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CARTA DELLE NAZIONI UNITE
Noi popoli delle Nazioni Unite, decisi
a salvare le future generazioni dal flagello della guerra, che per che
volte nel corso di questa , generazione ha portato indicibili
afflizioni all'umanità,
a riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella
dignità e nel valore della persona umana, nella eguaglianza dei
diritti degli uomini e delle donne e delle nazioni grandi e piccole, a
creare le condizioni in cui la giustizia ed il rispetto degli obblighi
derivanti dai trattati e dalle altre fonti del diritto internazionale
possano essere mantenuti, a promuovere il progresso sociale ed un
più elevato tenore di vita in una più ampia
libertà,
e per tali fini
a praticare la tolleranza ed a vivere in pace l'uno con l'altro in rapporti dì buon
vicinato, ad unire le nostre forze per mantenere la pace e la sicurezza
internazionale, ad assicurare, mediante l'accettazione di principi e
l'istituzione di sistemi, che la forza delle armi non sarà
usata, salvo che nell'interesse comune,
ad impiegare strumenti internazionali per promuovere il progresso
economico e sociale di tutti i popoli abbiamo risoluto di unire i
nostri sforzi per il raggiungimento di tali fini.
In conseguenza, i nostri rispettivi Governi, per mezzo dei loro
rappresentanti riuniti nella città di San Francisco e muniti di
pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato il
presente Statuto delle Nazioni Unite ed istituiscono con ciò
un'organizzazione internazionale che sarà denominata le Nazioni
Unite.
Capitolo I
Fini e principi
ART. 1
I fini delle Nazioni Unite sono:
1. Mantenere la pace e la sicurezza internazionale, ed a questo fine:
prendere efficaci misure collettive per prevenire e rimuovere le
minacce alla pace e per reprimere gli atti di aggressione o le altre
violazioni della pace, e conseguire con mezzi pacifici, ed in
conformità ai principi della giustizia e del diritto
internazionale, la composizione o la soluzione delle controversie o
delle situazioni internazionali che potrebbero portare ad una
violazione della pace.
2. Sviluppare tra le nazioni relazioni amichevoli fondate sui rispetto
dei principio dell'eguaglianza dei diritti e dell'autodecisione dei
popoli, e prendere altre misure atte a rafforzare la pace universale.
3. Conseguire la cooperazione internazionale nella soluzione dei
problemi internazionali di carattere economico, sociale, culturale od
umanitario, e nel promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza
distinzione di razza, di sesso, di lingua o di religione.
4 Costituire un centro per il coordinamento dell'attività delle nazioni volta al conseguimento di questi fini comuni.
ART. 2
L'Organizzazione ed i suoi Membri, nel perseguire i fini enunciati
nell'art. 1, devono agire in conformità ai seguenti principi:
1.Nessuna disposizione del presente Statuto autorizza le Nazioni Unite
ad intervenire in questioni che appartengano essenzialmente alla
competenza interna di uno Stato, né obbliga i Membri a
sottoporre tali questioni ad una procedura di regolamento in
applicazione del presente Statuto; questo principio non pregiudica
però l'applicazione di misure coercitive a norma del capitolo
VII.
Capitolo II
Membri dell'Organizzazione
ART. 3
Membri originari delle Nazioni Unite sono gli Stati che avendo
partecipato alla Conferenza delle Nazioni Unite per l'Organizzazione
Internazionale a San Francisco, od avendo precedentemente
firmato‘ la Dichiarazione delle Nazioni Unite del 1 gennaio 1942,
firmino il presente Statuto e lo ratifichino in conformità
all'art. 110.
ART. 4
1.Possono diventare Membri delle Nazioni Unite tutti gli altri Stati
amanti della pace che accettino gli obblighi del presente Statuto e
che, a giudizio dell'Organizzazione, siano capaci di adempiere tali
obblighi e disposti a farlo.
2.L'ammissione quale Membro delle Nazioni Unite di uno Stato che
adempia a tali condizioni è effettuata con decisione
dell'Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza.
ART. 5
Un Membro delle Nazioni Unite contro il quale sia stata intrapresa, da
parte del Consiglio di Sicurezza, un'azione preventiva o coercitiva
può essere sospeso dall'esercizio dei diritti e dei privilegi di
Membro da parte dell'Assemblea Generale su proposta del Consiglio di
Sicurezza. L'esercizio di questi diritti e privilegi può essere
ripristinato dal Consiglio di Sicurezza.
ART. 6
Un Membro delle Nazioni Unite che abbia persistentemente violato i
principi enunciati nel presente Statuto può essere espulso
dall'Organizzazione da parte dell'Assemblea Generale su proposta del
Consiglio di Sicurezza.
Capitolo III
Organi
ART. 7
1.Sono istituiti quali organi principali delle Nazioni Unite: una
Assemblea Generale, un Consiglio di Sicurezza, un Consiglio Economico c
Sociale, un Consiglio di Amministrazione Fiduciaria, una Corte
Internazionale di Giustizia ed un Segretariato.
2. Potranno essere istituiti, in conformità al presente Statuto, quegli organi sussidiari che si rivelassero necessari.
ART. 8
Le Nazioni Unite non potranno alcuna restrizione
all'ammissibilità di uomini e donne nei loro organi principali e
sussidiari, in qualsiasi qualità ed in condizioni di uguaglianza.
Capitolo IV
Assemblea Generale
Composizione
ART. 9
1.L'Assemblea Generale si compone di tutti i Membri delle Nazioni Unite.
2.Ogni Membro ha non più di cinque rappresentanti nell'Assemblea Generale.
Funzioni e poteri
ART. 10
L'Assemblea Generale può discutere qualsiasi questione od
argomento che rientri nei fini del presente Statuto, o che abbia
riferimento ai poteri ed alle funzioni degli organi previsti dal
presente Statuto, e, salvo quanto disposto dall'art. 12, può
fare raccomandazioni ai Membri delle Nazioni Unite od al Consiglio di
Sicurezza, o agli uni ed all'altro, su qualsiasi di tali questioni od
argomenti.
ART. 11
1.L'Assemblea Generale può esaminare i principi generali di
cooperazione per il mantenimento della pace e della sicurezza
internazionale, ~ compresi i principi regolanti il disarmo e la
disciplina degli armamenti, e può fare, riguardo a tali
principi, raccomandazioni sia ai Membri. sia al Consiglio di Sicurezza,
sia agli uni ed all'altro.
2.L'Assemblea Generale può discutere ogni questione relativa ai
mantenimento della pace e della sicurezza internazionale che le sia
sottoposta da qualsiasi Membro delle Nazioni Unite o dal Consiglio di
Sicurezza, o da uno Stato che non sia Membro delle Nazioni Unite in
conformità all'art. 35, ~ 2, e, salvo quanto disposto nell'art.
12, può fare raccomandazioni riguardo a qualsiasi questione del
genere allo Stato od a2li Stati interessati, od al Consiglio di
Sicurezza, o agli uni ed all'altro. Qualsiasi questione del genere per
cui si renda necessaria un'azione deve essere deferita al Consiglio di
Sicurezza da parte dell'Assemblea Generale, prima o dopo la discussione.
