico e il buono governo. Sottoposta a tale supervisione, nessuna misura sarà presa in Palestina per ostruire o interferire con l'attività di tali istituzioni o discriminare qualsiasi loro rappresentante o membro in ragione della sua religione o nazionalità. Articolo 17.L'Amministrazione della Palestina può organizzare su base volontaria le forze necessarie per la conservazione della pace e dell'ordine, anche per la difesa del paese, soggette comunque alla soprintendenza del Mandatario, ma non le userà per scopi diversi da quelli sopra specificati salvo col beneplacito del Mandatario. A parte tali scopi, nessuna forza militare, navale o dell'aria sarà reclutata o mantenuta dall'Amministrazione della Palestina. Nulla in questo articolo precluderà l'Amministrazione della Palestina dal contribuire alle spese per il mantenimento delle forze del Mandatario in Palestina. Il Mandatario avrà titolo in qualsiasi tempo di usare le strade, ferrovie e porti della Palestina per il movimento delle forze armate e di trasporti di combustibile e approvvigionamenti. Articolo 18.Il Mandatario farà in modo che non ci sia discriminazione in Palestina contro i cittadini di qualsiasi Stato Membro della Lega delle Nazioni (incluse società incorporate sotto le sue leggi) in comparazione con quelli del Mandatario o di qualsiasi Stato straniero in questioni riguardanti la tassazione, il commercio o la navigazione, l'esercizio di industrie o professioni o nel trattamento di vascelli mercantili o aerei civili. Egualmente non ci sarà discriminazione in Palestina contro beni che provenienti da o destinati ad alcuno di detti Stati e ci sarà libertà di transito sotto condizioni eque attraverso l'area affidata. Soggetta a quanto detto e agli altri provvedimenti di questo mandato, l'Amministrazione della Palestina può, su consiglio del Mandatario, imporre tasse e dazi doganali che possano essere considerati necessari e compiere i passi che si possano ritenere migliori per promuovere lo sviluppo delle risorse naturali del paese e per salvaguardare gli interessi della popolazione. Può anche, su consiglio del Mandatario, concludere speciali accordi doganali con qualsiasi Stato il cui territorio nel 1914 era interamente incluso nella Turchia Asiatica o Arabia. Articolo 19.Il Mandatario aderirà per conto dell'Amministrazione della Palestina a qualsiasi convenzione internazionale generale già esistente o che possa essere conclusa in futuro con l'approvazione della Lega delle Nazioni e relative alla tratta degli schiavi, al traffico d'armi e munizioni o al traffico di droga o relativa all'equità commerciale, libertà di transito e navigazione, navigazione aerea e comunicazione postale, telegrafica e senza fili o proprietà letteraria, artistica o industriale. Articolo 20.Il Mandatario coopererà per conto dell'Amministrazione della Palestina, fino a che le condizioni religiose, sociali e altre lo permettano, all'esecuzione di qualsiasi politica comune adottata dalla Lega delle Nazioni per prevenire e combattere la malattia, incluse le malattie di piante e animali. Articolo 21.Il Mandatario assicurerà la promulgazione entro dodici mesi da questa data, e ne assicurerà l'esecuzione, di una Legge sulle Antichità basata sulle seguenti norme. Questa legge assicurerà uguaglianza di trattamento nella questione degli scavi e della ricerca archeologica ai cittadini di tutti gli Stati Membri della Lega delle Nazioni. Articolo 22.L'inglese, l'arabo e l'ebraico saranno le lingue ufficiali della Palestina. Qualsiasi dichiarazione o iscrizione in arabo su francobolli o moneta in Palestina sarà ripetuta in ebraico e qualsiasi dichiarazione o iscrizione in ebraico sarà ripetuta in arabo. Articolo 23.L'Amministrazione della Palestina riconoscerà i giorni santi delle rispettive comunità in Palestina come giorni legali di riposo per i membri di tali comunità. Articolo 24.Il Mandatario farà un rapporto annuale al Consiglio della Lega delle Nazioni a soddisfazione del Consiglio per le misure prese durante l'anno in esecuzione delle disposizioni del mandato. Copie di tutte le leggi e regolamentazioni promulgate o pubblicate durante l'anno saranno comunicate col rapporto. Articolo 25.Nei territori Iying tra la Giordania e il confine orientale della Palestina come deciso in via definitiva, il Mandatario avrà titolato, col beneplacito del Consiglio della Lega delle Nazioni, di posticipare o non applicare le disposizioni di questo mandato in quanto da esso considerate inapplicabili alle condizioni locali esistenti, e di applicare provvedimenti per l'amministrazione dei territori che potrà considerare appropriati a quelle condizioni, purché nessuna azione che sarà presa sia incompatibile con le disposizioni degli Articoli 15, 16 e 18. Articolo 26.Il Mandatario acconsente che in caso qualsiasi disputa di qualsiasi genere sorgesse tra il Mandatario e un altro Membro della Lega delle Nazioni che si riferisse all'interpretazione o all'applicazione del mandato, tale disputa se non può essere risolta con una negoziazione, sarà sottoposta alla Corte Permanente di Giustizia Internazionale prevista dall'Articolo 14 dell'Accordo della Lega di Nazioni. Articolo 27. Il beneplacito del Consiglio della Lega delle Nazioni è richiesto per qualsiasi modifica dei termini di questo mandato. Articolo 28.Nell'eventualità della terminazione del mandato col presente conferito al Mandatario, il Consiglio della Lega delle Nazioni emetterà le disposizioni che potrà ritenere necessarie per salvaguardare per sempre, sotto garanzia della Lega, i diritti assicurati dagli Articoli 13 e 14, e userà la sua influenza per assicurare, sotto la garanzia della Lega che il Governo della Palestina onorerà pienamente le obbligazioni finanziarie legittimamente sottoscritte dall'Amministrazione della Palestina durante il periodo del mandato, inclusi i diritti dei dipendenti pubblici alle pensioni o gratifiche. Il presente strumento sarà depositato in originale nell'archivio della Lega delle Nazioni e copie munite di certificato saranno spedite dal Segretario Generale della Lega delle Nazioni a tutti i Membri della Lega. Redatto A Londra il ventiquattresimo giorno di Luglio, mille novecento e ventidue |
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