3.L'Assemblea Generale può richiamare l'attenzione del Consiglio
di Sicurezza sulle situazioni che siano suscettibili di mettere in
pericolo la pace e la sicurezza internazionale.
4.I poteri dell'Assemblea Generale stabiliti in quest'articolo non limitano la portata generale dell'art. 10.
ART. 12
1.Durante l'esercizio da parte del Consiglio di Sicurezza delle
funzioni assegnategli dal presente Statuto, nei riguardi di una
controversia o situazione qualsiasi, l'Assemblea Generale non deve fare
alcuna raccomandazione riguardo a tale controversia o situazione, a
meno che non ne sia richiesta dal Consiglio di Sicurezza.
2.Il Segretario Generale, con il consenso del Consiglio di Sicurezza,
informa l'Assemblea Generale, ad ogni sessione, di tutte le questioni
relative al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale,
di cui stia trattando il Consiglio di Sicurezza, ed informa del pari
l'Assemblea Generale, o i Membri delle Nazioni Unite se l'Assemblea
Generale non è in sessione, non appena il Consiglio di Sicurezza
cessi dai trattare tali questioni.
ART. 13
1.L'Assemblea Generale intraprende studi e fa raccomandazioni allo scopo di:
a)promuovere la cooperazione internazionale nel campo politico ed
incoraggiare lo sviluppo progressivo del diritto internazionale e la
su. codificazione;
b)sviluppare la cooperazione internazionale nei campi economico
sociale, culturale, educativo e della sanità pubblica, e
promuovere il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali per tutti senza distinzione di razza, di sesso, di lingua
o di religione.
2.Gli ulteriori compiti, funzioni e poteri dell'Assemblea Generale
rispetto alle materie indicate nel precedente § 1 b) sono
stabiliti nei capitoli IX e X.
ART. 14
Subordinatamente alle disposizioni dell'art. 12, l'Assemblea Generale
può raccomandare misure per il regolamento pacifico di qualsiasi
sanzione che, indipendentemente dalla sua origine, essa ritenga
suscettibile di pregiudicare il benessere generale o le relazioni
amichevoli tra le nazioni, ivi comprese le situazioni risultanti da una
violazione delle disposizioni del presente Statuto che enunciano i fini
ed i principi delle Nazioni Unite.
ART. 15
1.L'Assemblea Generale riceve ed esamina le relazioni annuali e
speciali del Consiglio di Sicurezza; queste relazioni comprendono un
reso conto delle misure decise od intraprese dal Consiglio di Sicurezza
per mantenere la pace e la sicurezza internazionale.
2.L'Assemblea Generale riceve ed esamina le relazioni degli altri organi delle Nazioni Unite.
ART. 16
L'Assemblea Generale adempie quelle funzioni, concernenti il regime
internazionale di amministrazione fiduciaria, che ad essa sono
attribuite dai capitoli XII e XIII, compresa l'approvazione delle
convenzioni di amministrazione fiduciaria per le zone non designate
come strategiche.
ART. 17
1.L'Assemblea Generale esamina ed approva il bilancio dell'Organizzazione.
2.Le spese dell'Organizzazione sono sostenute dai Membri secondo la ripartizione fissata dall'Assemblea Generale.
3.L'Assemblea Generale esamina ed approva tutti gli accordi finanziari
e di bilancio con gli istituti specializzati previsti all'art. 57, ed
esamina i bilanci amministrativi di tali istituti specializzati al fine
di fare ad essi delle raccomandazioni.
Votazione
ART. 18
1.Ogni membro dell‘Assemblea Generale dispone di un voto.
2.Le decisioni dell'Assemblea Generale su questioni importanti sono
prese a maggioranza di due terzi dei membri presenti e votanti. Tali
questioni comprendono: le raccomandazioni riguardo al mantenimento
della pace e della sicurezza internazionale, l'elezione dei membri non
permanenti del Consiglio di Sicurezza, l'elezione dei membri del
Consiglio Economico e Sociale, l'elezione dei membri del Consiglio di
Amministrazione Fiduciaria a norma del § 1 c) dell'art. 86,
l'ammissione di nuovi Membri delle Nazioni Unite, la sospensione dei
diritti e dei privilegi di Membro, l'espulsione di Membri, le questioni
relative al funzionamento del regime di amministrazione fiduciaria e le
questioni di bilancio.
3.Le decisioni su altre questioni, compresa la determinazione di
categorie addizionali di questioni da decidersi a maggioranza di due
terzi, sono prese a maggioranza dei membri presenti e votanti.
ART. 19
Un Membro delle Nazioni Unite che sia in arretrato nel pagamento dei
suoi contributi finanziari all'Organizzazione non ha voto
nell'Assemblea Generale se l'ammontare dei suoi arretrati eguagli o
superi l'ammontare dei contributi da lui dovuti per i due anni interi
precedenti. L'Assemblea Generale può, nondimeno, permettere a
tale Membro di votare, se riconosca che la mancanza del pagamento
è dovuta a circostanze indipendenti dalla sua volontà.
Procedura
ART. 20
L'Assemblea Generale si riunisce in sessioni ordinarie annuali ed in
sessioni speciali ove le circostanze lo richiedano. Le sessioni
speciali sono convocate dal Segretario Generale su richiesta del
Consiglio di Sicurezza o della maggioranza dei Membri delle Nazioni
Unite.
ART. 21
L'Assemblea Generale stabilisce il proprio regolamento. Essa elegge il suo Presidente per ogni sessione.
ART. 22
L'Assemblea Generale può istituire gli organi sussidiari che ritenga necessari per l'adempimento delle sue funzioni.
Capitolo V
Consiglio di Sicurezza
Composizione
ART. 23
1.Il Consiglio di Sicurezza si compone di quindici Membri delle Nazioni
Unite. La Repubblica di Cina, la Francia, l'Unione delle Repubbliche
Socialiste Sovietiche, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
Settentrionale e gli Stati Uniti d'America sono membri permanenti del
Consiglio di Sicurezza. L'Assemblea Generale elegge dieci altri Membri
delle Nazioni Unite quali membri non permanenti del Consiglio di
Sicurezza, avendo speciale riguardo, in primo luogo, al contributo dei
Membri delle Nazioni Unite al mantenimento della pace e della sicurezza
internazionale ed agli altri fini dell'Organizzazione, ed inoltre ad
un'equa distribuzione geografica.
2.I membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza sono eletti per un
periodo di due anni. Tuttavia, nella prima elezione dei membri non
permanenti, tre saranno scelti per il periodo di un anno. I membri
uscenti non sono immediatamente rieleggibili.
3.Ogni membro del Consiglio di Sicurezza ha un rappresentante nel Consiglio.
Funzioni e poteri
ART. 24
1.Al fine di assicurare un'azione pronta ed efficace da parte delle
Nazioni Unite, i Membri conferiscono al Consiglio di Sicurezza la
responsabilità principale del mantenimento della pace e della
sicurezza internazionale, e riconoscono che il Consiglio di Sicurezza,
nell'adempiere i suoi compiti inerenti a tale responsabilità,
agisce in loro nome.
2.Nell'adempimento di questi compiti il Consiglio di Sicurezza agisce
in conformità ai fini ed ai principi delle Nazioni Unite. I
poteri specifici attribuiti al Consiglio di Sicurezza per l'adempimento
di tali compiti sono indicati nei capitoli VI, VII VIT e XII.
3.Il Consiglio di Sicurezza sottopone le relazioni annuali e, quando
sia necessario, relazioni speciali all'esame dell'Assemblea Generale.
ART. 25
I Membri delle Nazioni Unite convengono di accettare e di eseguire le
decisioni del Consiglio di Sicurezza in conformità alle
disposizioni del presente Statuto.
ART. 26
Al fine di promuovere lo stabilimento ed il mantenimento della pace e
della sicurezza internazionale col minimo dispendio delle risorse umane
ed economiche mondiali per gli armamenti, il Consiglio di Sicurezza ha
il compito di formulare, con l'ausilio del Comitato di Stato Maggiore
previsto dall'art. 46, piani da sottoporre a: Membri delle Nazioni
Unite per l'istituzione di un sistema di disciplina degli armamenti.
Votazione
ART. 27
1.Ogni membro del Consiglio di Sicurezza dispone di un voto.
2.Le decisioni del Consiglio di Sicurezza su questioni di procedura sono prese con un voto favorevole di nove membri.
3.Le decisioni del Consiglio di 9curezza su ogni altra questione sono
prese con un voto favorevole di ;e membri, nel quale siano compresi i
voti dei membri permanenti; tuttavia, nelle decisioni previste dal
capitolo VI e dal § 3 dell'art. 52, un membro che sia parte in una
controversia deve astenersi dal voto.
Procedura
ART. 28
1.Il Consiglio di Sicurezza è organizzato in modo da poter
funzionate in permanenza. Ogni membro del Consiglio di Sicurezza deve,
a tal fine, avere in qualsiasi momento un rappresentante nella sede
dell'Organizzazione.
2.Il Consiglio di Sicurezza tiene riunioni periodiche alle quali ognuno
dei suoi membri può, ove lo desideri, essere rappresentato da un
membro del Governo o da un altro rappresentante appositamente designato.
3.Il Consiglio di Sicurezza può tenere riunioni in quelle
località diverse dalla sede dell'Organizzazione che, a suo
giudizio, possano meglio facilitare i suoi lavori.
ART. 29
Il Consiglio di Sicurezza può istituire gli organi sussidiari che ritiene necessari per l'adempimento delle sue funzioni.
ART. 30
Il Consiglio di Sicurezza stabilisce il proprio regolamento, nel quale
fissa le norme concernenti il sistema di scelta del suo Presidente.
ART. 31
Ogni Membro delle Nazioni Unite che non sia membro del Consiglio di
Sicurezza può partecipare, senza diritto di voto, alla
discussione di qualsiasi questione sottoposta al Consiglio di
Sicurezza, ogniqualvolta quest'ultimo ritenga che gli interessi di tale
Membro siano particolarmente coinvolti.
ART. 32
Ogni Membro delle Nazioni Unite che non sia Membro del Consiglio di
Sicurezza od ogni Stato che non sia Membro delle Nazioni Unite, qualora
sia parte in una controversia in esame avanti al Consiglio di
Sicurezza, sarà invitato a partecipare, senza diritto di voto,
alla discussione relativa alla controversia. Il Consiglio di Sicurezza
stabilisce le condizioni che ritiene opportune per la partecipazione di
uno Stato che non sia Membro delle Nazioni Unite.
Capitolo VI
Soluzione pacifica delle controversie
ART. 33
1. Le parti di una controversia, la cui continuazione sia suscettibile
di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza
internazionale, devono, anzitutto, perseguirne una soluzione mediante
negoziati, inchiesta, mediazione, conciliazione, arbitrato, regolamento
giudiziale, ricorso ad organizzazioni od accordi regionali, od altri
mezzi pacifici di loro scelta.
2.Il Consiglio di Sicurezza, ove lo ritenga necessario, invita le parti a regolare la loro controversia mediante tali mezzi.
ART. 34
Il Consiglio di Sicurezza può fare indagini su qualsiasi
controversia o su qualsiasi situazione che possa portare ad un attrito
internazionale o dare luogo ad una controversia, allo scopo di
determinare se la continuazione della controversia o della situazione
sia suscettibile di mettere in pericolo il mantenimento della pace e
della sicurezza internazionale.
ART. 35
1.Ogni Membro delle Nazioni Unite può sottoporre qualsiasi
controversia o situazione della natura indicata nell'art. 34
all'attenzione Col Consiglio di Sicurezza o dell'Assemblea Generale.
2.Uno Stato che non sia Membro delle Nazioni Unite può
sottoporre all'attenzione del Consiglio di Sicurezza o dell'Assemblea
Generale qualsiasi controversia di cui esso sia parte, se accetti
preventivamente, ai fini di tale controversia, gli obblighi di
regolamento pacifico previsti dal presente Statuto.
3.I procedimenti dell'Assemblea Generale, rispetto alle questioni
sottoposte alla sua attenzione in virtù di questo articolo, sono
soggetti alle disposizioni degli art. 11 e 12.
ART. 36
1. Il Consiglio di Sicurezza può, in qualsiasi fase di una
controversia della natura indicata nell'art. 33, o di una situazione di
natura analoga, raccomandare procedimenti o metodi di sistemazione
adeguati.
2.Il Consiglio di Sicurezza deve prendere in considerazione le
procedure per la soluzione della controversia che siano già
state adottate dalle parti.
3.Nel fare raccomandazioni a norma di questo articolo il Consiglio di
Sicurezza deve inoltre tener presente che le controversie giuridiche
dovrebbero, di regola generale, essere deferite dalle parti alla Corte
Internazionale di Giustizia in conformità alle disposizioni
dello Statuto della Corte.
ART. 37
1.Se le parti di una controversia della natura indicata nell'ant. 33
non riescono a regolarla con i mezzi indicati in tale articolo, esse
devono deferirla al Consiglio di Sicurezza.
2.Se il Consiglio di Sicurezza ritiene che la continuazione della
controversia sia in fatto suscettibile di mettere in pericolo il
mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, esso decide
se agire a norma dell'art. 36, o raccomandare quella soluzione che
ritenga adeguata.
ART. 38
Senza pregiudizio delle disposizioni degli artt. 33 e 37, il Consiglio
di Sicurezza può, se tutte le parti di una controversia lo
richiedono, fare ad esse raccomandazioni per una soluzione pacifica
della controversia.
Capitolo VII
Azione rispetto alle minacce alla pace, alle violazioni della pace ed agli atti di aggressione
ART. 39
Il Consiglio di Sicurezza accerta l'esistenza di una minaccia alla
pace, di una violazione della pace, o di un atto di aggressione, e fa
raccomandazioni o decide quali misure debbano essere prese in
conformità agli artt. 41 e 42 per mantenere o ristabilire la
pace e la sicurezza internazionale.
ART. 40
Al fine di prevenire un aggravarsi della situazione, il Consiglio di
Sicurezza, prima di fare le raccomandazioni o di decidere sulle misure
previste dall'art. 41, può invitare le parti interessate ad
ottemperare a quelle misure provvisorie che esso consideri necessarie o
desiderabili. Tali misure provvisorie non devono pregiudicare i
diritti, le pretese o la posizione delle parti interessate. Il
Consiglio di Sicurezza prende in debito conto il mancato ottemperamento
a tali misure provvisorie.
ART. 41
Il Consiglio di Sicurezza può decidere quali misure, non
implicanti l'impiego della forza armata, debbano essere adottate per
dare effetto alle sue decisioni, e può invitare i Membri delle
Nazioni Unite ad applicare tali misure. Queste possono comprendere
un'interruzione totale o parziale delle relazioni economiche e delle
comunicazioni ferroviarie, marittime, aeree, postali, telegrafiche,
radio ed altre, e la rottura delle relazioni diplomatiche.
ART. 42
Se il Consiglio di Sicurezza ritiene che le misure previste nell'art.
41 siano inadeguate o si siano dimostrate inadeguate, esso può
intraprendere, con forze aeree, navali o terrestri, ogni azione che sia
necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza
internazionale. Tale azione può
comprendere blocchi ed altre operazioni mediante forze aeree, navali o terrestri di Membri delle Nazioni Unite.
ART. 43
1.Al fine di contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza
internazionale, tutti i Membri delle Nazioni Unite s'impegnano a
mettere a disposizione del Consiglio di Sicurezza, a sua richiesta ed
in conformità ad un accordo o ad accordi speciali, le forze
armate, l'assistenza e le facilitazioni, compreso il diritto di
passaggio, necessarie per il mantenimento della pace e della sicurezza
internazionale.
2.L'accordo o gli accordi suindicati determineranno il numero ed i tipi
di forze armate. il loro grado di preparazione e la loro dislocazione
generale, e la natura delle facilitazioni e dell'assistenza dia
fornirsi.
3.L'accordo o gli accordi saranno negoziati al più presto
possibile su iniziativa del Consiglio di Sicurezza. Essi saranno
conclusi tra il Consiglio di Sicurezza ed i singoli Membri, oppure tra
il Consiglio di Sicurezza e gruppi di Membri, e saranno soggetti a
ratifica da parte degli Stati firma tari in conformità alle
rispettive norme costituzionali.
ART. 44
Quando il Consiglio di Sicurezza abbia deciso di impiegare la forza.
esso, prima di richiedere ad un Membro non rappresentato nel Consiglio
di fornire forze armate in esecuzione degli obblighi assunti a norma
dell'art. 43, inviterà tale Membro, ove questo lo desideri, a
partecipare alle decisioni del Consiglio di Sicurezza concernenti
l'impiego di contingenti di forze armate del Membro stesso.
ART. 43
Al fine di dare alle Nazioni Unite la possibilità di prendere
misure militari urgenti, i Membri terranno ad immediata disposizione
contingenti di forze aeree nazionali per l'esecuzione combinata di una
azione coercitiva internazionale. La forza ed il grado di preparazione
di questi contingenti, ed i piani per la loro azione combinata, sono
determinati, entro i limiti stabiliti nell'accordo o negli accordi
speciali previsti dall'art. 43, dal Consiglio di Sicurezza coadiuvato
dal Comitato di Stato Maggiore.
ART. 46
I piani per l'impiego delle forze armate sono stabiliti dal Consiglio di Sicurezza coadiuvato dal Comitato di Stato Maggiore.
ART. 47
1.E' costituito un Comitato di Stato Maggiore per consigliare e
coadiuvare il Consiglio di Sicurezza in tutte le questioni riguardanti
le esigenze militari del Consiglio di Sicurezza per il mantenimento
della pace e della sicurezza internazionale, l'impiego ed il comando
delle forze poste a sua disposizione, la disciplina degli armamenti e
l'eventuale disarmo.
2.Il Comitato di Stato Maggiore è composto dei capi di Stato
Maggiore dei membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, o di loro
rappresentanti. Ogni Membro delle Nazioni Unite non rappresentato in
modo permanente nel Comitato sarà invitato dal Comitato stesso
ad associarsi ad esso quando l'efficace adempimento dei compiti del
Comitato richieda la partecipazione di tale membro alla sua
attività.
3.Il Comitato di Stato Maggiore ha. alle dipendenze del Consiglio di
Sicurezza, la responsabilità della direzione strategica di tutte
le forze armate messe a disposizione del Consiglio di Sicurezza. Le
questioni concernenti il comando di tali forze saranno trattate in
seguito.
4.Con l'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza e previa
consultazione con le organizzazioni regionali competenti, il Comitato
di Stato Maggiore può costituire dei sottocomitati regionali.
ART. 48
1.L'azione necessaria per eseguire le decisioni del Consiglio di
Sicurezza per il mantenimento della pace e della sicurezza
internazionale è intrapresa da tutti i Membri delle Nazioni
Unite o da alcuni di essi secondo quanto stabilisca il Consiglio di
Sicurezza.
2.Tali decisioni sono eseguite dai Membri delle Nazioni Unite
direttamente o mediante la loro azione nelle organizzazioni
internazionali competenti di cui siano membri.
ART. 49
I Membri delle Nazioni Unite si associano per prestarsi mutua
assistenza nell'eseguire le misure deliberate dal Consiglio di
Sicurezza.
ART. 50
Se il Consiglio di Sicurezza intraprende misure preventive contro uno
Stato, ogni altro Stato, sia o non sia Membro delle Nazioni Unite, che
si trovi di fronte a particolari difficoltà economiche derivanti
dall'esecuzione di tali misure, ha diritto di consultare il Consiglio
di Sicurezza riguardo ad una soluzione di tali difficoltà.
ART. 51
Nessuna disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto
naturale di autodifesa individuale o collettiva, nel caso che abbia
luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite,
fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso 1e misure
necessarie per mantenere Li pace e la sicurezza internazionale. Le
misure prese da Membri nell'esercizio di questo diritto di autodifesa
sono immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di Sicurezza e
non pregiudicano in alcun modo il potere ed il compito spettanti,
secondo il presente Statuto, al Consiglio di Sicurezza, di
intraprendere in qualsiasi momento quella azione che esso ritenga
necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza
internazionale
Capitolo VIII
Accordi regionali
ART. 52
1.Nessuna disposizione del presente Statuto preclude la stipulazione di
accordi od organizzazioni regionali per la trattazione di quelle
questioni concernenti il mantenimento della pace e della sicurezza
internazionale che si prestino ad un'azione regionale, purché
tali accordi od organizzazioni e le loro attività siano conformi
ai fini ed ai principi delle Nazioni Unite.
2.I Membri delle Nazioni Unite che partecipano a tali accordi od
organizzazioni devono fare ogni sforzo per giungere ad una soluzione
pacifica delle controversie di carattere locale mediante tali accordi
od organizzazioni regionali prima di deferirle al Consiglio di
Sicurezza.
3. Il Consiglio di Sicurezza incoraggia lo sviluppo della soluzione
pacifica delle controversie di carattere locale mediante gli accordi o
le organizzazioni regionali, sia su iniziativa degli Stati interessati,
sia per deferimento da parte del Consiglio di Sicurezza.
4. Questo articolo non pregiudica in alcun modo l'applicazione degli artt. 34 e 35.
ART. .53
1.Il Consiglio di Sicurezza utilizza, se del caso, gli accordi o le
organizzazioni regionali per azioni coercitive sotto la sua direzione.
Tuttavia. nessuna azione coercitiva potrà venire intrapresa in
base ad accordi regionali o da parte di organizzazioni regionali senza
l'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza, eccezion fatta per le
misure contro uno Stato nemico ai sensi della definizione data dal
§ 2 di questo articolo. Quali sono previste dall'art. 107, o da
accordi regionali diretti contro un rinnovarsi della politica
aggressiva da parte di un tale Stato, fino al momento in cui
l'Organizzazione potrà, su richiesta del Governo interessato,
essere investita del compito di prevenire ulteriori aggressioni da
parte del detto Stato.
2.L'espressione "Stato nemico" quale è usata nel § 1di
questo articolo, si riferisce ad ogni Stato che durante la seconda
guerra mondiale sia stato nemico di uno dei firmatari del presente
Statuto.
ART. 54
Il Consiglio di Sicurezza deve essere tenuto, in ogni momento,
pienamente informato dell'azione intrapresa o progettata in base ad
accordi regionali o da parte di organizzazioni regionali per il
mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
Capitolo IX
Cooperazione internazionale, economica e sociale
ART. 55
Al fine di creare le condizioni di stabilità e di benessere che
sono necessarie per avere rapporti pacifici ed amichevoli fra le
nazioni, basati sul rispetto del principio dell'uguaglianza dei diritti
o dell'autodecisione dei popoli, le Nazioni Unite promuoveranno:
a)un più elevato tenore di vita, il pieno impiego della mano
d'opera, e condizioni di progresso e di sviluppo economico e sociale;
b)la soluzione dei problemi internazionali economici, sociali, sanitari
e simili, e la collaborazione internazionale culturale ed educativa;
c)il rispetto e l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza,
sesso, lingua o religione.
ART. 56
I Membri si impegnano ad agire, collettivamente o singolarmente, in
cooperazione con l'Organizzazione per raggiungere i fini indicati
all'art. 55.
ART. 57
1.I vari istituti specializzati costituiti con accordi
intergovernativi, ed aventi, in conformità ai loro statuti,
vasti compiti internazionali nei campi economico, sociale, culturale,
educativo, sanitario e simili sono collegati con le Nazioni Unite in
conformità alle disposizioni dell'art. 63.
2. Gli istituti così collegati con le Nazioni Unite sono qui di
seguito indicati con l'espressione "istituti specializzati".
ART. 58
L'Organizzazione fa raccomandazioni per il coordinamento dei programmi e delle attività degli istituti specializzati.
ART. 59
L'Organizzazione promuove, se del caso, trattative tra gli Stati
interessati per la creazione di nuovi istituti specializzati per il
conseguimento dei fini indicati nell'art. 3
ART. 60
Il compito di adempiere le funzioni dell'Organizzazione indicate in
questo capitolo spetta all'Assemblea Generale e, sotto la sua direzione
al Consiglio Economico e Sociale, che a tale scopo dispone dei poteri
ad esso attribuiti dal capitolo X
Capitolo X
Consiglio Economico e Sociale
Composizione
ART. 61
1.Il Consiglio Economico e Sociale si compone di cinquantaquattro Membri delle Nazioni Unite eletti dall'Assemblea Generale,
2.Salve le disposizioni del § 3, diciotto membri del Consiglio
Economico e Sociale sono eletti ogni anno per un periodo di tre anni. i
membri uscenti sono immediatamente rieleggibili.
3.Alla prima elezione saranno eletti diciotto membri del Consiglio
Economico e Sociale. Sei di essi scadranno al termine di un anno, ed
altri sei al termine di due anni, in conformità alle
disposizioni stabilite dall'Assemblea Generale.
4.Ogni membro del Consiglio Economico e Sociale ha un rappresentante nel Consiglio.
Funzioni e poteri
ART. 62
1.Il Consiglio Economico e Sociale può compiere o promuovere
studi o relazioni su questioni internazionali economiche, sociali,
culturali, educative, sanitarie e simili, e può fare
raccomandazioni riguardo a tali questioni all'Assemblea Generale, ai
Membri delle Nazioni Unite, ed agli istituti specializzati interessati.
2.Esso può fare raccomandazioni al fine di promuovere il
rispetto e l'osservanza dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali per tutti.
3.Esso può preparare progetti di convenzione da sottoporre
all'Assemblea Generale riguardo a questioni che rientrino nella sua
competenza.
4.Esso può convocare, in conformità alle norme stabilite
dalle Nazioni Unite, conferenze internazionali su questioni che
rientrino nella sua competenza.
ART. 63
1.Il Consiglio Economico e Sociale può concludere accordi con
qualsiasi istituto di quelli indicati all'art. 37 per definire le
condizioni in base alle quali l'istituto considerato sarà
collegato con le Nazioni Unite. Tali accordi sono soggetti
all'approvazione dell'Assemblea Generale.
2.Esso può coordinare le attività degli istituti
specializzati mediante consultazioni con tali istituti e
raccomandazioni ad essi come mediante raccomandazioni all'Assemblea
Generale ed ai Membri delle Nazioni Unite.
ART. 64
1.Il Consiglio Economico e Sociale può prendere opportune
disposizioni per ricevere rapporti regolari dagli istituti
specializzati. Esso può concludere accordi con i Membri delle
Nazioni Unite e con gli istituti specializzati al fine di ottenere
rapporti sulle misure prese per attuare le sue raccomandazioni e le
raccomandazioni fatte dall'Assemblea Generale su questioni che
rientrino nella sua competenza.
2.Esso può comunicare all'Assemblea Generale le sue osservazioni su tali relazioni.
ART. 65
Il Consiglio Economico e Sociale può fornire informazioni al Consiglio di Sicurezza e coadiuvarlo ove esso lo richieda.
ART. 66
1.Il Consiglio Economico e Sociale assolve le funzioni che rientrano
nella sua competenza relativamente all'esecuzione delle raccomandazioni
dell'Assemblea Generale.
2. Esso può, con l'approvazione dell'Assemblea Generale,
eseguire servizi che siano richiesti da Membri delle Nazioni Unite o da
istituti specializzati.
3.Esso adempie alle ulteriori funzioni che siano indicate in altre
parti del presente Statuto e che possano essere ad esso attribuite
dall'Assemblea Generale.
ART. 67
1.Ogni membro de Consiglio Economico e Sociale dispone di un voto.
2.Le decisioni del Consiglio Economico e Sociale sono prese a maggioranza dei membri presenti e votanti.
Procedura
ART. 68
Il Consiglio Economico e Sociale istituisce commissioni per le
questioni economiche e sociali e per promuovere i diritti dell'uomo,
nonché quelle altre commissioni me possano essere richieste per
l'adempimento delle sue funzioni.
ART. 69
Il Consiglio Economico e Sociale inviterà ogni Membro delle
Nazioni Unite a partecipare senza diritto di voto, alle sue
deliberazioni su qualsiasi questione di particolare interesse per tale
Membro.
ART. 70
Il Consiglio Economico e Sociale può prendere disposizioni
perché rappresentanti degli istituti specializzati partecipino,
senza diritto di voto alle sue deliberazioni ed a quelle delle
commissioni da esso istituite, e perché suoi rappresentanti
partecipino alle deliberazioni degli istituti specializzati.
ART. 71
IlConsiglio Economico e Sociale può prendere opportuni accordi
per consultare le organizzazioni non governative interessate alle
questioni che rientrino nella sua competenza. Tali accordi possono
essere presi con organizzazioni internazionali e, se del caso, con
organizzazioni nazionali, previa consultazione con il Membro delle
Nazioni Unite interessato.
ART. 72
1. Il Consiglio Economico e Sociale stabilisce il proprio regolamento,
che comprende le norme relative alla designazione del suo Presidente.
2.Il Consiglio Economico e Sociale si riunisce secondo le esigenze, in
conformità al proprio regolamento; quest'ultimo dovrà
contenere disposizioni per la convocazione di riunioni a richiesta
della maggioranza dei suoi Membri.
Capitolo XI
Dichiarazione concernente i territori non autonomi
ART. 73
I Membri delle Nazioni Unite, i quali abbiano od assumano la
responsabilità dell'amministrazione di territori la cui
popolazione non abbia ancora raggiunto una piena autonomia, riconoscono
il principio che gli interessi degli abitanti di tali territori sono
preminenti, ed accettano come sacra missione l'obbligo di promuovere al
massimo, nell'ambito de] sistema di pace e di sicurezza internazionale
istituito dal presente Statuto, il benessere degli abitanti di tali
territori, e, a tal fine, l'obbligo:
a)di assicurare, con il dovuto rispetto per la cultura delle
popolazioni interessate, il loro progresso politico, economico, sociale
ed educativo, il loro giusto trattamento e la loro protezione contro
gli abusi;
b)di sviluppare l'autogoverno delle popolazioni, di prenderne in debita
considerazione le aspirazioni politiche e di assisterle nel progressivo
sviluppo delle loro libere istituzioni politiche, in armonia con le
circostanze particolari di ogni territorio e delle sue popolazioni, e
del loro diverso grado di sviluppo;
c)di rinsaldare la pace e la sicurezza internazionale;
d)di promuovere misure costruttive di sviluppo, di incoraggiare
ricerche, e di collaborare tra loro, e, quando e dove ne sia il caso,
con gli istituti internazionali specializzati, per il pratico
raggiungimento dei 1ml sociali, economici e scientifici enunciati in
questo articolo;
e)di trasmettere regolarmente al Segretario Generale, a scopo
d'informazione e con le limitazioni che possono essere richieste dalla
sicurezza e da considerazioni costituzionali, dati statistici ed altre
notizie di natura tecnica, riguardanti le condizioni economiche,
sociali ed educative nei territori di cui sono rispettivamente
responsabili, eccezion fatta per quei territori cui si applicano i
capitoli XII a XIII.
ART. 74
I Membri delle Nazioni Unite riconoscono altresì che la loro
politica nei riguardi dei territori cui si riferisce questo capitolo,
non meno che nei riguardi dei loro territori metropolitani, deve
basarsi sui principio generale del buon vicinato in materia sociale,
economica e commerciale, tenuto il debito conto degli interessi e del
benessere del resto del mondo.
Regime internazionale di amministrazione fiduciaria
ART. 75
Le Nazioni Unite stabiliscono sotto la loro autorità un regime
internazionale di amministrazione fiduciaria per l'amministrazione ed
il controllo di quei territori che potranno essere sottoposti a tale
regime con successive convenzioni particolari. Questi territori sono
qui di seguito indicati con l'espressione "territori in amministrazione
fiduciaria"
ART. 76
Gli obbiettivi fondamentali del regime di amministrazione fiduciaria,
in conformità ai fini delle Nazioni Unite enunciati nell'art. 1
del presente Statuto, sono i seguenti:
a)rinsaldare la pace e la sicurezza internazionale;
b)promuovere il progresso politico, economico, sociale ed educativo
degli abitanti dei territori in amministrazione fiduciaria, ed il loro
progressivo avviamento all'autonomia od all'indipendenza, tenendo conto
del aspirazioni liberamente manifestate dalle popolazioni interessate,
e delle disposizioni che potranno essere previste da ciascuna
convenzione di amministrazione fiduciaria;
c)incoraggiare il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali per tutti senza distinzione di razza, sesso, lingua o
religione, incoraggiare il riconoscimento della indipendenza dei popoli
del mondo
d)assicurare parità di trattamento in materia sociale, economica
e commerciale a tutti i Membri delle Nazioni Unite ed ai loro cittadini
e così pure uguaglianza di trattamento a questi ultimi
nell'amministrazione della giustizia, senza pregiudizio per il
conseguimento dei sopraindicati obbiettivi, e subordinatamente alle
disposizioni dell'art. 80.
ART. 77
1.Il regime di amministrazione fiduciaria san applicato ai territori
delle seguenti categorie che vi siano sottoposti mediante convenzioni
di amministrazione fiduciaria:
a)territori attualmente sottoposti a mandato;
b)territori che vengono tolti a Stati nemici in conseguenza della seconda guerra mondiale;
c)territori sottoposti volontariamente a tale regime dagli Stati responsabili della loro amministrazione.
2.Sarà oggetto di successivo accordo stabilire quali territori
delle precedenti categorie saranno sottoposti al regime di
amministrazione fiduciaria ed a quali condizioni.
ART. 78
Il regime di amministrazione fiduciaria non si applicherà ai
territori che siano divenuti Membri delle Nazioni Unite, dovendo le
relazioni fra questi essere fondate sul rispetto del principio della
sovrana uguaglianza.
ART. 79
Le condizioni dell'amministrazione fiduciaria per ogni territorio da
sottoporre al regime di amministrazione fiduciaria, come pure i
relativi mutamenti od emendamenti, saranno convenuti tra gli Stati
direttamente interessati, inclusa la potenza mandataria nel caso di
territori sotto mandato di un Membro delle Nazioni Unite, e saranno
approvati secondo le disposizioni degli artt. 83 e 85.
ART. 80
1. Salvo quanto possa essere convenuto in singole convenzioni di
amministrazione fiduciaria, stipulate a norma degli artt. 77, 79 ed 81,
per sottoporre ciascun territorio al regime di amministrazione
fiduciaria, e fino a quando tali convenzioni non siano state concluse,
nessuna disposizione di questo capitolo deve essere interpretata in
maniera da modificare in alcun modo i diritti di uno Stato o di una
popolazione, o le disposizioni di atti internazionali vigenti, di cui
siano parte Membri delle Nazioni Unite.
2.Il paragrafo 1 di questo articolo non deve essere interpretato in
modo da dar motivo a ritardo o rinvio della negoziazione e stipulazione
di convenzioni per sottoporre al regime di amministrazione fiduciaria
dei territori sotto mandato, od altri, secondo quanto è previsto
dall'art 77 .
ART. 81
La convenzione di amministrazione fiduciaria dovrà in ogni caso
comprendere le condizioni in base alle quali il territorio in questione
sarà amministrato e designare l'autorità che
eserciterà l'amministrazione del medesimo. Tale autorità,
qui di seguito indicata con l'espressione "autorità
amministratrice ", potrà essere costituita da uno Stato o da
più Stati o dall'Organizzazione stessa.
ART. 82
In ogni convenzione di . amministrazione fiduciaria potranno essere
designate una o più zone strategiche che potranno comprendere
tutto il territorio sottoposto all'amministrazione fiduciaria od una
sua parte, senza alcun pregiudizio dell'accordo degli accordi speciali
stipulati a norma dell'art. 43.
ART. 83
1.Tutte le funzioni delle Nazioni Unite relative alle zone strategiche,
compresa l'approvazione delle disposizioni delle convenzioni di
amministrazione fiduciaria e dei loro mutamenti od emendamenti, sono
esercitate dal Consiglio di Sicurezza
2.Gli obbiettivi fondamentali indicati nell'art 76 valgono per popolazione di ogni zona strategica.
3.Il Consiglio di Sicurezza si avvale, nel rispetto delle disposizioni
delle convenzioni di amministrazione fiduciaria e senza pregiudizio
delle considerazioni di sicurezza, dell'ausilio del Consiglio di
Amministrazione Fiduciaria per esercitare nelle zone strategiche,
quelle funzioni che, in base al regime di amministrazione fiduciaria,
spettano alle Nazioni Unite in materia politica, economica, sociale ed
educativa.
ART. 84
L'autorità amministratrice ha il dovere di fare in modo che il
territorio amministrato prenda la sua parte al mantenimento della pace
e della sicurezza internazionale. A questo fine l'autorità
amministratrice può servirsi di forze armate volontarie, di
facilitazioni e di assistenza da parte del territorio in
amministrazione fiduciaria per l'adempimento degli obblighi da essa
assunti a tale riguardo verso il Consiglio di Sicurezza, come pure per
la difesa locale e per il mantenimento dell'ordine nel territorio in
amministrazione.
ART. 85
1.Le funzioni delle Nazioni Unite in rapporto alle convenzioni di
amministrazione fiduciaria per tutte le zone non definite come
strategiche, compresa l'approvazione delle disposizioni delle
convenzioni di amministrazione fiduciaria e dei loro mutamenti od
emendamenti, sono esercitate dall'Assemblea Generale.
2.Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria operante sotto la
direzione dell'Assemblea Generale coadiuva quest'ultima
nell'adempimento di tali funzioni.
Capitolo XIII
Consiglio di Amministrazione Fiduciaria
Composizione
ART. 86
1. Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria si compone dei seguenti Membri delle Nazioni Unite:
a)i Membri che amministrano territori in amministrazione fiduciaria;
b)quelli, tra i Membri menzionati nominativamente nell'art. 23, che non amministrano territori in amministrazione fiduciaria;
c)tanti altri Membri eletti per la durata di tre anni dall'Assemblea
Generale quanti siano necessari per ottenere che il numero totale dei
membri del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria si divida in parti
uguali tra i Membri delle Nazioni Unite che amministrano territori in
amministrazione fiduciaria e quelli che non ne amministrano.
2.Ogni membro del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria designa una
persona particolarmente qualificata a rappresentarlo nel Consiglio
stesso.
Funzioni e poteri
ART. 87
L'Assemblea Generale e, sotto la sua direzione, il Consiglio di
Amministrazione Fiduciaria, nell'esercizio delle loro funzioni, possono:
a)esaminare le relazioni sottoposte dall'autorità amministratrice;
b)ricevere petizioni ed esaminarle consultandosi al riguardo con l'autorità amministratrice;
c)disporre visite periodiche ai rispettivi territori in amministrazione
fiduciaria in epoche concordate con l'autorità amministratrice;
d)esercitare queste ed altre attività in conformità alle
disposizioni delle convenzioni di amministrazione fiduciaria.
ART. 88
Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria formula un questionario sul
progresso politico, economico sociale ed educativo degli abitanti di
ogni territorio in amministrazione fiduciaria, e l'autorità
amministratrice di ogni territorio che rientri nella competenza
dell'Assemblea Generale. presenta a quest'ultima una relazione annuale
redatta in base a tale questionario
Votazione
ART. 89
1. Ogni membro del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria dispone un voto.
2.Le decisioni del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria sono prese a maggioranza dei membri presenti e votanti.
Procedura
ART. 90
1.Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria stabilisce il proprio
regolamento che comprende le norme relative alla designazione del suo
Presidente.
2.Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria si riunisce secondo le
esigenze, in conformità al proprio regolamento; quest'ultimo
dovrà contenere disposizioni per la convocazione di riunioni a
richiesta della maggioranza dei suoi membri.
ART. 91
Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria si avvale, se del caso.
dell'assistenza del Consiglio Economico e Sociale e degli istituti
specializzati per le questioni che attengano alle loro rispettive
competenze.
Capitolo XIV
ART. 92
La Corte Internazionale di Giustizia costituisce il principale organo
giurisdizionale delle Nazioni Unite. Essa funziona in conformità
allo Statuto annesso che è basato sullo Statuto della Corte
Permanente di Giustizia Internazionale e forma parte integrante del
presente Statuto.
ART. 93
1.Tuttii Membri delle Nazioni Unite sono ipso facto aderenti allo Statuto della Corte Internazionale di Giustizia.
2.Uno Stato non Membro delle Nazioni Unite può aderire allo
Statuto della Corte Internazionale di Giustizia alle condizioni da
determinarsi caso per caso dall'Assemblea Generale su proposta del
Consiglio di Sicurezza.
ART. 94
1.Ciascun Membro delle Nazioni Unite si impegna a conformarsi alla
decisione della Corte Internazionale di Giustizia in ogni controversia
di cui esso sia parte.
2. Se una delle parti di una controversia non adempie agli obblighi che
le incombono per effetto di una sentenza resa dalla Corte, l'altra
parte può ricorrere al Consiglio di Sicurezza, il quale ha
facoltà, ove lo ritenga necessario, di fate raccomandazioni o di
decidere circa le misure da prendere perché la sentenza abbia
esecuzione.
ART. 95
Nessuna disposizione del presente Statuto impedisce ai Membri delle
Nazioni Unite di deferire la soluzione delle loro controversie ad altri
tribunali in virtù di accordi già esistenti o che possano
essere conclusi in avvenire.
ART. 96
1.L'Assemblea Generale od il Consiglio di Sicurezza possono chiedere
alla Corte Internazionale di Giustizia un parere consultivo su
qualunque questione giuridica.
2.Gli altri organi delle Nazioni Unite e gli istituti specializzati,
che siano a ciò autorizzati in qualunque momento dall'Assemblea
Generale.
Hanno anch'essi la facoltà di chiedere alla Corte che sorgano nell'ambito delle loro attività
Capitolo XV
Segretariato
ART. 97
Il Segretariato comprende un Segretario Generale ed il personale che
l'Organizzazione possa richiedere. Il Segretario Generale è
nominato dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio di
Sicurezza. Egli è il più alto funzionario amministrativo
dell'Organizzazione.
ART. 98
Il Segretario Generale agisce in tale qualità in tutte le
riunioni dell'Assemblea Generale, del Consiglio di Sicurezza, del
Consiglio Economico e Sociale, del Consiglio di Amministrazione
Fiduciaria ed esplica altresì quelle altre funzioni che gli
siano affidate da tali organi - Il Segretario Generale presenta
all'Assemblea Generale una relazione annuale sul lavoro svolto
dall'Organizzazione
ART. 99
Il Segretario Generale può richiamare l'attenzione del Consiglio
di Sicurezza su qualunque questione che, a suo avviso, possa minacciare
il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
ART. 100
1.Nell'adempimento dei loro doveri il Segretario ed il personale non
solleciteranno né riceveranno istruzioni da alcun governo o da
alcun'altra autorità estranea all'Organizzazione. Essi dovranno
astenersi da qualunque azione che possa compromettere la loro posizione
di funzionari internazionali responsabili solo di fronte
all'Organizzazione.
2.Ciascun Membro delle Nazioni Unite s'impegna a rispettate il
carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del Segretario
Generale e del personale, ed a non cercare di influenzarli
nell'adempimento delle loro mansioni.
ART. 101
1.Il personale è nominato dal Segretario Generale secondo le norme stabilite dall'Assemblea Generale.
2.Appositi funzionari sono assegnati in via permanente al Consiglio
Economico e Sociale, al Consiglio di Amministrazione Fiduciaria, e,
secondo le necessità, ad altri organi delle Nazioni Unire.
Questi funzionari fanno parte del Segretariato.
3. La considerazione preminente nel reclutamento del personale e nella
determinazione delle condizioni di impiego deve essere la
necessità di assicurare il massimo grado di efficienza,
competenza ed integrità. Sarà data la debita
considerazione all'importanza di reclutare il personale sulla base del
criterio geografico più esteso possibile.
Capitolo XVI
Disposizioni varie
ART. 102
1. Ogni trattato ed ogni accordo internazionale stipulato da un Membro
delle Nazioni Unite dopo l'entrata in vigore del presente Statuto deve
essere registrato al più presto possibile presso il Segretariato
e pubblicato a cura di quest'ultimo.
2.Nessuno dei contraenti di un trattato o accordo internazionale che
non sia stato registrato in conformità alle disposizioni del
§ 1 di questo articolo, potrà invocare il detto trattato o
accordo davanti ad un organo delle Nazioni Unite.
ART. 103
In caso di contrasto tra gli obblighi contratti dai Membri delle
Nazioni Unite con il presente Statuto e gli obblighi da essi assunti in
base a qualsiasi altro accordo internazionale prevarranno gli obblighi
derivanti dal presente Statuto.
ART. 104
L'Organizzazione gode, nel territorio di ciascuno dei suoi Membri,
della capacità giuridica necessaria per l'esercizio delle sue
funzioni e per il conseguimento dei suoi fini.
ART. 105
1.L'Organizzazione gode, nel territorio di ciascuno dei suoi Membri,
dei privilegi e delle immunità necessari per il conseguimento
dei suoi fini.
2.I rappresentanti dei Membri delle Nazioni Unite ed i funzionari
dell'Organizzazione godranno parimenti dei privilegi e delle
immunità necessari per l'esercizio indipendente delle loro
funzioni inerenti all'Organizzazione.
3.L'Assemblea Generale può fare raccomandazioni allo Scopo di
determinare i particolari dell'applicazione dei § 1 e 2 di questo
articolo, o proporre ai Membri delle Nazioni Unite delle convenzioni a
tal fine.
ART. 106
In attesa che entrino in vigore accordi speciali previsti all'art. 43.
tali, secondo il parere del Consiglio di Sicurezza, da rendere ad esso
possibile di iniziare l'esercizio delle proprie funzioni a norma
dell'art. 42, gli Stati partecipanti alla Dichiarazione delle Quattro
Potenze firmata a Mosca il 30 ottobre 1943. e la Francia, giusta le
disposizioni: del § 5 di quella Dichiarazione, si consulteranno
tra loro e, quando lo :richiedano le circostanze, con altri Membri
delle Nazioni Unite, in vista di quell'azione comune in nome
dell'Organizzazione che possa essere necessaria al fine di mantenere la
pace e la sicurezza internazionali.
ART. 107
Nessuna disposizione del presente Statuto può infirmare o
precludere. nei confronti di uno Stato che nella seconda guerra
mondiale sia stato nemico di uno dei firmatari del presente Statuto,
un'azione che venga intrapresa od autorizzata, come conseguenza di
quella guerra. da parte dei Governi che hanno la responsabilità
di una tale azione.
ART. 108
Gli emendamenti al presente Statuto entreranno in vigore- per tutti i
Membri delle Nazioni Unite quando saranno stati adottati alla
maggioranza dei due terzi dei membri dell'Assemblea Generale e
ratificati, in conformità alle rispettive- norme costituzionali,
da due terzi dei Membri delle Nazioni Unite, ivi compresi tutti i
membri permanenti del Consiglio di Sicurezza.
ART. 109
1.Una Conferenza Generale dei Membri delle Nazioni Unite per la
revisione del presente Statuto potrà essere tenuta alla data e
nel luogo da stabilirsi con un voto a maggioranza dei due terzi dei
membri dell'Assemblea Generale e con un voto di nove membri qualsiasi
del Consiglio di Sicurezza. Ogni Membro delle Nazioni Unite
disporrà di un voto alla Conferenza.
2.Qualunque modificazione del presente Statuto proposta dalla
Conferenza alla maggioranza dei due terzi entrerà in vigore
quando sarà stata ratificata, in conformità alle
rispettive norme costituzionali, dai due terzi dei Membri delle Nazioni
Unite, ivi compresi tutti i membri permanenti del Consiglio di
Sicurezza.
3.Se tale Conferenza non sarà stata tenuta prima della decima
sessione annuale dell'Assemblea Generale susseguente all'entrata in
vigore del presente Statuto, la proposta di convocare tale Conferenza
dovrà essere iscritta all'ordine del giorno di quella Sessione
dell'Assemblea Generale, e la Conferenza sarà tenuta se
così sarà stato deciso con un voto a maggioranza dei
membri dell'Assemblea Generale e con un voto di nove membri qualsiasi
del Consiglio di Sicurezza.
Capitolo XIX
Ratifica e firma
ART. 110
1. Il presente Statuto sarà ratificato dagli Stati firmatari in conformità alle rispettive norme costituzionali.
2. Le ratifiche saranno depositate presso il Governo degli Stati Uniti
d'America, che notificherà ogni deposito a tutti gli Stati
firmatari ed al Segretario Generale dell'Organizzazione non appena
questi sia stato nominato.
3. Il presente Statuto entrerà in vigore dopo il deposito delle
ratifiche da parte della Repubblica della Cina, della Francia,
dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, del Regno Unito di
Gran Bretagna ed Irlanda Settentrionale, degli Stati Uniti d'America e
della maggioranza degli altri Stati firmatari. Un processo verbale del
deposito delle ratifiche sarà quindi redatto a cura del Governo
degli Stati Uniti d'America che ne comunicherà copia a tutti gli
Stati firmatari.
4. Gli Stati firmatari del presente Statuto che lo ratificheranno dopo
la sua entrata in vigore diventeranno Membri originati delle Nazioni
Unite dalla data del deposito delle loro rispettive ratifiche.
ART. 111
Il presente Statuto, di cui i testi cinese, inglese, francese, russo e
spagnolo fanno ugualmente fede, depositato negli archivi del Governo
degli Stati Uniti d'America. Copie debitamente autenticate saranno
trasmesse da quel Governo ai Governi degli altri Stati firmatari.
In fede di che i rappresentanti dei Governi delle Nazioni Unite hanno firmato il presente Statuto.
Fatto a San Francisco il ventisei giugno mille novecento quaranta cinque.
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